News Ambiente – Alluvione Luglio 2023 in Emilia-Romagna: il Presidente della Regione adotta l’ordinanza contingibile ed urgente n. 123

Rilevata la estrema gravità della situazione sussistente nei territori interessati a causa degli eventi alluvionali dello scorso Luglio 2023 – per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi regionale con Decreto n. 122/2023 – nonché valutata la necessità di provvedere con la massima tempestività alla rimozione dei rifiuti ivi sussistenti al fine di assicurare il ritorno a livelli di sicurezza e a condizioni di vita normali e ridurre al minimo gli impatti ambientali, il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha, in data 27.07.2023, adottato l’ordinanza contingibile ed urgente n. 123 a mezzo della quale ha ordinato, fra le altre prescrizioni, che:

  • i rifiuti derivanti dagli eventi meteorici eccezionali che hanno colpito il territorio emiliano-romagnolo, proveniente da edifici pubblici e privati, siano classificati come rifiuti urbani prodotti dal Comune di origine degli stessi e aventi codice ERR 20.03.01 ovvero 20.03.07 per i rifiuti ingrombanti e fatta salva la possibilità di attribuire il codice ERR 20.03.99 ove se ne ravvisino le condizioni;
  • il detentore di suddetti rifiuti li conferisca in prossimità della sede stradale allorquando non ne osti la dimensione e non si arrechi pregiudizio alla circolazione. In caso contrario, i rifiuti saranno raccolti direttamente dal gestore del servizio, previamente contattato dal detentore;
  • i suddetti rifiuti siano gestiti dai soggetti competenti sul territorio per il servizio pubblico di gestione, anche in deroga alle oridanarie modalità di svolgimento della raccolta ove non possibile secondo le normali procedure;
  • i suddetti rifiuti siano trasportati dai soggetti competenti sul territorio per il servizio pubblico di gestione ovvero da loro incaricati mediante mezzi idonei iscritti all’Albo Nazionale dei Gestori ambientali. Il trasporto dei rifiuti con codice EER 20.03.99 potrà essere eseguito anche in deroga ai provvedimenti di iscrizione in essere ma vi è, in tal caso, un obbligo di comunicazione dell’elenco dei veicoli utilizzati in deroga tanto all’impianto di destinazione quanto ad Arpae e alla Sezione Regionale dell’A.n.g.a.;
  • qualora i rifiuti di cui al punto 1. siano costituiti da materiali pericolosi giacenti sul suolo (es. contengano amianto) il detentore dovrà contattare il Comune e il soggetto competente sul territorio per il servizio pubblico di gestione; quest’ultimo, anche tramite apposita ditta terza autorizzata, dovrà effettuare preventivo sopralluogo al fine di verificarne le condizioni e successivamente rimuovere e trasportare il rifiuto presso un idoneo impianto di destino in condizioni di sicurezza, informando formalmente il Comune e l’Ausl competente;
  • gli impianti di destinazione di cui alla presente ordinanza potranno ricevere, in deroga alle tipologie di rifiuti autorizzate, anche i rifiuti aventi codici ERR 20.03.01, 20.03.07 e 20.03.99 – ad eccezioni di quelli costituiti da materiali pericolosi giacenti sul suolo – e dovranno osservare fascie orarie di funzionamento più ampie di quelle ordinarie e garantire l’operatività anche nei giorni festivi;
  • tutti i rifiuti di cui alla presente ordinanza (pericolosi e non) dovranno essere pesati all’ingresso dell’impianto di destinazione e, nell’apposito registro, dovranno esserne annotati i quantitativi e l’origine degli stessi riconducibile agli eventi meteorici eccezionali;
  • i materiali vegetali derivanti dagli eventi meteorici eccezionali non saranno classificati come rifiuti anche qualora vengano raccolti dal gestore del servizio pubblico.

Ordinanza n. 123 del 27/07/2023 a firma del Presidente della Regione Emilia-Romagna avente ad oggetto “Eventi meteorici del Luglio 2023. Disposizioni per la gestione emergenziale dei rifiuti”.

Testo_delibera_PPG2023128_Ordinanza n. 123 del 27.07.2023

News Ambiente – Discariche e necessità di accordi interregionali per avvio recupero rifiuti: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde ad un interpello di Confindustria

Con propria nota n. 155540 del 12 Dicembre 2022, Confindustia aveva proposto interpello, a norma dell’art. 3septies D.lgs. 152/2006, domandando, in primo luogo, chiarimenti a seguito delle modifiche introdotte al par. 2.4.1. dell’All. 1 D.lgs. 36/2003 ad opera del D.lgs. 121/2020 ove si statuisce che: «dopo due anni dall’ultimo conferimento, a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica, deve essere predisposto il sistema di copertura finale, da completarsi entro i successivi 36 mesi».

Si richiedeva, in particolare, di confermare che: a) la prescrizione suddetta fosse da interdersi come applicabile esclusivamente alle discariche di nuova realizzazione e non anche a quelle già autorizzate alla data di entrata in vigore della novella normativa; b) il biennio necessario per la verifica di eventuali cedimenti e la successiva fase di copertura superficiale finale, anche temporanea, fosse da ricomprendersi nella fase di gestione post-operativa della discarica; c) il termine di due anni fosse da considerarsi come termine massimo, potendo – se del caso – il gestore effettuare la copertura superficiale finale della discarica anche in un termine minore.

Inoltre, in seconda battuta, Confindustria domandava al Ministero di assentire all’interpretazione per cui, al fine di avviare i rifiuti urbani indifferenziati al recupero presso impianti autorizzati ad operazioni R3 – e, in particolare, per il trattamento meccanico-biologico – localizzati in regioni diverse da quelle di produzione dei primi, non fossero necessari appositi accordi interregionali, così come previsto dall’art. 182 comma 3° D.lgs. 152/2006. Tale statuizione, infatti, riguarderebbe solo le ipotesi di smaltimento di rifiuti e una simile lettura sarebbe confermata dal combinato disposto della disposizione richiamata con quelle di cui agli artt. 181 comma 4° e 5°, 182 comma 3bis e 182bis TUA.

Con proprio parere – identificato al Protocollo in uscita n. 115039 del 13.07.2023 – il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica così ha riscontrato l’interpello di Confindustria:

  • ricordando come già in precedenza il Ministero avesse assentito a ché anche le discariche già autorizzate potessero far ricorso, discrezionalmente, ai nuovi criteri costruttivi della copertura superficiale finale previsti dal D.lgs. 121/2020, il primo ha ribadito come nulla sia stato disposto dal citato intervento normativo in ordine all’esclusione o meno dal suo campo operativo delle discariche già in essere. Ne consegue, la possibilità per i gestori delle discariche già esistenti di conformarsi alle previsioni di nuova introduzione;
  • richiamando la disposizione di cui all’art. 12 D.lgs. 36/2003 – in virtù della quale la chiusura della discarica si ha esclusivamente con la verifica degli enti ispettivi circa la conformità morfologica della copertura finale nonché della discarica in sé rispetto al progetto – e di cui all’art 8 del medesimo decreto – ove, tra i contenuti del piano di gestione operativa, viene dettagliatamente indicata anche la fase di copertura dell’invaso – il Ministero nega che tale ultimo incombente possa dirsi afferente alla fase di gestione post-operativa della discarica, ricomprendente unicamente le attività di manutenzione e controllo delle opere e dei presidi;
  • contrariamente a quanto sostenuto da Confindustria, il termine di due anni dall’ultimo conferimento al fine di poter provvedere alla copertura superficiale dell’invaso è da intendersi come termine minimo: non sussistendo termini standardizzati di verifica circa gli eventuali cedimenti secondari della discarica – primariamente legati ai processi di degradazione delle componente biodegradabile dei rifiuti – il legislatore ha indicato un termine cautelativo entro il quale si presume che la discarica abbia assunto la sua conformazione definitiva;
  • con riguardo all’ultimo quesito, il Ministero ha chiarito come il sistema tracciato dall’art. 182 comam 3° e 182bis D.lgs. 152/2006 sia sempre stato interpretato in senso estensivo, consideraando il principio dell’autosufficienza applicabile «anche per il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati prevedendo quindi di utilizzare lo strumento dell’accordo interregionale anche nel caso in cui non sia possibile raggiungere tale autosufficienza».

Infine il Ministero ribadisce, come di consueto, che «Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare, Parere Protocollo in uscita n. 115039 del 13.07.2023 avente ad oggetto “interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – chiarimenti in materia di discariche e di accordi interregionali per l’avvio ad operazioni di recupero”.

News Ambiente – Quel che rileva ai fini della definizione di stabilimento, ai sensi dell’art. 267 D.lgs. 152/2006, è l’unitarietà del ciclo produttivo

Condannato per il reato di cui all’art. 279 D.lgs. 152/2006, l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la pronuncia di merito, lamentando l’erronea qualificazione, ivi sostenuta, dei tre capannoni di lavoro quale unico stabilimento. Ed, infatti, il capannone 1 era catastalmente sito in una particella diversa dal capannone 2-3 nonché funzionalmente autonomo e distinto da questi ultimi.

Rigettando il ricorso, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato l’interpretazione della nozione di stabilimento fornita dal giudice di merito in quanto in piena conformità con lo stesso dato normativo che, all’art. 267 comma 1° lett. h) D.lgs. 152/2006, definisce lo stabilimento come il «complesso unitario e stabile, che si configura come un complesso ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti ho sono effettuate una o più attività che producono emissioni»; ciò in contrapposizione alla nozione di impianto, da intendersi quale «il dispositivo o il sistema o l’insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell’ambito di un ciclo più ampio».

Afferma, quindi, la Corte come «L’unitarietà del complesso è pertanto data dal «ciclo produttivo» complessivo, attribuito ad un unico centro decisionale, risultando del tutto irrilevante l’unicità o pluralità degli impianti».

Conseguentemente, pur allorquando i tre capannoni fossero stati tra loro completamente autonomi, ciò non avrebbe comunque escluso la loro qualificazione come unico complesso lavorativo, necessitante di apposita autorizzazione.

Diversamente argomentando, si arriverebbe all’assurdo per cui sarebbe sufficiente frazionare l’attività in molteplici unità produttive, ognuna immediatamente al di sotto dei limiti di legge, per sfuggire all’obbligo di munirsi di titolo abilitativo.

Cass. Pen., Sez. III, 28 Giugno 2023 – Ud. del 07.06.2023 – Pres. G. Sarni – Rel. A. Galanti – n. 28036.

News Ambiente – L’esclusione dalla disciplina dei rifiuti prevista dall’art. 185 comma 1° lett. c) D.lgs. 152/2006 non ammette il riutilizzo delle terre e rocce da scavo in siti che non siano continui e abbiano, addirittura, diversa destinazione

Occorre necessariamente premettere come la questione fattuale sottesa alla presente pronuncia vedesse la Società ricorrente impegnata in opere di arredo, pavimentazione e verde di accesso assunte in appalto e da cui originavano terre e rocce da scavo; queste, poi, venivano trasportate in un’area posta a 500 metri di distanza dal cantiere di origine e impiegate per attività di livellamento di terreno con riporto di materiale vegetale.

In forza di tale condotta, l’ente era stato imputato e condannato per l’illecito amministrativo di cui all’art. 25undecies comma 2° lett. b) D.lgs. 231/2001 derivante dal reato di gestione non autorizzata di rifiuti. In particolare, ambo i giudici di merito avevano sostenuto l’inoperatività della disposizione di cui all’art. 185 comma 2° lett. c) D.lgs. 152/2006 in virtù della quale non costituisce rifiuto «il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato»: «nel caso in esame deve escludersi che lo spostamento della terra e della roccia da scavo sia consistita in una mera movimentazione di terreno all’interno della “medesima area”: si è trattato, al contrario, di un vero e proprio trasporto di materiale da una zona ad un’altra (se pure poste a distanza di solo 500 mt) nelle quali erano in corso opere diverse».

Contestando suddeto assunto e, conseguentemente, la sussistenza del reato presupposto di cui all’illecito amministrativo, la difesa dell’ente aveva contestato in sede di ricorso la definizione di “sito” fornita dalla Corte Territoriale in forza della quale tale sarebbe da intendersi «uno spazio perimetrato, delineato e di dimensioni tali da implicare le sole attività di movimentazione e non anche quelle di trasporto».

Di avviso contrario agli assunti della ricorrente la Suprema Corte di Cassazione che, confermando l’orientamento dei giudici di merito, ha ribadito come la nozione di sito quale area o porzione di territorio geograficamente definita, determinata oppure perimetrata appartenga al diritto penale dell’ambiente e non consenta di considerare “medesimo sito” «distinte ed autonome porzioni di territorio che, benché ricadenti nel medesimo comune e non distanti tra loro, non siano contigue e abbiano addirittura diversa destinazione».

La ratio della disciplina derogatoria poggia sull’esclusione dalla qualificazione di rifiuti di un bene che tale sarebbe considerato se non fosse «destinato alla temporanea conservazione nello stesso luogo di produzione per essere ivi riutilizzato come sottoprodotto senza necessità di trattamento o di attività di gestione». E considerando che tra le attività di gestione è pacificamente ricompreso anche il trasporto, già solo la necessità di movimentare il materiale in due luoghi diversi implica l’inoperatività, nel caso di specie, dell’eccezionale ipotesi di cui all’art. 185 comma 1° lett. c) TUA.

D’altro canto, interpretare l’art. 185 D.lgs. 152/2006 alla stregua di quanto proposto dalla difesa importarebbe un’abrogazione tacita della disciplina di cui al D.P.R. 120/2017 la quale, in effetti, in caso di riutilizzo delle terre e rocce da scavo in un sito diverso da quello di produzione, come avvenuto nel caso di specie, ammette comunque la qualificazione delle prime come sottoprodotti purché vengano rispettati determinati requisiti.

Cass. Pen., Sez. III, 21 Giugno 2023 – Ud. del 16.03.2023 – Pres. L. Ramacci – Rel. G. F. Reynaud – n. 26805.

News Ambiente – Il D.lgs. 36/2003 si applica anche alle discariche già chiuse al momento dell’entrata in vigore del testo normativo. Inoltre, la violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2003 non è necessaria ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 452bis c.p.

La pronuncia in esame prende le mosse da un ricorso per cassazione avanzato avverso una sentenza di condanna emessa a carico di un commissario ad acta per aver lo stesso cagionato un inquinamento ambientale – dovuto all’infiltrazione di percolato nella parte più antica della discarica in gestione, non impermeabilizzata – con colpa specifica, in particolare omettendo di adottare le dovute precauzioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 D.lgs. 36/2003 e successive modificazioni.

La difesa dell’imputato contestava, nello specifico, l’applicabilità del testo normativo da ultimo citato al caso di specie dal momento che la discarica era stata chiusa negli anno 90 e il prevenuto nominato comissario della stessa solo nel successivo anno 2013. Ne sarebbe dovuta conseguire l’inoperatività delle disposizioni ivi previste al soggetto agente stante la circostanza per cui il 25° considerando della Direttiva 1999/31/CE – di cui il D.lgs. 36/2003 costituisce recepimento dell’ordinamento interno – esclude dal proprio campo di applicazione le discariche già chiuse al momento dell’entrata in vigore. Inoltre, ad ulteriore conferma di quanto dedotto, la difesa adduce come il D.lgs. 121/2020, modificando il testo del D.lgs. 36/2003, abbia ribadito come le disposizioni afferenti alla gestione post-operativa della discarica abbiano efficacia solo nei confronti di discariche nuove o di nuovi lotti aperti in discariche preesistenti.

La Suprema Corte di Cassazione ha, però, rigettato il ricorso, affermando che:

  1. i “considerando” di cui alle direttive europee non sono dotati di efficacia normativa e, pertanto, non può esserne postulata la loro applicabilità diretta o efficacia vincolante;
  2. la formulazione del 25° considerando richiamato dalla difesa («considerando che le discariche chiuse anteriormente alla data di recepimento della presente direttiva non dovrebbero essere soggette alle disposizioni da essa previste per la procedura di chiusura») ammette la possibilità per il singolo Stato Membro di determinarsi in senso contrario alla proposta esclusione della normativa alle discariche già chiuse;
  3. conformemente alla possibilità accordata, il legislatore italiano, nel testo del D.lgs. 36/2003, non ha previsto alcuna esclusione così estendendo l’applicabilità delle disposizioni normative a tutte le discariche, anche quelle già chiuse al momento della sua entrata in vigore. Conformemente si è, inoltre, espresso, in innumerevoli occasioni, il Consiglio di Stato;
  4. d’altro canto, la novella di cui al D.lgs. 121/2020 non ha determinato alcuna abolitio criminis dal momento che le disposizioni la cui operatività è stata espressamente circoscritta alle «discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell’entrata in vigore del presente decreto» non hanno alcuna inerenza rispetto alla questione in esame;
  5. ai fini della configurazione del reato di inquinamento ambientale colposo è, in ogni caso, irrilevante la questione innanzi trattata, essendo sufficiente l’accertamento della mera colpa generica dell’agente, intesa come violazione delle ordinarie regole di diligenza. Circostanza questa accertata dal giudice di merito.

Cass. Pen., Sez. III, 21 Giugno 2023 – Ud. del 15.02.2023 – Pres. L. Ramacci – Rel. U. Macri – n. 26785.

News Ambiente – Cessazione qualifica di rifiuti degli inerti da costruzione e demolizione e di altri inerti di origine minerale: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde ad un interpello della Provincia Autonoma di Trento

Occorre ricordare come, con Decreto Ministeriale n. 152/2022, sia stato emanato il regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti da costruzione e demolizione nonché degli altri inerti di origine minerale.

Talune difficoltà interpretative ed operative rischiavano, però, di pregiudicare la concreta ed uniforme applicazione di tale intervento normativo sull’intero territorio nazionale, con conseguente rischio di smaltimento in discarica dei suddetti rifiuti e, per l’effetto, di vanificazione degli obiettivi di economia circolare perseguiti. Per questo motivo, la Provincia Autonoma di Trento ha deciso di avanzare interpello al Ministero dell’Ambiente e della Transizione Economica, domandando allo stesso:

  1. per quel che concerne il suo campo applicativo: a.1) se per i rifiuti di cui all’Allegato 1 lett. a) del D.M. 152/2022 siano ammesse soltanto le procedure di recupero previste dalla successiva lett. c) ovvero se possano ancora trovare applicazione le procedure e le modalità di cui ad altri interventi normativi (si veda, ad esempio quanto previsto dal D.M. 69/2018 con riguardo ai rifiuti con CER 17.03.02) ovvero procedure di recupero non meccaniche, autorizzate “caso per caso”; a.2) se per i rifiuti di cui all’Allegato 1 lett. a) del D.M. 152/2022 siano ammessi soli gli utilizzi specifici ivi elencati o se, invece, qualora l’impresa intendesse recuperare tali rifiuti per destinarli ad usi diversi (esempio, per strati drenanti) sia ancora possibile ottenere un’autorizzazione “caso per caso”;
  2. per quel che concerne le modalità di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti: b.1) se, fermo restando l’obbligo di deposito separato tra rifiuti valutati conformi o non conformi all’ingresso, lo stoccaggio dei rifiuti inerti in parola debba rispettare le regole ordinarie in materia di accorpamento, raggruppamento e divieto di miscelazione o se gli stessi possano essere depositati unitariamente, indipendentemente dal relativo codice CER; b.2) se, nel caso in cui si opti per il rispetto delle ordinarie regole di separazione fisica tra rifiuti aventi codice CER differenti, tale distinzione debba riguardare anche i successivi processi meccanici di lavorazione;
  3. per quel che riguarda i requisiti di qualità ambietale: c.1) se sia corretta l’interpretazione per cui, a prescindere dall’utilizzo specifico finale, tutti i materiali recuperati debbano rispettare, sempre e comunque, le condizioni di cui all’Allegato 1 lett. d); c.2) di chiarire i criteri per determinare se un aggregato recuperato costituisca “potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee»;
  4. per quel che riguarda la disciplina transitoria: d.1) se la mancata presentazione dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione o iscrizione entro il termine di 180 giorni implichi l’automatica decadenza della stessa; d.2) se la presentazione dell’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione o iscrizione entro il termine di 180 giorni, legittimi il titolare a continuare ad operare nel rispetto delle prescrizioni di cui all’autorizzazione in aggiornamento e se ciò sia possibile anche dopo la scadenza del 180 giorni; d.3) che sorti avranno le autorizzazioni o iscrizioni aggiornate entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, a seguito della modifica dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuti esercitata in forza della previsione di cui all’art. 7 D.M. 152/2022.

Di seguito, le considerazioni formulate dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica:

  • con riguardo ai rifiuti con codice CER 17.03.02. (quesito a.1.), si chiarisce che, allorquando l’attività di recupero riguardi esclusivamente tale tipologia di rifiuto, dovrà trovare applicazione la disciplina di cui al D.M. 69/2018 mentre, quando la prima riguardi più tipologie di rifiuti fra quelle previste dal D.M. 152/2022, sarà quest’ultimo testo normativo a disciplinare l’intero iter di cessazione della qualifica di rifiuto;
  • con riguardo alla possibilità di processi di recupero di natura non meccanica (quesito a.1. di cui sopra), si chiarisce che l’Allegato 1 lett. c) riporta, a mero titolo esemplificativo, le fasi meccaniche del processo di lavorazione, non impedendo l’operatività della disposizione di cui all’art. 184ter comma 2° D.lgs. 152/2006 in virtù della quale «L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni»;
  • con riguardo alla possibilità di recuperare inerti anche a scopi diversi da quelli previsti nel D.M. 152/2022 (quesito a.2. di cui sopra), si chiarisce che ciò è, senza dubbio, possibile e che, in tal caso, dovrà essere ottenuta un’autorizzazione “caso per caso” a norma dell’art. 184ter comma 3° TUA;
  • con riguardo alle modalità di stoccaggio (quesito b.1. di cui sopra), si è chiarito che dovranno essere rispettate le norme tecniche vigenti per le operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi previste dal D.M. 5.02.1998 e dal Decreto del Ministero dell’Interno 26.07.2022;
  • con riguardo alle modalità di lavorazione (quesito b.2. di cui sopra), si è chiarito che le stesse dovranno essere condotte in modo tale da assicurare «le caratteristiche dei prodotti in uscita per gli utilizzi specifici previsti dal regolamento in coerenza con i rifiuti in ingresso»;
  • con riguardo ai requisiti di qualità ambientale (quesito c.1. e c.2. di cui sopra), si è chiarito che i requisiti da rispettare sono solo quelli di cui alle Tabelle 2 e 3 dell’Allegato 1 del D.M. 152/2022 e che il concetto di «potenziale fonte di contaminazione per suolo, sottosuolo e acque sotterranee» deve essere valutato caso per caso, operando le opportune verifiche, nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 177 comma 4° TUA;
  • con riguardo alla disciplina transitoria (quesito d.1 e d.2 di cui sopra), il Ministero ha evidenziato l’avvenuta proroga per ulteriori sei mesi dei termini di cui all’art. 7 e 8 D.M. 152/2022 e ha rappresentato come la previsione di cui all’art. 8 comma 2° del D.M. citato preveda che: « i materiali già prodotti alla data di entrata in vigore del decreto in parola nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate, possono essere utilizzati in conformità alla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo 152/2006 o nel rispetto dell’autorizzazione concessa di cui al Capo IV, Titolo I, parte IV, ovvero del Titolo III bis, della Parte II, del dlgs. 152/2006»;
  • in ultimo, con riguardo al quesito di cui al punto d.3 di cui sopra, il Ministero ha dichiarato la necessità, al fine di dar riscontro alla questione proposta, di attendere la conclusione del processo di revisione del D.M. 152/2022, in attuazione della previsione di cui al suo articolo 7.

Al pari di ogni altro riscontro ad interpello, «Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, allo stato non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione»

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare, Parere n. 91980 del 06 Giugno 2023 avente ad oggetto “Interpello ai sensi dell’art. 3 septies del d.lgs. 152/2006 (DL 77/2021, convertito con legge 108/2021)- Decreto 27 settembre 2022, n. 152 – Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

News Ambiente – E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 213 del 23 Dicembre 2022 modificativo della Parte IV del D.lgs. 152/2006

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 127 del 01.06.2023 ed è entrato in vigore il successivo 16.06.2023, il Decreto Legislativo n. 213 del 23 Dicembre 2022 a mezzo del quale sono state apportate modifiche alla Parte IV del Testo Unico Ambientale e, in particolare, al Titolo I “Gestione dei rifiuti”, Capo dal I al V, al Titolo II “Gestione degli imballaggi”, al Titolo III “Gestione di particolari categorie di rifiuti” e all’Allegato D alla Parte IV.

Decreto Legislativo n. 213 del 23 Dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 127 del 01.06.2023, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.

News Ambiente – Alluvione Maggio 2023 in Emilia-Romagna: il Presidente della Regione adotta un’ulteriore ordinanza contingibile ed urgente

Ravvisata la necessità di adottare disposizioni integrative rispetto a quanto previsto nelle Ordinanze n. 66 del 18.05.2023, 67 del 20.05.2023 e 73 del 26.05.2023, al fine di «garantire il ripristino delle reti e degli impianti di distribuzione dei servizi energetici, in particolare del gas e del teleriscaldamento» nonché di «risolvere alcune criticità relative alla gestione dei rifiuti», il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha adottato, in data 01.06.2023, un’ulteriore ordinanza contingibile ed urgente, statuendo, fra le altre prescrizioni:

  • che i gestori del servizio di distribuzione gas e del teleriscaldamento siano autorizzati, pur in assenza dei relativi titoli abilitativi, ad effettuare ogni intervento necessario al ripristino delle reti e degli impianti;
  • l’inclusione fra i materiali di cui al punto 1. della precedente ordinanza n. 67/2023 – esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti – sia di «quelli legati ai fenomeni alluvionali sia quelli derivanti da eventi franosi, provenienti da aree pubbliche e private, da aree allagate, e quindi a titolo esemplificativo anche dalle strade e dalle aree agricole, purché non contaminati sulla base delle informazioni disponibili secondo le valutazioni del possessore», con l’ulteriore precisazione che «con il termine “sedimenti”si intendono le acque fangose, i limi e le terre derivanti dagli eventi meteorici»;
  • «che i materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dai fenomeni franosi, anche prelevati da corsi d’acqua naturali e artificiali a seguito del crollo di arginature o trasportati dalle acque» non frammisti a rifiuti possano essere «gestiti in sito secondo le buone pratiche ovvero essere raggruppati in aree dedicate in attesa di successivo utilizzo»;
  • «che i materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dai fenomeni franosi, anche prelevati da corsi d’acqua naturali e artificiali a seguito del crollo di arginature o trasportati dalle acque» frammisti a rifiuti possano essere sottoposti alle operazioni di cui al punto 4. della precedente ordinanza n. 67/2023 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuti;
  • la sospensione, per il periodo di efficacia dell’ordinanza, delle limitazioni previste in accordi e/o autorizzazioni per il quantitativo di rifiuti in ingresso ai termovalorizzatori, pur nel rispetto del carico termico nominale;
  • l’autorizzazione allo smaltimento in discarica degli scarti derivanti dal recupero dei rifiuti degli eventi alluvionali;
  • che le carcasse di animali da allevamento frammiste a rifiuti derivanti da crolli conseguenti agli eventi alluvionali che non possano qualificarsi come sottoprodotti siano classificati come rifiuti speciali aventi codice EER 02.02.99 e smaltiti in impianto di discarica allo scopo autorizzata;
  • l’autorizzazione al trattamento dei rifiuti liquidi del comparto agroalimentale del territorio interessato dagli eventi alluvionali – a cui è attribuito il codice EER 02.03.01 – presso gli impianti di depurazione, se ciò è valutato come tecnicamente compatibile dal gestore dell’impianto.

Ordinanza n. 78 del 01/06/2023 a firma del Presidente della Regione Emilia-Romagna avente ad oggetto “Alluvione Maggio 2023 – Disposizioni in merito all’assegnazione di alloggi, gestione dei materiali e dei rifiuti, approvvigionamento idrico, reti per la distribuzione di servizi energetici”.

Testo_delibera_PPG202386_Ordinanza n. 78 del 01.06.2023

News Ambiente – In attuazione del disposto di cui all’art. 188¬bis TUA, è stato adottato il Decreto Ministeriale n. 59/2023 inerente al sistema di tracciabilità dei rifiuti e al registro elettronico nazionale

Al fine di «consentire la lettura integrata dei dati» l’art. 188bis D.lgs. 152/2006, così come da ultimo modificato ad opera del D.lgs. 123/2022, disponeva che «gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193» fossero effettuati secondo le modalità stabilite con apposito Decreto del Ministero dell’Ambiente. In attuazione di tale disposto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato, con proprio Decreto n. 59 del 04.04.2023 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 31.05.2023 e vigente a decorrere dal 15.06.2023 – il Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 04.04.2023 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31.05.2023 – avente ad oggetto «Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

News Ambiente – Alluvione Maggio 2023 in Emilia-Romagna: il Presidente della Regione adotta un’ulteriore ordinanza contingibile ed urgente in tema di smaltimento dei rifiuti

Ravvisata la necessità di adottare disposizioni integrative rispetto a quanto previsto nelle Ordinanze n. 66 del 185.05.2023 e 67 del 20.05.2023 al fine di assicurare il «ripristino della funzionalità delle reti idriche anche di distribuzione e per la gestione dell’incremento del percolato da discarica», il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha adottato, in data 26.05.2023, ulteriori disposizioni «in merito alle attività di stoccaggio di tali rifiuti da parte dei gestori dei depuratori di acque reflue urbane localizzati nei Comuni interessati dagli eventi ovvero dei gestori dei depuratori di acque reflue urbane che conferiscono i loro fanghi presso impianti o in terreni ubicati nei Comuni alluvionati anche in deroga alle autorizzazioni in essere».

Dapprima chiarendo la permanenza in essere di «tutti i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti abilitativi comunque denominati e le prescrizioni, in materia ambientale per 6 mesi al fine di non aggravare cittadini, le imprese e le strutture pubbliche impegnate nella gestione degli eventi», si è, tra l’altro, ordinato:

  • che i gestori del servizio di distribuzione dell’energia elettrica provvvedano ad effettuare gli interventi necessari al ripristino delle reti e degli impianti pur in assenza della prescritta autorizzazione e che gli stessi possano avvenuire anche con derivazioni da rami di rete in esercizio, già realizzate e/o autorizzate;
  • che i suddetti gestori si impegnino ad inviare entro sei mesi dalla realizzazione degli interventi, l’elenco completo degli stessi e una relazione ambientale attestante l’assenza di loro impatti ambientali alle Regione, ad Arpae territorialmente competente e ai Comuni;
  • che i gestori dei depuratori di acque reflue urbane localizzati nei Comuni interessati dall’alluvione ovvero quelli esterni a tali territori ma che conferiscano i loro fanghi ad impianti o su terreni ubicati nei Comuni alluvionati possano individuare nuove ed idonee aree di stoccaggio, in assenza di autorizzazione e previa sola comunicazione ad Arpae territorialmente compentente, al Comune, alla Regione e alla Protezione civile;
  • che i gestori del servizio idrico integrato possano provvedere all’esecuzione degli interventi di ripristino necessari pur in assenza dei prescritti titoli autorizzativi e che gli stessi possano ricevere, per un termine massimo di sei mesi, il percolato derivante dalle discariche interessate dagli eventi alluvionati, anche tramite condotte realizzatee in via temporanea e purché detta immissione sia tecnicamente compatibile con il ciclo di trattamento;
  • che i suddetti gestori si impegnino ad inviare entro sei mesi dalla realizzazione degli interventi, l’elenco completo degli stessi e una relazione ambientale attestante l’assenza di loro impatti ambientali alle Regione, ad Arpae territorialmente competente e ai Comuni;
  • che i gestori delle discariche, per un periodo di sei mesi, possano ricevere i rifiuti prodotti dagli eventi alluvionali in misura superiore ai limiti giornalieri ed annuali previsti nelle autorizzazioni vigenti, fermo restando il rispetto del quantitativo di rifiuti conferibili complessivamente autorizzato.

 Ordinanza n. 73 del 26/05/2023 a firma del Presidente della Regione Emilia-Romagna avente ad oggetto “Alluvione Maggio 2023: misure in merito al ripristino delle reti e degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica e ulteriori disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti”.

Testo_delibera_PPG202382_Ordinanza n. 73 del 26.05.2023