Con questa circolare l’Albo Gestori chiarisce che i consorzi di scopo, costituiti per l’esecuzione di opere di bonifica, possono iscriversi alla cat. 9 anche senza aver eseguito in passato interventi di bonifica, a condizione che tutte le imprese partecipanti al RTI siano iscritte alla categoria 9 e l’esistenza e la durata del consorzio debbono essere collegati esclusivamente ai lavori di bonifica oggetto dell’appalto, sicché il consorzio per sua clausola statutaria deve essere cancellato dal Registro imprese al termine della bonifica.
Circolare Albo gestori 26 gennaio 2016