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News Ambiente – Applicazione della disciplina sugli end of waste all’attività industriale manifatturiera soggetta ad A.I.A.: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde ad un interpello di Confindustria

Con proprio interpello – identificato al Protocollo Mase in entrata n. 97093 del 14 Giugno 2023, Confindustria ha posto i seguenti quesiti:

  1. se sia possibile applicare l’art. 184ter lgs. 152/2006 ad un’attività industriale manifatturiera che, regolarmente munita di autorizzazione integrata ambientale, utilizzi o abbia intenzione di utilizzare nel proprio ciclo produttivo, unitamente ad altre materie prime, anche alcune categorie di rifiuti e il cui scopo non sia la produzione di un materiale che abbia cessato di aver tale qualifica ma la produzione di un bene finale. Richiamando quanto previsto dalle Linee Guida in materia di End Of Waste elaborate, nel 2022, del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (le quali escludono, espressamente, dal proprio campo applicativo «i semilavorati, i sottoprodotti e i rifiuti utilizzati direttamente nel processo manifatturiero (es. carta, acciaio, clinker, cemento, industria ceramica e laterizi» essendo «Lo scopo ultimo di questi impianti industriali, infatti, non [..] l’attività di recupero dei rifiuti, bensì la produzione di un bene”»), Confindustria tenderebbe ad escludere tale possibilità, mantendo ferma l’assoggettabilità di tali impianti alla disciplina dell’A.i.a. e alle relative prescrizioni ivi impartite, anche con riguardo alla gestione dei rifiuti in ingresso al processo.
  2. se, i medesimi impianti soggetti ad A.i.a., nel caso in cui il recupero di un dato rifiuto mediante reimpiego nel ciclo produttivo non sia previsto nel titolo abilitativo ma il rifiuto stesso sia ricompreso nella Lista Verde di cui al Regolamento CE/1013/2006, possano far applicazione della disposizione di cui all’art. 184ter lgs. 152/2006 ovvero se, in tali casi, come ritiene Confindustria, gli stessi possano agire in forza della procedura semplificata di cui all’art. 216 comma 8septies D.lgs. 152/2006 – la quale prevede una previa comunicazione, da inoltrarsi almeno 45 giorni prima, all’autorità competente e la conseguente successiva possibilità di impiegare i rifiuti in questione, dovendo rispettare unicamente le norme afferenti al trasporto dei rifiuti e al formulario di identificazione.

Con propria nota, assunta al Protocollo Mase in uscita n. 187169 del 17 Novembre 2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare così ha riscontrato gli interrogativi posti:

  1. confermando il parere di Confindustria, il Ministero ha escluso che agli impianti produttivi, autorizzati con autorizzazione integrata ambientale e che utilizzano rifiuti nel loro ciclo produttivo, possa farsi applicazione della disposizione di cui all’art. 184ter D.lgs. 152/2006 dal momento che si è in presenza di un processo di produzione di un bene e non di recupero di rifiuti finalizzato alla cessazione della relativa qualifica, a norma del comma primo della norma richiamata. D’altro canto, a sostegno di quanto detto, si adduce ulteriormente quanto previsto dalla Decisione di esecuzione 2019/1004/UE sulle regole di calcolo, verifica e comunicazione dei dati sui rifiuti e dalle Linee Guida Eurostat per la compilazione e il reporting le quali differenziano nettamente tra processo di end of waste e processo di produzione di un bene;
  2. anche con riguardo al secondo quesito si concorda con l’intepretazione di Confindustria, ritenendo che la procedura di cui all’art. 216 comma 8septies D.lgs. 152/2006 consenta agli «impianti autorizzati in AIA di integrare nel processo produttivo i rifiuti inclusi nella Lista Verde, ma non disciplinati nella predetta autorizzazione, prescrivendo il solo rispetto delle norme sul trasporto dei rifiuti e la compilazione del formulario identificativo. In considerazione di ciò, anche per questa fattispecie, non sembra applicabile la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter, comma 3, del TUA»

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare – Parere n. 187169 del 17 Novembre 2023 avente ad oggetto “Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D. lgs. 152/2006 – applicazione art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’industria manifatturiera”

News Ambiente – Sottoprodotti e attività di cd. lavanolo: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde ad un interpello di Confindustria sulla nozione di “processo di produzione” ai sensi dell’art. 184bis TUA

Con proprio interpello – identificato al Protocollo Mase in Entrata n. 112484 del 10 Luglio 2023, Confindustria ha domandato al Ministero chiarimenti in ordine alla nozione di “processo di produzione” di cui all’art. 184bis D.lgs. 152/2006 e alla possibilità di considerare tali anche i processi di lavaggio, essiccazione e stiratura industriale dei tessili, tipici dell’attività industriale di noleggio e lavaggio capi, cd. lavanolo.

A parere dell’interpellante – dal momento che a seguito della sentenza n. 41839/2008 della Suprema Corte di Cassazione nonché della Circolare Prot. 7619 del 30.05.2017 dell’ex Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è ormai pacifico che il processo di produzione possa riguardare non solo beni ma anche servizi – deve ammettersi la possibilità di ricomprendere nel campo applicativo dell’art. 184bis anche le lavorazioni anzidette «trattandosi di fatto di “attività di trasformazione” di una materia prima (cotone) o semilavorato (capo sporco) che consentono di ottenere quello che può essere considerato a tutti gli effetti un prodotto finito (capo pulito) destinato ai clienti/utilizzatori. Senza tale “trasformazione” il materiale tessile non sarebbe riutilizzabile ed è quindi fase necessaria per l’ottenimento di un prodotto finito e per la produzione di valore dell’attività».

Con proprio parere, identificato al protocollo Mase in uscita n. 187275 del 17 Novembre 2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare, richiamando la normativa di settore, ha confermato come un sottoprodotto possa «derivare da qualsiasi processo tale da «produrre» dei risultati, ossia trasformare i fattori produttivi in risultati e, pertanto, potenzialmente, anche da attività che producono servizi»: ne deriva, con riguardo al quesito posto che «i processi di lavaggio, essiccazione e stiratura industriale dei tessili tipici del servizio di lavanolo (attività di lavanderia industriale di noleggio e lavaggio di capi tessili, anche quando svolta nell’ambito di un’attività di lavanolo) possono anch’essi originare sottoprodotti, purchè vi sia la sussistenza contemporanea di tutte le condizioni di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare – Parere n. 187275 del 17 Novembre 2023 avente ad oggetto “Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Chiarimenti in materia di attività industriale di noleggio e lavaggio di capi tessili (cd. lavanolo) – processo di produzione ai fini della qualifica di sottoprodotto ai sensi dell’art. 184 bis D.lgs. 152/2006”

News Ambiente – In parziale attuazione dell’art. 21 D.M. 59/2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha adottato il Decreto Direttoriale n. 143/2023

Si rammenti, in premessa, come, l’art. 21 D.M. 59/2023 demandasse alla successiva adozione di Decreti Direttoriali la definizione de: «a) le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679; b) le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, l’informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679, contenente, tra l’altro, la tipologia dei dati raccolti, la durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalità perseguite, le operazioni da svolgere, l’individuazione del titolare del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti; c) i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori; d) le modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5; e) i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate; f) i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti; g) le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all’articolo 20».

In attuazione delle lett. a), b), c) e g), il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare ha, con Decreto Direttoriale n. 143 del 06 Novembre 2023, individuato e disciplinato 18 modalità operative, individuando per ciascuna di esse il soggetto destinatario.

Le suddette modalità sono così state raggruppate:

  • Modalità operative per l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori:

– Modalità operativa “Iscrizione al RENTRI”: illustra le procedure da seguire per effettuare l’iscrizione al RENTRI, anche da parte dei soggetti delegati di cui all’art. 18 D.M. 59/2023;

– Modalità operativa “Inserimento dei dati delle autorizzazioni”: illustra le procedure che i soggetti, che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, devono seguire per inserire le informazioni richieste nella sezione anagrafica al momento dell’iscrizione al RENTRI;

– Modalità operativa “Iscrizione alla sezione speciale e gestione delle deleghe”: illustra le procedure che i soggetti delegati devono seguire per la gestione delle deleghe dei produttori iniziali di rifiuti.

  • Modalità operative per la gestione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (di seguito FIR) in formato cartaceo:

– Modalità operativa “Stampa di un format esemplare di Registro cronologico di carico e scarico”: illustra le procedure per stampare il format esemplare di registro cronologico di carico e scarico, reso disponibile mediante il portale www.rentri.gov.it, ai fini della tenuta in modalità cartacea. La Modalità operativa è rivolta ai produttori di rifiuti che devono utilizzare, prima dell’iscrizione al RENTRI, il registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo.

– Modalità operativa “Vidimazione digitale del FIR cartaceo tramite interoperabilità con sistemi gestionali”: illustra le procedure da seguire per vidimare digitalmente i FIR cartacei da parte degli operatori che utilizzano i propri sistemi gestionali. La Modalità operativa è rivolta alle strutture tecniche informatiche di cui gli operatori si avvalgono.

– Modalità operativa “Emissione e vidimazione digitale del FIR cartaceo”: illustra le procedure da seguire per produrre e vidimare digitalmente i FIR in modalità cartacea da parte degli operatori che non dispongono di sistemi gestionali.

– Modalità operativa “Trasmissione della copia del FIR cartaceo (chiusura del ciclo di vita del formulario)”: illustra i servizi resi disponibili dalla piattaforma telematica RENTRI per la trasmissione della copia del FIR in formato cartaceo da parte dei trasportatori verso i soggetti intervenuti nella movimentazione del rifiuto. La Modalità operativa è rivolta anche alle strutture tecniche informatiche di cui gli operatori si avvalgono.

  • Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante sistemi gestionali:

– Modalità operativa “Vidimazione digitale del Registro cronologico di carico e scarico”: illustra le procedure da seguire per vidimare digitalmente i registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale da parte degli operatori che utilizzano un proprio sistema gestionale. La Modalità operativa è rivolta principalmente alle strutture tecniche informatiche di cui gli operatori si avvalgono.  

– Modalità operativa “Emissione e gestione in formato digitale del FIR”: illustra le funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma telematica RENTRI per la gestione del FIR per gli operatori che si avvalgono di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI. La Modalità operativa è rivolta principalmente alle strutture tecniche informatiche di cui gli operatori si avvalgono.

– Modalità operativa “Vidimazione del FIR digitale tramite interoperabilità con sistemi gestionali”: illustra le procedure da seguire per la vidimazione del FIR digitale da parte degli operatori che si avvalgono di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI. La Modalità operativa è rivolta principalmente alle strutture tecniche informatiche di cui gli operatori si avvalgono.

  • Modalità operative per la trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante interoperabilità:

– Modalità operativa “Trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico mediante interoperabilità”: illustra le procedure da seguire per la trasmissione dei dati dei registri cronologici di carico e scarico al RENTRI, da parte degli operatori che utilizzano i propri sistemi gestionali e dei soggetti delegati. La Modalità operativa è rivolta principalmente alle strutture tecniche informatiche di cui gli operatori si avvalgono.

– Modalità operativa “Trasmissione dei dati del FIR mediante interoperabilità”: illustra le modalità per la trasmissione dei dati del FIR al RENTRI da parte degli operatori che utilizzano i propri sistemi gestionali e dei soggetti delegati. La Modalità operativa è rivolta principalmente alle strutture tecniche informatiche di cui gli operatori si avvalgono.

  • Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto:

– Modalità operativa “Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi all’utilizzo del FIR in modalità digitale in condizione di mobilità”: illustra le modalità di fruizione del servizio che consente agli operatori, che non dispongono di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI e che non si avvalgono di soggetti delegati, di svolgere, in condizione di mobilità, le operazioni necessarie per l’emissione del FIR digitale, della vidimazione, dell’integrazione dei dati nelle diverse fasi della movimentazione del rifiuto nonché della trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel FIR.

– Modalità operativa “Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi all’emissione del FIR in modalità digitale”: illustra le modalità di fruizione del servizio che consente agli operatori, che non dispongono di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI e che non si avvalgono di soggetti delegati, di svolgere le operazioni necessarie per l’emissione del FIR digitale, della vidimazione, dell’integrazione dei dati nelle diverse fasi della movimentazione del rifiuto nonché della trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel FIR.

– Modalità operativa “Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico”: illustra la modalità di fruizione del servizio che consente agli operatori, che non dispongono di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI e che non si avvalgono di soggetti delegati, di svolgere le operazioni necessarie ai fini della trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico al RENTRI, assolvendo contestualmente agli obblighi di vidimazione e compilazione dello stesso registro.

  • Requisiti e specifiche tecniche:

– Modalità operativa “Servizio di supporto per l’utilizzo degli strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione”: illustra le modalità di fruizione del servizio che fornisce agli operatori un insieme di strumenti per l’utilizzo di certificati digitali di tipo “sigillo elettronico” per l’applicazione della firma digitale in modalità remota. Il servizio di supporto è rivolto agli operatori iscritti al RENTRI ed ai soggetti delegati, con particolare riferimento alle strutture tecniche informatiche di cui si avvalgono.

– Modalità operativa “Specifiche tecniche”: illustra le regole tecniche per la tenuta in formato digitale dei registri cronologici di carico e scarico e dei FIR e rappresenta il riferimento per chiunque, anche non iscritto al RENTRI, intenda digitalizzare l’emissione dei FIR. La Modalità operativa è rivolta alle strutture tecniche informatiche di cui gli operatori si avvalgono.

– Modalità operativa “Requisiti per l’interoperabilità applicativa dei sistemi gestionali degli operatori”: fornisce agli operatori ed alle strutture tecniche informatiche di cui si avvalgono per lo sviluppo dei sistemi gestionali, i requisiti minimi necessari per consentire il collegamento applicativo tra il sistema gestionale dell’operatore e la piattaforma telematica RENTRI. La Modalità operativa è rivolta alle strutture tecniche informatiche di cui gli operatori si avvalgono.

Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare n. 143 del 06 Novembre 2023.

News Ambiente – Procedura di bonifica dei siti e cessazione della qualifica di rifiuti: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde ad un interpello della Provincia di Novara:

Con proprio interpello, la Provincia di Novara ha formulato due quesiti:

  1. ha, innanzitutto, domandato al Ministero di chiarire se sia possibile, nell’ambito di procedimento di bonifica dei siti, attribuire la qualifica di end of waste ai materiali originati dal trattamento effettuato mediante impianto mobile di soil washing allorquando gli stessi rispettino i valori di concentrazione soglia di rischio previsti all’interno del progetto di bonifica approvato. Vi osterebbe, a parere dell’interpellante, fra le altre: l’impossibilità di escludere, in termini generali, l’eventuale impatto ambientale negativo del suolo conforme al CSR in un contesto esterno diverso da quello preso in esame nel progetto di bonifica. Ivi, infatti, i valori di concentrazione vengono fissati a seguito di una valutazione sito specifica. Inoltre, vi sarebbe una difficoltà obiettiva di soddisfare i requisiti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 184ter lgs. 152/2006 dal momento che si fatica ad immaginare una richiesta di mercato di simile suolo e ad individuare standard esistenti di prodotti a cui fare riferimento. In ultimo, sarebbe inutile attribuire la qualifica di end of waste a materiali il cui riutilizzo in sito è già autorizzato nel progetto di bonifica.
  2. ha, poi, domandando la possibilità di far cessare la qualifica di rifiuto a quei materiali derivanti dal trattamento di rifiuti «sottoposti a lavorazioni quali cernita/selezione, riduzione volumetrica, vagliatura, oppure “soil washing”, biorisanamento, desorbimento termico ecc.. che, oltre alle caratteristiche previste dalla norme UNI e dal test di cessione previsti dal D.M. 152/2022, abbiano valori di contaminazione conformi alla colonna A) o alla colonna B) della tabella 1 all’allegato V alla parte IV del D.lgs. 152/2006 in base alla destinazione d’uso del sito ove i materiali verranno impiegati». È parere della Provincia e di Arpa ammettere tale evenienza solo con riguardo ai materiali destinati al reimpiego in sito con destinazioine residenziale/verde pubblico in quanto non è possibile, in linea generale, «considerare come materia prima una sostanza la cui commercializzazione è subordinata alla verifica della destinazione d’uso del sito dove essere recuperata». Vi sarebbe, inoltre, un rischio di peggioramento delle caratteristiche ambientali di un dato sito di impiego (il quale, ad esempio, non abbia mai subito un fenomeno di contaminazione) nonché un rischio per la salute umana, in mancanza di un’analisi del rischio sanitario sito specifica.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare, in accordo con la Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, ha, con propria nota identificata al Protocollo Mase in uscita n. 174946 del 31 Ottobre 2023, così riscontrato le richieste dell’interpellante:

  1. con riguardo al primo quesito, il Ministero ha ritenuto che il caso prospettato riguardasse più propriamente “interventi ex-situ on site con movimentazione e rimozione dei materiali e suolo inquinato, ma con trattamento nell’area del sito stesso e possibile riutilizzo” con conseguente impossibilità di ricodurre tale trattamento, effettuato nell’ambito di una procedura di bonifica, ad un’operazione di gestione dei rifiuti. A tali materiali non è possibile attribuire la qualifica di end of waste dal momento che la loro eventuale qualifica come rifiuto non rileva finchè gli stessi vengono gestiti all’interno del progetto di bonifica il quale deve aver, a monte, espressamente autorizzato la loro ricollozione in sito e il loro trattamento. Chiarisce, infine, il Ministero come la produra di bonifica e quella di cessazione della qualifica di rifiuto siano procedimenti distinti cosicché l’applicazione dell’uso esclude il ricorso all’altro per il medesimo oggetto;
  2. con riguardo al secondo quesito, il Ministero premette come dalla formulazione dello stesso non sia dato comprendere se si stia facendo riferimento a rifiuti ricompresi o meno nel campo di applicazione del D.M. 152/2006 recante “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuti dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. In caso di risposta negativa, il Ministero ritiene di concordare con le conclusioni della Provincia di Novara e di ARPAL e di ritenere ammissibile la cessazione della qualifica di rifiuto esclusivamente allorquando i materiali esitati dalle operazioni di trattamento citate siano conformi ai valori di cui alla Colonna A della tabella 1 dell’Allegato V alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 e, quindi, siano destinati al reimpiego in siti con destinazione residenziale/verde pubblico.

Considerazioni diverse, invece, potrebbero formularsi nelle ipotesi in cui il materiale soddisfi i requisiti di cui all’art. 184bis D.lgs. 152/2006 e possa, pertanto, qualificarsi come sottoprodotto. Richiamando, infatti, la disposizione di cui all’art. 2 del D.M. 120/2017 recante Disposizioni di riordino e semplificazione della ùdisciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo”, si chiarisce come sia possibile qualificare come sottoprodotti le terre che, oltre ad essere conformi ai requisiti previsti dall’art. 184bis, siano originate da attività qualificabili come “opere” ai sensi del D.M. richiamato. Tra queste, però, non sono ricompresi gli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente ed operativa.

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare – Parere n. 174946 del 31 Ottobre 2023 avente ad oggetto “Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – chiarimenti in materia di cessazione della qualifica di rifiuto a materiali conformi alla CSR o ai valori di CSC”

News Ambiente – Attività di recupero e limiti di residui da inviare allo smaltimento: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde ad un interpello della Provincia di Campobasso

Con proprio intepello – identificato al Protocollo Mase in entrata n. 175589 del 07.02.2023 – la Provincia di Campobasso ha richiesto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di fornire chiarimenti, in assenza di un dato normativo in materia, circa il limite di residui da destinare allo smaltimento negli impianti di recupero rifiuti. A parere della Provincia, tala lacuna, da un lato, consentirebbe ad alcuni gestori non virtuosi di celare attività illecite di smaltimento dietro attività di recupero e, dall’altro, precluderebbe alle autorità preposte al rilascio dei titoli abilitativi e alla vigilanza di avere un necessario riferimento.

Richiamando la normativa applicabile – e, in specie, gli artt. 29sexies, 178 e 208 D.lgs. 152/2006 nonché il D.M. 29 Gennaio 2007 e il D.M. 5 Febbraio 1998 – il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia circolare, con propria nota avente Protocollo in uscita n. 162161 del 11 Ottobre 2023, ha chiarito come non sia possibile, in tal materia, dettare una normativa generale atta a predefinire il limite di produzione di residui da destinare allo smaltimento in quanto, nell’individuare tale dato, «è necessario aver riguardo a diversi elementi variabili di caso in caso, come, ad esempio, alla tipologia dell’impianto, alle sue caratteristiche tecniche, alla natura dei residui prodotti, al periodo nel quale l’attività opera, alle migliori tecniche disponibili vigenti in detto periodo ovvero ad altre valutazioni tecniche».

Negli stessi termini si espressa, d’altrode, la recente giurisprudenza (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 9738/2022) laddove, con riguardo all’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ha affermato che «l’assenza di disposizioni normative puntuali (…), non rappresenta necessariamente una lacuna ma riflette una scelta del legislatore statale il quale, in relazione alla peculiarità degli impianti in esame e alla complessità del procedimento di autorizzazione, ha rimesso la fissazione dei termini alla stessa Amministrazione procedente, su impulso della Conferenza di servizi, secondo valutazioni da effettuarsi caso per caso (…)».

E’ proprio per le ragioni innanzi dette che la normativa prevede che, all’atto di richiesta di autorizzazione, il gestore dell’impianto di recupero sia tenuto a predisporre un progetto per l’impianto ove devono essere specificate le caratteristiche tecniche del processo di recupero, il quantitativo di rifiuti in ingresso e in uscita e la natura del materiale recuperato. Trattasi, infatti, di elementi indispensabili per comprovare la ragionevolezza e proporzionalità del progetto rispetto alle finalità perseguite – valutazione questa che dovrà essere condotta dall’autorità competente la quale è chiamata anche, e proprio in considerazione di quanto descritto dal proponente, a dettare prescrizioni e condizioni specifiche di esercizio.

D’altro canto – rammenta, infine, il Ministero – pur in assenza di un dato generale circa il limite di produzione di residui da destinare allo smaltimento all’interno di impianti di recupero, le Autorità preposte al rilascio dei titoli possono ispirare il loro operato ai principi sanciti dagli artt. 178 e 179 D.lgs. 152/2006 – in virtù dei quali occorre operare in una prospettiva di riduzione di produzione di rifiuti – nonché far applicazione, per alcune tipologie di recupero, a norme tecniche di settore quali quelle riportate nel D.M. 29.01.2007 con riguardo agli impianti di trattamento meccanico-biologico e al D.M. 05.02.1992 con riguardo agli impianti di recupero di materia ed energia.

In ultimo, il lamentato pregiudizio all’operato delle autorità di controllo, asseritamente derivante dalla lacuna normativa di cui si è sinora disquisito, è, invero, inesistente dal momento che l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo deve esser svolto avendo riguardo alle prescrizioni dettate nei titoli autorizzativi e a quanto previsto nei piani di monitoraggio ambientale a questi connessi.

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare – Parere n. 162161 del 11 Ottobre 2023 avente ad oggetto “Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006. Parere su interpello promosso dalla Provincia di Campobasso (nota n. 17589 del 7 febbraio 2023). Riscontro”

News Ambiente – Riutilizzo in sito della acque reflue depurate: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde ad un interpello della Regione Lazio

Con interpello identificato al protocollo in entrata Mase 143778 del 11.09.2023, la Regione Lazio ha richiesto al Ministero competente di fornire chiarimenti in ordine alla possibiltà di accogliere, in sede autorizzatoria, le istanze presentate dai privati e volte al riutilizzo in sito, per finalità inerenti al ciclo produttivo ovvero alla gestione dell’insediamento, di acque reflue depurate – pur in assenza di una normativa nazionale e regionale sul punto. In caso di esito affermativo, si chiede inoltre di indicare «quale sia la disciplina autorizzativa da applicare, ivi compresa la normativa di riferimento per la definizione dei requisiti di qualità delle acque reflue depurate ai fini del loro riutilizzo nel medesimo stabilimento che le ha prodotte nonché l’autorità competente preposta al rilascio della suddetta autorizzazione».

Con proprio riscontro – identificato al Protocollo in uscita Mase n. 158381 del 04.10.2023 – il Ministero dell’Ambiente e dalla Sicurezza energetica ha, in prima battuta, chiarito che l’assenza di norme tecniche in ordine al riutilizzo in sito di acque reflue non vale, di per sé, ad escludere tale possibilità: non vi è, infatti, alcuna norma che ponga espressamente tale divieto mentre, di converso, il Testo Unico Ambientale prevede innumerevoli disposizioni a carattere generale tese ad incentivare e promuovere il riutilizzo della risorsa idrica.

Ciò detto, prosegue il Ministero, l’esclusione del riutilizzo in sito delle acque reflue dal campo applicativo del D.M. 185/2003 (disciplinante il riutilizzo delle acque reflue per usi diversi da quelli irrigui in agricoltura, per cui vige una specifica normativa di settore) consente di ritenere che tale attività non necessiti di titolo autorizzativo. Ciononostante, la stessa non può intendersi libera in senso assoluto dal momento che questa, a seconda delle circostanze, è collegata o “a monte” ad un’attività produttiva o “a valle” ad una specifica destinazione (ad esempio, uno scarico). In considerazione di  ciò, si deve affermare come il riutilizzo in sito delle acque reflue – che, si ripete, non necessita di alcun titolo autorizzativo – segua, in ogni caso, in regime giuridico della fattispecie su cui insiste: l’autorità preposta al rilascio del titolo abilitativo per l’attività a monte o per la specifica destinazione a valle sarà competente anche in ordine al rispetto dei requisiti tecnico-sostanziali di qualità delle acque, da rinvenirsi nelle discipline di settore di volta in volta applicabili.

Se quanto anzidetto vale in termini generali, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha, però, voluto chiarire un aspetto. Nella formulazione del quesito, la Regione Lazio aveva posto, a titolo esemplificativo di un riutilizzo in sito della acque reflue, la seguente ipotesi: riutilizzo di «acque meteoriche di dilavamento dei piazzali su cui insistono stoccaggi di rifiuti o lavorazioni di materiali che possono rilasciare sostanze inquinanti) per finalità inerenti il ciclo produttivo o la gestione dell’insediamento (in genere per mitigazione polveri, lavaggio ruote dei veicoli antincendio, innaffiamento barriera arborea, acque di processo».

Il Ministero ha ritenuto, sul tema, di chiarire come le acque meteoriche di dilavamento siano ontologicamente distinte dalle acque reflue e come le stesse, pur in mancanza di una espressa definizione normativa, siano ormai pacificamente ritenute in giurisprudenza quali «quelle originate da una precipitazione atmosferica che, non evaporate o assorbite dal suolo, esercitano un’azione di dilavamento della superficie sulla quale scorrono». In tal materia, l’art. 113 D.lgs. 152/2006  «attribuisce alle regioni il potere di disciplinare e attuare «le forme di controllo degli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate» e «i casi in cui può essere richiesto che le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento, effettuate tramite altre condotte separate, siano sottoposte a particolari prescrizioni, ivi compresa l’eventuale autorizzazione» (comma 1), precisando che «[l]e acque meteoriche non disciplinate ai sensi del comma 1 non sono soggette a vincoli o prescrizioni derivanti dalla parte terza del […] decreto [legislativo 3 aprile 2006, n. 152]» (comma 2). Nondimeno, nell’ambito di tale ultima fattispecie, le regioni sono chiamate a disciplinare «i casi in cui può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici» (comma 3)».

Ne consegue che in tema di riutilizzo in sito delle acque meteoriche di dilavamente dovrà farsi applicazione della disciplina regionale adottata in attuazione dell’art. 113 D.lgs. 152/2006; in assenza di tale normativa, al pari di quanto sopra detto, non può dirsi sussistente un divieto assoluto di riutilizzo delle stesse nel medesimo sito di produzione.

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, Parere n. 158381 del 04 Ottobre 2023 avente ad oggetto “INTERPELLO SU RIUTILIZZO IN SITU DELLE ACQUE REFLUE – Rif. Nota Regione Lazio prot. n. 988546 del 11.09.2023 (assunta al prot. MASE n. 143778 del 11.09.2023)”

News Ambiente – Con Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è stata adottata la “Tabella scadenze RENTRI”

Occorre, in premessa, sottolineare come molteplici disposizioni del D.M. 59/2023 – recante la disciplina inerente al sistema di tracciabilità dei rifiuti e al relativo registro elettronico – prevedano precise tempistiche per la decorrenza dell’obbligo di iscrizione al Rentri nonché per l’adozione e la tenuta del nuovo registro di carico e scarico e del nuovo formulario di identificazione dei rifiuti – entrambi in formato digitale.

Il Ministero, pertanto, ha ritenuto opportuno «fornire indicazioni puntuali ed omogenee per il rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle tempestiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze previste dal citato regolamento anche con riferimento ai processi di digitalizzazione previsti». E’ stato così adottato il Decreto Direttoriale n. 97 del 22 Settembre 2023, a mezzo del quale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia circolare ha espressamente previsto:

  • Con riguardo alle tempistiche di iscrizione al RENTRI, di cui all’art. 13 comma 1° D.lgs. 152/2006:
  • l’obbligo decorre dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18 (associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta, delegate dai produttori iniziali di rifiuti);
  • l’obbligo decorre dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
  • l’obbligo decorre dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1 (a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti; b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9; c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi; d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; e) i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi);
  • Con riguardo alla data di entrata in vigore del registro di carico e scarico e del formulario identificativo dei rifiuti, in formato digitale: dal 13 febbraio 2025, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI;
  • Con riguardo alla data di decorrenza dell’obbligo di tenere il registro di carico e scarico in formato digitale:
  • dal 15 febbraio 2025 per i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dal 15.01.2024 al 13.02.2025;
  • a far data dalla data di decorrenza dell’obbligo di iscrizione negli altri casi;
  • Con riguardo alla data di decorrenza dell’obbligo di emissione del formulario identificativo dei rifiuti in formato digitale: dal 13 Febbraio 2026.

Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare n. 97 del 22 Settembre 2023.

News Ambiente – Ai fini della permanenza del reato di discarica abusiva, è essenziale verificare che vi sia una prosecuzione della gestione operativa della discarica

Ai fini di una migliore comprensione della sentenza in commento è opportuno, dapprima, richiamare brevemente la questione fattuale sottesa al procedimento: al momento dell’acquisto del terreno da parte dell’odierna società ricorrente, lo stesso era già stato sottoposto a sequestro penale in quanto divenuto oggetto di una discarica abusiva; sequestro poi revocato nell’anno 2002 ai fini dell’effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza proprio da parte della nuova acquirente. La proprietaria non vi aveva, però, mai provveduto e il suddetto terreno veniva nuovamente sottoposto a sequestro nell’anno 2022. In quest’occasione si dava atto del rinvenimento di rifiuti diversi da quelli tipici dell’attività della precedente proprietaria, seppur comunque ascrivibili ad un deposito risalente nel tempo in quanto coperti di vegetazione. Si sottolineava, però, come, anche vent’anni prima, fossero stati ritrovati in loco rifiuti diversi da quelli tipici della lavorazione ivi in corso – circostanza questa che aveva fatto pensare ad un abbandono di rifiuti da parte di soggetti terzi.

Nel confermare l’applicazione della misura cautelare in capo all’odierna Società, il Tribunale del riesame aveva ritenuto ravvisabile il fumus del reato di discarica abusiva, così argomentando: in applicazione dei principi di diritto statuiti dalla Suprema Corte di Cassazione, il concetto di “gestione” di una discarica deve essere inteso in senso ampio, «dovendosi includere qualsiasi contributo, attivo o passivo, «diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente». Ne deriva che, alla data odierna, il reato non può dirsi prescritto stante la permanenza dello stesso «con riferimento alla gestone abusiva o irregolare anche della fase post-operativa di una discarica…(che) può cessare solo con il venire meno della situazione di antigiuridicità per il rilascio dell’autorizzazione amministrazione amministrativa, con la rimozione dei rifiuti o con la bonifica dell’area, ovvero con il sequestro…ovvero, ancora, con la pronuncia della sentenza di primo grado». Non apprezzabili, pertanto, sarebbero state le considerazioni della difesa circa la prescrizione del reato fondata sull’inesistenza di una perdurante condotta di discarica abusiva (al più la mancata messa in sicurezza del sito avrebbe potuto configurare violazioni amministrative) in quanto «è proprio la “dismissione”, ovvero l’abbandono dell’area a sé stessa e l’omissione di qualsivoglia intervento finalizzato a mettere, quantomeno, in sicurezza l’enorme massa di rifiuti speciali sulla stessa sversati a costituire condotta penalmente rilevante ai sensi del comma terzo dell’art. 256 d.l.vo 152 del 2006».

Ritualmente investita della questione, la Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza ora in commento, ha chiarito come, seppur nella piena validità dei principi di diritto di cui alla sentenza n. 12159 del 2017 della Terza Sezione, puntualmente richiamati nel provvedimento impugnato, il Tribunale del riesame abbia omesso di rilevare un aspetto dirimente. Nell’affermare la responsabilità del Sindaco e dei funzionari dell’Ufficio Tecnico per concorso nell’utilizzazione di una discarica abusiva, la Suprema Corte di Cassazione aveva, in quell’occasione, imputato agli stessi un comportamento omissivo consistente nella mancata attivazione, pur avendone un obbligo giudirico, al fine di impedire la protrazione dello smaltimento di rifiuti sui luoghi. Il presupposto fondante la decisione era, pertanto, rinvenibile nella «prosecuzione della gestione operativa della discarica, intesa come mantenimento di un sito ove continuano a prodursi illeciti sversamenti di rifiuti che, dunque, certamente fondano la protrazione della consumazione del reato permanente. Per fare buon governo di tale principio, dunque, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto ricostruire la vicenda concreta verificando se – e, eventualmente, sino a quando – l’area sottoposta a sequestro aveva continuato ad essere utilizzata quale ricettacolo per il conferimento di rifiuti pur dopo la cessazione dell’impianto produttivo» della precedente Società «che ne aveva determinato la realizzazione».

Diverso – e alternativo al primo – invece è il discorso inerente alla gestione post-operativa della discarica. In tale fase, la Suprema Corte di Cassazione conferma come la cessazione della permanenza possa essere fatta coincidere con le ipotesi tipiche richiamate dal Tribunale del riesame il quale, però, ancora una volta, ha sottovalutato un aspetto. La responsabilità per la gestione post operativa della discarica è ascrivile unicamente al soggetto gestore, tale da intendersi, a norma dell’art. 2 lett. o) D.lgs. 36/2003 «il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa; tale soggetto può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica» (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 37601 del 15/07/2021, Fusco, Rv. 282372). Con riguardo a quest’ultima, per le discariche autorizzate l’art. 8, lett. h), d.lgs. 36/2003 richiama «il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall’allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura», ma è indubbio che tali obblighi sussistano anche nel caso di discarica non autorizzata».

«Muovendosi in questa seconda prospettiva, nell’ordinanza impugnata il fumus di responsabilità viene ascritto (anche) all’amministratore giudiziario della» Società nuova proprietaria in quanto si ritiene non potersi escludere «allo stato, la concreta attribuibilità del reato» al medesimo [..] Non vengono però approfondite le ragioni per cui il medesimo (o altri) possa essere ritenuto quale gestore della fase post-operativa cui concretamente addebitare la responsabilità per un reato non prescritto e, dunque, suscettibile di originare un sequestro preventivo».

Cass. Pen., Sez. III, 12 Settembre 2023 – Ud. del 15 Giugno 2023 – n. 37123 Pres. L. Ramacci Rel. G. F. Reynaud

News Ambiente – Tempistiche di iscrizione al RENTRI – Pubblicato il Decreto Direttoriale n. 97

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 97 il quale indica le tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze previste dal D.M. n.59/2023
Il decreto prevede la Tabella scadenze RENTRI, con le seguenti indicazioni:

a) le tempistiche per l’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59;

b) la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59;

c) le date per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59;

d) la data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale di cui all’articolo 7, comma 8, del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59.

News Ambiente – E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento ministeriale dettante le condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata

Occorre, in premessa, ricordare come la disposizione di cui all’art. 214-ter comma 2° D.lgs. 152/2006 prevedesse l’adozione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, da parte del Ministero dell’Ambiente di un decreto ove fossero «definite le modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo».

In attuazione di tale comma, pertanto, in data 10 Luglio 2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato il Decreto Ministeriale n. 119, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 204 del 01.09.2023.

Come chiarito dal provvedimento, «Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario» – tale potendo essere considerato quel prodotto finale o componente del prodotto finale che abbia la stessa finalità del prodotto originario dal quale è stato concepito nonché le medesime «caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato».

Di converso, sono esclusi dall’ambito applicativo del Regolamento: «a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali; b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari; c) pile, batterie e accumulatori; d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182; e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi; f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto; g) i veicoli fuori uso»; h) « irifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonché i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici».

Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 119 del 10 Luglio 2023 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 204 del 01 Settembre 2023 – e avente ad oggetto «Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».