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News Ambiente – Con circolare ministeriale n. 72 del 09 Febbraio 2023 è stata chiarita la nozione di zona umida ai sensi del Regolamento 2021/57/UE

Occorre, in premessa, ricordare come lo scorso 21 Gennaio 2021, la Commissione Europea abbia adottato il Regolamento innanzi citato, così modificando, a far data del 15 Febbraio 2023, l’allegato XVII del Regolamento 1907/2006/CE concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimita’  di zone umide.

In particolare, a mezzo del suddetto intervento, è stata prevista, nel neo introdotto paragrafo 13, la seguente definizione di «zone umide»: con esse si intendono le «superfici di paludi, pantani e torbiere o distese d’acqua naturali o artificiali, permanenti o temporanee, in cui l’acqua è stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità non supera i sei metri durante la bassa marea».

A parere del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, però, tale definizione non definisce in maniera sufficientemente chiara la dimensione e la durata minima di esistenza della zona umida tale di rispondere alla natura temporanea della stessa. Questo, evidentemente, pone un problema nella misura in cui dalla violazione del divieto di utilizzare piombo in dette zone consegue l’irrogazione di sanzioni.

Richiesta di fornire un’interpretazione autentica, la Commissione Europea si è limitata a ribadire come lo scopo ultimo della limitazione normativamente imposta sia quello di salvaguardare gli uccelli acquatici e la salute umana; ha, però, lasciato alle autorità nazionali ampio potere di individuare una compiuta definizione di «zona umida», in considerazione della indubbia maggior conoscenza da parte di queste ultime delle caratteristiche morfologiche del proprio territorio.

Per tali motivi – ricordando come ai sensi dell 24° Considerando del Regolamento richiamato la definizione di zona umida deve trarsi da quella fornita all’interno della Convenzione di Ramser – il Ministero ha chiarito, all’interno della Circolare in commento, come, «per «zona umida» si deve intendere la zona acquitrinosa che per dimensioni, instabilità morfologica, natura sia in grado di fornire un habitat stabile e duraturo agli uccelli acquatici». Anche in considerazione della Convenzione suddetta: «sono da considerare «zona umida»: le zone classificabili come aree Ramsar all’interno dello Stato membro; quelle umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) discendenti  dalla  direttiva n. 92/43/CEE – (habitat) e dalla direttiva n.  79/409/CEE  (uccelli); le zone umide ricadenti all’interno di riserve  naturali  e  oasi  di protezione istituite a livello nazionale e regionale. Sono escluse conseguentemente dalla precitata nozione di zona umida, e quindi dalla applicazione del regolamento, tutte le aree idriche effimere, soggette a variazioni temporanee del livello dell’acqua o del contenuto di umidita’, prive del carattere di stabilita’ e permanenza, da individuarsi nel rispetto del principio di proporzionalita’, in linea con gli obiettivi delle misure previste dal regolamento».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Circolare 09 Febbraio 2023 n. 73, pubblicata in Gazzetta Ufficiale al n. 67 del 20 Marzo 2023, recante «Circolare applicativa del regolamento della Commissione (UE)2021/57 del 21 gennaio 2021 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda il piombo contenuto nelle munizioni utilizzate all’interno o in prossimità di zone umide – Definizione di «zona umida».

News Ambiente – E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 10 Marzo 2023, il DM 31 Dicembre 2022 sulla determinazione dei criteri generali di quantificazione dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica

In attuazione del disposto di cui all’art. 154 D.lgs. 152/2006 e allo scopo di armonizzare le normative regionali inerenti alla determinazione del canone di concessione per l’utilizzo di acqua pubblica, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha dettato criteri omogenei per la quantificazione del canone anzidetto, vigenti a far data dal 31 Dicembre 2022.

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 Dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 53 del 10 Marzo 2023, recante «Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica».

News Ambiente – L’appaltatore o il concessionario della manutenzione del verde nelle aree pubbliche o ad uso pubblico, ai fini della raccolta e del trasporto dei relativi rifiuti, è tenuto ad iscriversi alla categoria 2bis dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali

E’ quanto sancito dal Comitato Nazionale dell’Albo dei Gestori Ambientali con propria Circolare n. 1 del 14 Febbraio 2023 ove – riscontrando la richiesta di chiarimenti allo stesso pervenuta in ordine alla categoria alla quale le imprese che svolgono attività di sfalcio e potatura di aree verdi pubbliche o private adibite a uso pubblico debbano iscriversi a seguito delle modifiche introdotte con D.lgs. 116/2020 – il primo ha chiarito che, nel caso in cui la raccolta e il trasporto di detti rifiuti, quand’anche qualificati come urbani, venga effettuata da colui che abbia anche provveduto alla manutenzione, questi, in qualità di produttore iniziale, è tenuto all’iscrizione alla categoria 2bis dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 TUA.

Circolare n. 1 del 14 Febbraio 2023 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Albo Nazionale Gestori Ambientali – Comitato Nazionale.

News Ambiente – Sulla possibilità di avviare, su base volontaria, iniziative di raccolta differenziata di rifiuti tessili presso i punti vendita a norma dell’art. 185bis TUA: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde all’interpello di Confindustria

Con interpello identificato al Prot. MiTE in ingresso n. 135545 del 02.11.2022, Confindustria – nell’interesse di diverse imprese a sé aderenti – ha domandato al Ministero conferma circa la possibilità per i Consorzi di imprese – recentemente istituiti su base volontaria al fine di organizzare e finanziare attività di raccolta e avviamento al recupero di rifiuti tessili, in attuazione del principio della responsabilità estesa del produttore (EPR) – nelle more dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà di suddetto sistema EPR, di avviare iniziative di raccolta differenziata dei rifiuti tessili e moda a fine vita ai sensi dell’art. 185bis D.lgs. 152/2006; disposizione questa che consente ai distributori la possibilità di effettuare la raccolta e il deposito temporaneo dei rifiuti presso i loro punti vendita, a condizione che i rifiuti siano «soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario».

Inoltre, in caso di risposta affermativa, chiede il Consorzio che il Ministero voglia indicare le condizioni per svolgere tali attività in conformità alla legge.

Con provvedimento Prot. MiTE in uscita n. 17650 del 07.02.2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha negato tale possibilità chiarendo come la locuzione «anche di tipo volontario» prevista dall’art. 185bis D.lgs. 152/2006 vada intesa nel senso di riconoscere la possibilità di effettuare un deposito temporaneo prima della raccolta presso le proprie sedi solo in capo a quei soggetti che, pur in presenza di un regime già istituito per quella data filiera di riferimento, siano in attesa di ottenere l’apposito provvedimento di riconoscimento. Pertanto, conclude il Ministero: «le campagne di raccolta differenziata di prodotti tessili e moda a fine vita, anche avvalendosi della disciplina stabilita dall’art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006, potranno essere intraprese da parte dei consorzi costituiti su base volontaria, solo a partire dall’entrata in vigore del decreto che istituirà la responsabilità estesa del produttore nel settore del tessile».

Precisa, in ogni caso, il Ministero che: «Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione».

News Ambiente – Sulla possibilità di assimilare i “Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca correlate” identificati con CER 180104 ai rifiuti urbani: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde all’interpello del Comune di Sant’Elia Fiumerapido

Con interpello identificato al Prot. MiTE in entrata n. 87558 del 13.07.2022, il Comune di Sant’Elisa Fiumerapido ha richiesto al Ministero competente chiarimenti in ordine alle modalità di gestione dei rifiuti di cui all’Allegato D del D.lgs. 152/2006 “Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca correlate” identificati con CER 180104 ed, in particolare, circa la loro assimilabilità ai rifiuti urbani con conseguente possibilità di conferimento degli stessi al servizio comunale di raccolta e smaltimento.

Rappresenta, infatti, l’interpellante come risposta negativa al quesito posto possa trarsi dalla lettura del novellato art. 183 comma 1 lett. b-ter) n. 2) D.lgs. 152/2006 ove, definitivamente eliminando la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani, si è previsto che possano essere considerati rifiuti urbani anche «i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies»; il citato allegato L-quater, però, non contempla alcun rifiuto con codice 18 dovendo, in conclusione, in forza del combinato disposto di cui all’art. 183 e 184 TUA, qualificare i rifiuti in parola come rifiuti speciali. D’altro canto, però, risulta tuttora vigente il DPR 254/2003 “Regolamento recante disciplina della
gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”
il quale, con precipuo riguardo a «i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine” statuisce la loro assimilazione ai rifiuti urbani.

Con proprio provvedimento individuato al Prot. MiTE in uscita 12695 del 30.01.2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – pur confermando come i rifiuti identificati con cer 180104 non siano ricompresi nell’elenco di cui all’Allegato L-quater D.lgs. 152/2006 – ha, però, chiarito come, in virtù di quanto previsto dall’art. 227 del medesimo Decreto, la disciplina di cui al DPR 254/2003, in quanto speciale, prevalga su quella di cui al Testo Unico Ambientale con conseguente assimilazione dei rifiuti ivi previsti a quelli urbani, indipendentemente dalla modifica normativa introdotta con D.lgs. 116/2020.

Ne consegue, con riguardo al quesito posto, l’immediata applicabilità del DPR 254/2003 – senza necessità di alcun ulteriore provvedimento da parte dell’Ente locale il quale deve solo «organizzare il servizio di gestione e raccolta dei rifiuti urbani prevendendo anche il servizio alle utenze non domestiche che producono i suddetti rifiuti e ne fanno richiesta». A norma dell’art. 198 comma 2bis e 238 comma 10 D.lgs. 152/2006, infatti, queste ultime potranno liberamente decidere di servirsi del gestore del servizio pubblico ovvero di fare ricorso al mercato, in tal caso previamente avviando i rifiuti al recupero e dimostrando tale attività mediante apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ne effettua il recupero.

Conclude il Ministero affermando come: «Nel caso di specie i rifiuti classificati con codice EER 18.01.04. e qualificati “assimilati agli urbani” ai sensi del DPR 254/2003, possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta come rifiuto
indifferenziato, codice EER 20.03.01, fatti salvi quei rifiuti per i quali gli Enti locali abbiano attivato autonomamente una raccolta dedicata, come ad esempio accade per i rifiuti derivanti dagli assorbenti igienici, pannolini pediatrici e pannoloni, che potrebbero essere conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.M. 15 maggio 2019, n. 62 ( Regolamento End of Waste), ovvero ad eventuali impianti autorizzati caso per caso dalle Regioni/Province autonome».

Il Ministero, poi, in conclusione, ha affermato che: «Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o  procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi relativi al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare «Istanza di interpello in materia ambientale – gestione dei rifiuti di cui all’allegato D, del D.lgs. 152/06 appartenenti al capitolo 18 “Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)» Prot. MiTE in uscita 12695 del 30 Gennaio 2023.

News Ambiente – Esenzione dall’obbligo di etichettatura ambientale per pneumatici e RAEE: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde all’interpello di Confindustria

Con proprio interpello – identificato al Prot. in ingresso MiTE n. 6406 del 17.01.2023 – Confindustria ha richiesto al Ministero di confermare l’interpretazione dalla stessa fornita in ordine alla temporanea esenzione dall’obbligo di etichettatura ambientale di cui all’art. 219 comma 5° D.lgs. 152/2006 per gli pneumatici e le apparecchiature elettriche ed elettroniche in relazione ai quali vige l’obbligo, compiutamente definito dal Regolamento UE/2017/1369, di etichettatura energetica europea. A parere di Confindustria, sino al momento in cui le due disposizioni richiamate non verranno armonizzate, i prodotti richiamati devono dirsi sottratti dal campo applicativo di cui al richiamato art. 219 TUA.

Con proprio provvedimento individuato al Prot. MiTE in uscita n. 10855 del 26 Gennaio 2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha confermato l’interpretazione fornita da Confindustria; pur in considerazione del neo introdotto obbligo di etichettatura ambientale, infatti, il Ministero ha riconosciuto come per taluni prodotti, tra i quali quelli in parola, il Regolamento UE/2014/1369 prevedesse già un obbligo di etichettatura, sebbene sull’efficienza energetica, rinviando a successivi atti delegati della Commissione Europea per la definizione dei requisiti specifici di tale etichetta, con possibilità di prevedere che la stessa venga apposta anche direttamente sull’imballaggio del prodotto. Conseguentemente: « [..] nelle more dell’adozione dei previsti atti delegati da parte delle Commissione europea, in considerazione della necessità di armonizzare le disposizioni recanti i diversi obblighi di etichettatura, le previsioni di cui all’art. 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 non si applicano alle segnalate tipologie di articolo, soggette alla disciplina di cui al Regolamento (Ue) 2017/1369»

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile «Istanza di interpello in materia ambientale – interpretazione dell’articolo 219 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006 in riferimento alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/1369» Prot. MiTE in uscita n. 10855 del 26 Gennaio 2023.

News Ambiente – Deposito temporaneo e trasporto rifiuti da esumazione ed estumazione: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde all’interpello del Comune di Arezzo n. 66369 del 26 Maggio 2022

Stante la presenza sul territorio di innumerevoli cimiteri di dimensione talmente ridotta da rendere impossibile l’individuazione, al proprio interno, di un’area da dedicare al deposito temporaneo dei rifiuti a norma dell’art. 12 DPR 254/2003 – il Comune di Arezzo ha rivolto interpello al Mininstero dell’Ambiente richiedendo: a) se fosse possibile per il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti trasportare gli stessi, non accompagnati da formulario, presso il cimitero centrale ove «effettuare raggruppamento e deposito temporaneo di rifiuti su container scarrabili» e se questa modalità di deposito temporaneo potesse considerarsi corretta; b) in subordine, di poter predisporre la succitata area destinata al conferimento dei rifiuti da esumazione ed estumazione presso il centro di raccolta comunale, istituito a norma del DM 08 Aprile 2008, ivi i rifiuti entrando, a seguito di sanificazione, con codice cer 20.03.99 e 20.01.40.

In premessa, il M.A.S.E. ha ricordato come la disciplina della gestione dei rifiuti provenienti da attività di esumazione ed estumazione – rientranti tra i rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183 comma 1, lett. b-ter) n. 6 D.lgs. 152/2006 – sia dettata dall’art. 12 DPR 254/2003, trattandosi di normativa speciale rispetto a quella di cui al D.lgs. 152/2006.

Tale disposizione, in particolare, consente il deposito, con le modalità e le condizioni ivi dettate, all’interno di una circoscritta area cimiteriale, dei rifiuti in questione allo scopo di razionalizzarne la raccolta e il trasporto, salvaguardando tanto la matrice ambientale quanto adeguati standards di tutela igienico sanitaria. Trattasi, in altri termini, di un deposito temporaneo prima della raccolta che, ai sensi dell’art. 185bis D.lgs. 152/2006, deve essere effettuato presso il luogo di produzione dei rifiuti ovvero ove viene svolta l’attivtà che ne ha dato origine. Questo, quindi, deve essere istituto necessariamente presso i singoli cimiteri locali, senza possibilità di individuare dei regimi derogatori.

Da qui i rifiuti potranno essere trasportati ad opera del gestore del servizio cimiteriale – a cui il Comune ha affidato il relativo servizio – purché lo stesso risulti essere iscritto all’Albo dei Gestori Ambientali nella Categoria 1, sottocategoria D4 e senza formulario come previsto dall’art. 193 comma 7 D.lgs. 152/2006.

In ultimo, con riguardo alla possibilità di conferire presso il centro di raccolta comunale i rifiuti in questione identificati con codici cer 20.01.40 e 20.03.99, il Ministero ha ritenuto di fornire risposta negativa in quanto nell’elenco di cui al punto 4.2 dell’allegato 1 al DM 08 aprile 2008, in corrispondenza dei codici richiamati, si fa riferimento a rifiuti diversi da quelli derivanti da esumazione ed estumulazione con conseguente impossibilità di conferire tale specifica tipologia.

Appare essenziale rilevare come, in chiusura, il Ministero chairisca che: «Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies  del  decreto  legislativo  152/2006,  sono  da  ritenersi  pertinenti  e  valide  in  relazione  al  quesito formulato,  con  esclusione  di  qualsiasi  riferimento  a  specifiche  procedure  o  procedimenti,  anche  a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare “Riscontro interpello ex art. 3-septies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo alla gestione di rifiuti da esumazione e estumulazione” n. 151820 del 02 Dicembre 2022.

News Ambiente – Dal 16 Gennaio 2023 sarà attivo il nuovo servizio di Arpa Emilia Romagna per la compilazione e l’invio telematico della Dichiarazione di utilizzo di terre e rocce da scavo quali sottoprodotti (art. 21 DPR 120/2017)

Con propria comunicazione, l’Agenzia Regionale Prevenzione Ambientale Energia Emilia Romagna ha reso nota l’attivazione del proprio servizio telematico – offerto ai Gestori e Produttori di Terre e Rocce da scavo – con il quale, a seguito di identificazione a mezzo identità digitale, sarà possibile procedere alla compilazione e all’invio della dichiarazione di utilizzo di terre e rocce da scavo quali sottoprodotti di cui all’art. 21 D.PR 120/2017, verificare lo stato delle pratiche pregresse già inviate nonché ricevere una comunicazione di posta elettronica ordinaria di promemoria ai fini dell’invio della dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU).

L’Agenzia, inoltre, mette a disposizione un prorprio indirizzo di posta elettronica ordinaria per la segnalazione di eventuali problematiche relative alla compilazione e/o per la richiesta di informazioni.

News Ambiente – End of waste terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde all’Interpello della Citta Metropolitana di Milano Prot. n. 174315/2022

Premesso che a norma dell’art. 2 comma 1° lett. a) Decreto 152/2022, per rifiuti inerti dalle attività di costuzione e demolizione, oggetto dell’interevento normativo, devono intendersi «i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000, e indicati al punto 1 della tabella 1 dell’Allegato 1 al presente regolamento», la città Metropolitana di Milano – ritenendo che i rifiuti costituiti da terreni di bonifica di siti contaminati debbano ritenersi esclusvi dal suddetto Decreto – ha proposto interpello n. Prot. 174315 del 14 Novembre 2022 chiedendo al Ministero competente di confermare: a) che i rifiuti aventi codice EER 170504 “terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503” qualora provenienti da siti contaminati oggetto di procedure di bonifica sono esclusi dal campo di applicazione del Decreto 152/2022; b) che il recupero degli stessi ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto dovrà essere preventivamente autorizzato caso per caso a norma dell’art. 184ter D.lgs. 152/2006; c) nelle suddette autorizzazioni caso per caso, allorquando l’end of waste prodotto debba essere riutilizzato nel sito di bonifica di provenienza, si dovrà prevedere che lo stesso sia conforme alla Tabella 3 dell’Allegato 1 DM 152/2006 e ai limiti analitici (CSC) previsti nella Tabella 1, All. 5, parte IV, titolo V, medesimo decreto, in base alla specifica destinazione d’uso prevista dal progetto di bonifica.

Dopo aver richiesto parere all’ISPRA, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha così risposto.

Con riguardo al primo interrogativo, il Ministero ha confermato l’esclusione dal campo applicativo di cui al Decreto 152/2022 delle terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica in quanto tale interevento normativo, per espressa previsione di legge, concerne unicamente i rifiuti inerti derivanti da attività di costruzione e demolizione mentre i rifiuti anzidetti – benchè ricompresi nel punto 1 della tabella 1 dell’Allegato 1 del menzionato Decreto – originano da attività connesse e funzionali alle procedure di bonifica (e non appunto da attività di costruzione).

Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto di suddette terre – al pari di tutti gli altri rifiuti non rientranti nel campo applicativo del Decreto 152/2022 –dovranno essere espressamente autorizzate caso per caso a norma degli artt. 208, 209 o 211 D.lgs. 152/2006 ovvero a norme del Titolo IIIbis Parte II medesimo Decreto. I titolo abilitativi “end of waste” dovranno contenere: la tipologia «i rifiuti ammissibili all’operazione di
recupero, i processi e le tecniche di trattamento consentiti, i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero, i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto e, infine, un requisito relativo alla dichiarazione di conformità».

In ultimo, afferma il Ministero, che le terre e rocce da scavo con codice EER 170504 originate da siti contaminati oggetto di procedure di bonifica così autorizzate “caso per caso” potranno essere riutilizzate nel sito di provenienza solo se conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla Tabella 1, All. 5, parte IV, titolo V D.lgs. 152/2006 e purché le relative verifiche di conformità vengano effettuate con le metodiche e i limiti utilizzati al test di cessione di cui al DM 05 Febbraio 2022.

Risposta Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica all’ Interpello della Città Metropolitana di Milano Prot. n. 174315 del 14 Novembre 2022.

News Ambiente – DM 188/2020 e raccordo con DM 05.02.1998: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica risponde all’Interpello della Regione Piemonte n. 107090/2022

A seguito dell’entrata in vigore del DM 188/2020 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti da carta e cartone”, la Regione Piemonte ha proposto interpello – a norma dell’art. 3septies D.lgs. 152/2006 – domandando al Ministero competente di fornire chiarimenti in ordine: a) al campo applicativo del DM 188/2020 e al suo raccordo con la normativa di cui al DM 5 Febbraio 1998 con riguardo all’aggiornamento delle procedure semplificate; b) alla possibilità di gestire in procedura semplificata anche i rifiuti da carta e cartone aventi codice CER 030308 e 191201 – previsti dal DM 188/2020 ma non contemplati nel DM 05 Febbraio 1998.

Nel fornire riscontro al primo interrogativo, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha, dapprima, chiarito come il DM 188/2020 abbia dettato i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessino di essere qualificati come rifiuti divenendo “carta e cartone recuperati”; conseguentemente, ne è derivata l’abrogazione delle analoghe disposizioni previste dal DM 05 Febbraio 1998 (per le attività di cui al punto 1.1.3. del suo Allegato 1), il quale, però, rimane valido ed efficace nelle altre sue parti (limiti quantitativi, norme tecniche, valori limite di emissione, regime autorizzatorio) non toccate dal DM 188/2020.

Da qui, in forza della disciplina transitoria di cui al DM 188/2020, l’obbligo per il gestore di un impianto di recupero già autorizzato di inoltrare, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto citatato, un’istanza di aggiornamento della comunicazione di cui all’art. 216 D.lgs. 152/2006 ovvero dell’autorizzazione integrata ambientale ovvero dell’autorizzazione ottenuta a norma degli artt. 208, 209 e 211 D.lgs. 152/2006. Per i nuovi impianti o cicli produttivi, invece, il riferimento alla procedura ordinaria o semplificata andrà fatto alla luce dei nuovi criteri.

Con riguardo, invece, al secondo quesito, il Ministero ha lapidariamente rilevato come, essendo i rifiuti aventi codice CER 030308 e 191201 esclusi dal campo applicativo del DM 05 Febbraio 1998, il recupero degli stessi ai fini della cessazione della qualifica di rifiuti non può essere gestito in regime semplificato stante l’inapplicabilità dell’intervento da ultimo richiamato. Pertanto, chi già in possesso di un’autorizzazione allo scopo, avrebbe dovuto, entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del DM 188/2020, chiederne l’aggiornamento mentre, in caso di nuovo impianto o ciclo produttivo, il gestore ha l’onere di richiedere il rilascio del titolo abilitativo a norma del Titolo III-bis Parte II o Titolo I, Capo IV, Parte IV D.lgs. 152/2006.

Risposta Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 139984 del 10 Novembre 2022 all’ Interpello della Regione Piemonte 06 Settembre 2022 n. 107090