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News Ambiente – E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 81/2026, recepimento della Direttiva UE/2024/1203

Entrerà in vigore il prossimo 02 Giugno 2026, il Decreto Legislativo n. 81 del 21 Aprile 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 113 del 18 Maggio 2026 e recante «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE».

Innumerevoli le novità e modifiche introdotte; tra le tante:

  • Modiche al codice penale:

E’ stato modificato l’art. 452bis c.p. in materia di inquinamento ambientale con l’introduzione del concetto di habitat e la previsione di un’ulteriore aggravante per il caso in cui «l’inquinamento di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione»;

– Sono stati introdotti l’art. 452bis.1, in relazione al reato di commercio di prodotti inquinanti, l’art. 452quinquiesdecies, rubricato “Nozione di abusività”, e l’art. 452sexiesdecies, disciplinante specifiche ipotesi aggravanti;

  • Introduzione di nuovi reati:

agli artt. 4 e 5 del D.lgs. 81/2026 sono stati dettate due nuove ipotesi delittuose rispettivamente concernenti la “Produzione e commercio di sostanze ozono lesive” e la “Produzione e commercio di gas ad effetto serra”;

– al successivo art. 6 D.lgs. in parola, è stata prevista l’applicazione, rispetto a questi reati, delle disposizioni di cui agli artt. 452decies, 452undecies e 452duodecies c.p. rispettivamente inerenti alla disciplina del ravvedimento operoso, della confisca e del ripristini dello stato dei luoghi;

– per questi reati e per quelli di cui al Titolo VI-bis c.p. è stata imposta la pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell’art. 36 c.p..;

  • Modifiche al D.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa da reato:

il testo di legge è stato adeguato all’introduzione del nuovo art. 452bis.1 e vi è stato un inasprimento di pene;

  • Modiche al D.lgs. 152/2006, cd. Testo Unico Ambientale:

è stato così sostituito il comma 4° dell’art. 256: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell’arresto da due a sei mesi o dell’ammenda da duemila a diciottomila euro nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni».

D.lgs. 81 del 21 Aprile 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 113 del 18 Maggio 2026 e recante «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE».

News Ambiente – L’autorizzazione allo scarico ha natura non recettizia e la sua validità decorre dal giorno della sua emissione e non dalla data di comunicazione al titolare

I due odierni ricorrenti erano stati destinatari di due separate ordinanze-ingiunzioni emesse in relazione alla ritenuta violazione dell’art. 124 D.lgs. 152/2006, avendo, nella prospettazione dell’Autorità resistente, gli stessi scaricato acque reflue, a valle dell’impianto di depurazione, in assenza del prescritto titolo abilitativo; in particolare, la necessaria istanza di rinnovo era stata presentata tardivamente con conseguente inefficacia dell’autorizzazione scaduta.

In tutti i gradi di merito, i Giudicanti avevano confermato le ordinanze-ingiunzione emesse – ritenendo, effettivamente, l’istanza di rinnovo presentata tardivamente – dovendosi considerare l’atto autorizzativo come atto non recettizio, spiegante la sua efficacia sin dalla data della sua emissione – nonché inapplicabile l’esimente dell’aver agito per garantire un servizio pubblico non essendosi la titolare «mai attivata in cinque anni per sollecitare l’istanza di rinnovo».

I ricorrenti, quindi, avevano investito della questione la Suprema Corte di Cassazione censurando, in particolar modo, il riconoscimento della natura non recettizia dell’autorizzazione rilasciata – a loro parere, ciò contrastando, in primo luogo, con quanto disposto dall’art. 21bis L. 241/1990, il quale avrebbe esteso tale natura a tutti quegli atti che necessitano dell’attività di collaborazione del privato destinatario per perseguire l’interesse a cui tendono. In questa prospettiva, «l’autorizzazione all’impianto di depurazione, disciplinando le modalità di esercizio dell’impianto e impartendo alla società il rispetto di una serie di prescrizioni e lo svolgimento di adempimenti, non avrebbe consentito alla destinataria di ottemperarvi in assenza della sua conoscenza e comunicazione».

In secondo luogo, simile approccio importerebbe, a loro parere, una violazione dell’art. 124 comma 8° D.lgs. 152/2006 in quanto «ritenere l’atto efficace prima ancora che venisse portato a conoscenza del destinatario significava deprivare l’autorizzato del periodo di validità dell’autorizzazione, pari al lasso di tempo decorrente tra la data di emanazione del provvedimento e quella della sua notifica»,

In ultimo, i ricorrenti lamentavano come i giudici di merito non avessero adeguatamente preso in considerazione la natura pubblica dell’interesse e del servizio reso nonché la circostanza della preesistenza dello scarico in pubblica fognatura rispetto all’autorizzazione; elementi questi «indicativi della natura recettizia di quest’ultimo atto, in quanto richiedeva la collaborazione dello stesso».

Nel rigettare il ricorso presentato, la Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha, dapprima, premesso come lo scopo dell’emissione di un atto autorizzativo per l’esercizio di una data attività risponda tanto ad una funzione abilitativa («cioè di rimozione di un ostacolo all’esercizio di talune facoltà») quanto di controllo (consentendo «il cosiddetto monitoraggio ecologico») – essendo necessario che l’Autorità venga posta nella condizione di svolgere «una preventiva verifica della rispondenza di un’attività, potenzialmente pericolosa per l’ambiente, a quanto stabilito dalla legge».

Rispetto all’individuazione del dies a quo di decorrenza dell’autorizzazione, la Corte ha chiarito come l’art. 21bis L. 241/1990, richiamato dai ricorrenti, attenga «ai soli provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati», dettando, per gli stessi, «la regola generale secondo cui [la loro, n.d.r.] efficacia [..] è subordinata alla loro comunicazione al destinatario, con le sole due eccezioni 1) dell’apposizione negli stessi, da parte dell’Amministrazione nell’esercizio della sua discrezionalità, di una clausola di immediata efficacia, non applicabile però ai provvedimenti sanzionatori, oppure 2) del carattere cautelare e urgente dell’atto, circostanze queste che ne anticipano l’efficacia prima della comunicazione».

«Proprio dall’espressa previsione della regola generale della recettizietà degli atti limitativi della sfera giuridica dei privati, ivi compresi quelli sanzionatori, per i quali la comunicazione è elemento costitutivo dell’esecutività (T.A.R. Piemonte sentenza n. 281 del 1998), deriva che in tutti gli altri casi opera la regola generale secondo cui gli atti amministrativi non sono recettizi, nel senso che non richiedono la collaborazione del destinatario, salvo che ciò sia desumibile dalla legge o dalla natura dell’atto stesso (Consiglio di Stato sentenza n. 558 del 15/4/1996)».

Prosegue la Corte affermando come il carattere di recettizietà riconosciuta dalla Legge agli atti amministrativi limitativi della sfera giuridica del privato non possa, in alcun modo, dirsi estesa anche alle autorizzazioni in parola.

Irrilevante, infatti, appare, sotto questo profilo, la circostanza per cui il titolo abilitativo contenga delle prescrizioni vincolanti per il titolare; trattasi, invero, di quelle che in T.A.R. Puglia, Bari, Sez. 2^, 23 settembre 2021 n. 1387 sono state descritte come elementi solo eventuali ed accidentali dell’atto «ai quali viene subordinata la validità ed efficacia dell’autorizzazione, alla stregua di una condicio iuris, [..] purché però queste non siano ex se incompatibili con la natura dell’atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso».

A parere della Seconda Sezione «In questo contesto si inserisce l’autorizzazione in esame, la quale, come pure chiarito da quest’ultima pronuncia, si connota come una tipica autorizzazione costitutiva, in quanto è “concessa” per un tempo prestabilito (come letteralmente si esprime art. 208, comma 12, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), e previa verifica ex ante, da parte dell’Amministrazione, dei vari interessi rilevanti e dell’impatto ambientale, al fine di saggiare in qual modo l’attività da autorizzarsi possa inserirsi e con quali accorgimenti e mitigazioni in un dato “contesto ambientale”, senza che possa dirsi sussistente, in capo al destinatario, alcun diritto precostituito a ottenerla».

In questa prospettiva, l’autorizzazione in parola non limita la sfera giuridica del privato ma, di converso, la amplia, sia pure a determinate condizioni cosicché «la sua efficacia inizia a decorrere dalla sua emissione, che circoscrive l’ambito di azione del destinatario, dovendosi distinguere tra atto autorizzatorio, avente carattere costitutivo ed efficacia immediata, e atto autorizzato, ossia l’attività assentita col primo secondo i limiti e le prescrizioni dettate dallo stesso».

Nessun rilievo può, quindi, assumere la natura pubblica dell’attività autorizzata dal momento che, per Legge, il discrime tra atto amministrativo recettivo e non poggia esclusivamente sul «carattere costitutivo di un diritto prima inesistente» dell’autorizzazione «e, dunque, la sua portata ampliativa della sfera del destinatario».

Cass. Civ., Sez. II, Ord. del 04 Maggio 2026 – Ud. del 23.04.2026 – n. 12566 Pres. G. Grasso Rel. V. Pirari.

Cass. Civ., Sez. II, Ord. del 05 Maggio 2026 – Ud. del 23.04.2026 – n. 12597 Pres. G. Grasso Rel. V. Pirari.

News Ambiente – La gestione di rifiuti in assenza di FIR o con l’impiego di FIR falsificati integra la “condotta abusiva” prevista come elemento costitutivo del reato di traffico illecito

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione, ha, in prima battuta, ricordato come, per orientamento consolidato, l’abusività della condotta richiesta ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 452quaterdecies c.p. si possa ritenere integrata non solo in ipotesi di attività svolte «in assenza di autorizzazioni, ma anche in caso di attività espletate in contrasto con le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo, in esito a una valutazione unitaria della condotta che consideri l’aspetto temporale, quantitativo e qualitativo».

Tale requisito, infatti, «deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d’ingiusto profitto» cosicché «la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall’attività autorizzata, e, dall’altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell’autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico».

In questa prospettiva, la Terza Sezione ha ritenuto «ragionevole concludere che la gestione di rifiuti in assenza di FIR o mediante FIR falsificati è qualificabile come “abusiva” perché effettuata in violazione della specifica disciplina della gestione dei rifiuti e a tutela dell’ambiente»; «la funzione del FIR» infatti «è quella di garantire la c.d. tracciabilità del rifiuto, come si evince, in particolare, dalle disposizioni di cui agli artt. 188-bis, 190 e 193 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152».

Inoltre, come riportato da un recente precedente giurisprudenziale, «ai fini dell’integrazione del delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., è irrilevante la natura, pubblico-certificativa o meramente privatistico-dichiarativa, dei formulari di identificazione dei rifiuti falsificati, assumendo rilievo la sola strumentalità della falsificazione alla gestione abusiva del rifiuto (Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899 – 01)».

Cass. Pen., Sez. III, 27 Aprile 2026 – Ud. del 17.02.2026 – n. 15105 Pres. A. Aceto Rel. C. Antonio

News Ambiente – Regime di responsabilità estesa del produttore e gestione fine vita articoli pirotecnici destinati a impieghi professionali di sicurezza: il Ministero dell’Ambiente risponde ad un interpello della Provincia Autonoma di Bolzano

Con proprio atto di interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 60625 del 19 Marzo 2026, la Provincia Autonoma di Bolzano ha richiesto al Ministero di chiarire se, con riguardo agli articoli pirotecnici destinati ad impieghi professionali di sicurezza, in applicazione della disciplina in materia di responsabilità estesa del produttore – in forza delle quale è fatto obbligo al fabbricante o all’importatore «di assicurare e finanziare la gestione del fine vita dei prodotti immessi sul mercato, secondo modalità conformi alla disciplina vigente e ai sistemi formalmente riconosciuti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica» –:  a) questi soggetti possano immettere tali prodotti sul mercato senza essere associati ad alcun sistema di gestione riconosciuto dal Ministero; b) se il Consorzio CogePIR, allo stato, sia l’unico sistema collettivo di responsabilità estesa del produttore espressamente riconosciuto dal Ministero; c) se ci sono «altri sistemi EPR alternativi, collettivi o individuali, formalmente riconosciuti, ovvero che abbiano trasmesso istanza di riconoscimento al Ministero per la gestione del fine vita degli articoli pirotecnici, o se risultino casi di singoli produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale di un sistema EPR individuale ai sensi dell’art. 221-bis del D.Lgs. 152/2006».

Con propria nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 84982 del 21 Aprile 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiarito, nell’ordine, come l’applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore con riguardo alla gestione del fine vita dei rifiuti derivanti da articoli pirotecnici si desuma dall’art. 185 comma 4ter D.lgs. 152/2006 il quale, contestualmente, prevede che «i produttori e gli importatori di articoli pirotecnici provvedano alla gestione dei rifiuti dei prodotti medesimi secondo i criteri direttivi di cui all’articolo 237 del D.lgs. n. 152/2006».

Suddetta previsione, poi, stabilisce che i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva già istituiti, riconosciuti o in corso di riconoscimento «curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione alle aree più proficue».

Dal combinato disposto di quanto sopra riportato, afferma il Ministero, discende: «che gli obblighi di gestione dei rifiuti da articoli pirotecnici devono essere adempiuti mediante sistemi di gestione operanti in forma individuale o collettiva, secondo quanto previsto dall’articolo 237 del D.lgs. n. 152/2006».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota di riscontro Prot. Mase in uscita n. 84982 del 21 Aprile 2026 avente ad oggetto: “Interpello ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. n. 152/2006. Applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) alla gestione del fine vita di articoli pirotecnici destinati a impieghi professionali di sicurezza”.

News Ambiente – Qualificazione degli impianti di incenerimento come operazioni di recupero energetico (R1): il Ministero dell’Ambiente risponde ad un interpello del Comune di Galluccio

Con nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 69498 del 30 Marzo 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Economia Circolare e Bonifiche ha così riscontrato i quesiti posti con atto di interpello del Comune di Galluccio (Prot. Mase in entrata n. 20939 del 02.02.2026):

– Quesito 1 «Se la qualifica di operazione di recupero energetico (R1) per un impianto di incenerimento possa ritenersi automaticamente acquisita per effetto del solo rilascio dell’A.I.A., ovvero se debba essere considerata subordinata alla determinazione annuale dell’indice di efficienza energetica R1 e alla sua verifica da parte dell’ente competente»: sul punto, il Dicastero – dapprima ricordando come non sussistano, allo stato, né nella normativa europea né in quella nazionale, criteri specifici di classificazione degli impianti di incenerimento dei rifiuti speciali come impianti di recupero e come, pertanto, in tali casi sia «l’autorità competente che, nell’ambito della procedura autorizzativa, effettua la classificazione di un impianto come operazione di recupero R1 o di smaltimento D10» ha richiamato, da un lato, la previsione di cui all’art. 237septies D.lgs. 152/2006 (la quale, nel determinare il contenuto dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 o del Titolo III-bis Parte Seconda D.lgs. 152/2006, prevede che in essa debbano essere indicate «le modalità e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione medesima, da effettuarsi, ove non diversamente disposto, da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente»; dall’altro, le Linee guida predisposte dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 del 12 novembre 2019 ove «viene precisato che per gli impianti esistenti («impianti in funzione») relativi ai rifiuti urbani, la formula R1 deve essere calcolata sulla base dei dati pratici di prestazione annuale dell’impianto, mentre per i nuovi impianti, la qualifica R1 sarà inizialmente concessa sulla base delle specifiche di progettazione o costruzione, tenendo conto dei contratti di fornitura energetica e determinando successivamente l’efficienza energetica generale dell’impianto. Tale determinazione sarà ottenuta mediante un “test di accettazione” completo, che determinerà l’efficienza della caldaia dopo la messa in servizio, seguito da un calcolo sui dati operativi effettuato dopo un anno in condizioni di funzionamento normale sulla base dei dati annuali. Le Agenzie nell’ambito delle attività di controllo valutano il reale mantenimento ed efficentamento energetico degli impianti di incenerimento»; in ultimo, il disposto di cui all’art. 237septiesdecies D.lgs. 152/2006 «in materia di obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione che, al comma 5, impone al gestore degli impianti di incenerimento e coincenerimento, aventi una capacita nominale di due o più megagrammi (Mg) l’ora, di predisporre una apposita relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell’impianto. Tale relazione, dovrà essere trasmessa all’autorità competente, e fornisce, come requisito minimo, informazioni in merito all’andamento del processo e delle emissioni nell’atmosfera e nelle acque rispetto ai limiti di emissione previsti dal titolo III-bis della Parte Quarta del Digs. 152 del 2006».

A detta del Ministero, tale ultima previsione, inoltre, consente di riscontrare anche l’interrogativo posto al Quesito 4, ovvero «Se l’assenza di verifiche annuali sull’indice R1 da parte dell’ente autorizzativo integri una violazione degli obblighi di vigilanza e controllo previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 134/2016»;

Quesito 2 «Se, in assenza della determinazione e verifica dell’indice R1, un impianto autorizzato formalmente come R1 debba essere giuridicamente qualificato come impianto di smaltimento (operazione D10), con tutte le conseguenze normative, fiscali e sanzionatorie che ne derivano»: il Ministero nega tale assunto, rilevando come, la disciplina legislativa in materia di autorizzazione integrata ambientale non preveda alcun meccanismo automatico di riclassificazione dell’impianto di incenerimento;

Quesito 3 «Se un gestore possa autonomamente qualificare l’impianto come coinceneritore al fine di sottrarsi all’obbligo di calcolo dell’indice R1, in assenza di una espressa qualificazione in tal senso nel titolo autorizzativo e senza che l’ente competente abbia definito una formula alternativa ai sensi della normativa vigente»: nel riscontrare tale interrogativo, la Direzione Generale ha ritenuto sufficiente richiamare le valutazioni effettuate in risposta al Quesito 1 in merito alla verifica di efficienza energetica degli impianti oltre al disposto di cui all’art. 237octies in quale impone che, prima dell’inizio delle operazioni di incenerimento o coincenerimento, l’Autorità verifichi la conformità dell’impianto alle prescrizioni previste nel titolo abilitativo;

Quesito 5 «Di chiarire se la qualificazione di “impianti strategici di preminente interesse nazionale”, ai sensi dell’art. 35 della legge 11 novembre 2014, n. 164, debba intendersi riferita esclusivamente agli impianti di incenerimento operanti in regime di recupero energetico (operazione R1), come esplicitato al comma 1 e 3, ovvero se tale qualificazione possa estendersi anche ad impianti che non svolgano operazioni di recupero energetico»: il Ministero ha semplicemente richiamato il tenore letterale dell’art. 35 citato, e, in particolare, il testo dei suoi commi 4 e 5, per affermare come il requisito dell’operazione di recupero energetico costituisca condizione necessaria e indefettibile per l’applicazione del regime in parola.

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota di riscontro Prot. Mase in uscita n. 69498 del 30 Marzo 2026 avente ad oggetto: “Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies d.lgs. 152 del 2006 – chiarimenti in merito all’applicazione della normativa ambientale nazionale ed europea in materia di qualificazione degli impianti di incenerimento come operazioni di recupero energetico (R1)

News Ambiente – La Provincia è destinataria dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di cui all’art. 255 comma 1.2. D.lgs. 152/2006: così il Ministero dell’Ambiente in un recente riscontro ad un interpello della Città Metropolitana di Bologna

Occorre, in premessa, chiarire come, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 116/2025, convertito con modificazioni dalla L. 147 del 2025, gran parte della disciplina di cui alla Parte Quarta del Testo Unico Ambientale ha subito delle modificazioni.

Per quanto qui di interesse, all’art. 255 D.lgs. 152/2006 comma 1.2 si prevede che «Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 uro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell’articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Con proprio atto di interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 2048 del 08 Gennaio 2026, la Città Metropolitana di Bologna ha richiesto al Ministero di chiarire chi sia l’ente pubblico (Comune o Provincia) legittimato a percepire i proventi derivanti dell’irrogazione della sanzione anzi citata.

Con nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 69604 del 30 Marzo 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Economia Circolare ha chiarito come, in tema di Autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle disposizioni di cui al Testo Unico Ambientale nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, la disciplina generale sia dettata nell’art. 264 D.lgs. cit. e come questi individui l’ente a ciò preposto nella Provincia.

In considerazione del fatto che laddove il Legislatore ha voluto indicare altro Ente competente per l’irrogazione delle sanzioni e per l’incasso delle relative somme lo ha espressamente previsto (si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo a quanto previsto dal combinato disposto di cui all’art. 255 comma 1bis e 1ter  all’art. 263 comma 2bis D.lgs. cit.), «ne discende che la competenza per l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 255, comma 1.2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 è attribuita alla Provincia, e che i proventi sono alla stessa destinati».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota di riscontro Prot. Mase in uscita n. 69604 del 30 Marzo 2026 avente ad oggetto: “Interpello ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. n. 152 del 2006 inerente alla destinazione dei proventi delle sanzioni di cui all’art. 255, comma 1.2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dal decreto-legge 3 settembre 2025, n. 116”.

News Ambiente – C.d. Rifiuti simili, loro qualificazione come urbani e modalità di gestione: il Ministero dell’Ambiente risponde ad un interpello del Comune di Cartigliano

Con atto di interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 241797 del 19 Dicembre 2025, il Comune di Cartigliano ha richiesto al Ministero di confermare se: a) i rifiuti di cui all’art. 183 comma 1° lett. bter n. 2) D.lgs. 152/2006 mantengano la loro qualifica di rifiuti urbani anche nelle ipotesi in cui, in conformità con quanto disposto dal successivo 198 comma 2° D.lgs. cit., l’utenza non domestica produttrice degli stessi ritenga di non conferirli al servizio pubblico; b) questi ultimi concorrano al calcolo della percentuale di raccolta  differenziata; c) se nei F.I.R., al punto 6), la loro provenienza debba essere individuata come “urbano”.

Con propria nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 59566 del 18 Marzo 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Economia Circolare, dopo una breve disamina della normativa vigente in materia, è giunto a confermare come «i rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche di cui all’allegato L-quinquies alla  parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici di cui all’allegato L-quater del medesimo decreto, sono definiti come rifiuti urbani e conservano tale qualifica anche se conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta. I suddetti flussi concorrono sia alla produzione complessivi di rifiuti urbani sia al raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e pertanto devono essere opportunamente contabilizzati su scala comunale, secondo le procedure individuate dalle linee guida di cui al D.M. 26/05/2016».

Inoltre, la qualifica come “rifiuto urbano” rimane valida anche ai fini della tracciabilità.

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota di riscontro Prot. Mase in uscita n. 59566 del 18 Marzo 2026 avente ad oggetto: “Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del d.lgs. 152 del 2006 – chiarimenti in ordine alla qualificazione e computabilità dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico (art. 198, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006)”.

News Ambiente – Operazioni di Messa in Sicurezza Permanente con permanenza dei rifiuti in situ e applicabilità della disciplina di cui al D.lgs. 36/2003: il Ministero dell’Ambiente risponde ad un interpello della Città di Civitanova Marche

Con atto di interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 233624 del 10 Dicembre 2025, la Città di Civitanova Marche, dapprima richiamando gli approdi giurisprudenziali statuiti nella pronuncia n. 2725 del 20245 del Consiglio di Stato nonché gli assunti espressi dalla medesima Direzione del Ministero dell’Ambiente con propria nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 143191 del 01.08.2024, ha chiesto al medesimo Dicastero di confermare: “a) se, in sede di approvazione di un progetto di MISP che preveda il mantenimento in situ dei rifiuti, sia richiesto il rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2003 e l’acquisizione, nell’ambito della conferenza dei servizi di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 36/2003; b) in caso di risposta affermativa al primo quesito, se l’applicazione del D.Lgs. n. 36/2003 possa essere limitata alle sole

disposizioni relative alla chiusura e alla gestione post-operativa delle discariche».

Con propria nota identificata al Prot. 53741 del 11.03.2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Economia Circolare e Bonifiche, nel dare riscontro ai quesiti innanzi descritti, ha, in primo luogo, chiarito come la pronuncia del Consiglio di Stato richiamata riguardasse «una proposta progettuale di messa in sicurezza permanente che prevedeva la realizzazione di un modulo di confinamento permanente finalizzato a garantire l’isolamento totale e definitivo del volume di rifiuti interrati ivi presenti (nella specie, ceneri di carbone originate dalla centrale, frammiste a terriccio e altri materiali)».

L’intervento, in particolare, avrebbe comportato (a dispetto da quanto sostenuto dall’impugnante in quella sede) una movimentazione dei rifiuti; «Si trattava, dunque, di un intervento c.d. “ex situ on-site”, ossia di un progetto che prevedeva la rimozione mediante scavo e movimentazione dei rifiuti interrati, la temporanea collocazione dei rifiuti in un’area prossima a quella di scavo e la loro ricollocazione dentro una struttura appositamente realizzata (‘modulo di confinamento permanente’) all’interno del sito stesso».

Come sostenuto dal Consiglio di Stato, in simili casi, si fuoriesce del campo di applicazione della disciplina delle bonifiche – trattandosi di vera e propria gestione dei rifiuti con conseguente applicazione della Parte IV del Testo Unico Ambientale, del D.lgs. 36/2003 e necessità di sottoporre il progetto a valutazione di impatto ambientale, sussistendone  i presupposti.

Diversamente, nel caso posto dall’istante, l’intervento di messa in sicurezza permanente prevedeva «il mantenimento in situ dei rifiuti interrati -senza rimozione o movimentazione dei rifiuti medesimi- e l’adozione di una serie di misure atte a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti».

Ne discende che, mancando «qualunque operazione di ‘gestione’ dei rifiuti ‘ex situ’ (rimozione, movimentazione, etc.), e mancando anche la realizzazione di qualsivoglia ‘modulo di confinamento permanente’ destinato al ricollocamento dei rifiuti (come, invece, nel caso sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato), non trova applicazione la disciplina sui rifiuti (Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e D.lgs. n. 36/2003) ma quella sulle bonifiche di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006» – con la conseguenza che «il relativo progetto dovrà essere autorizzato dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 242, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006 e, per i SIN, ai sensi dell’art. 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota di riscontro Prot. Mase in uscita n. 53741 del 11 Marzo 2026 avente ad oggetto: “Interpello ambientale ex art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 proposto dal Comune di Civitanova Marche (Rif. nota prot. MASE n. 233624 del 10 dicembre 2025) – Riscontro.”.

News Ambiente – Il Ministero dell’Ambiente riscontra un interpello della Provincia di Como

Con atto di interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 231060 del 05 Dicembre 2025, la Provincia di Como ha rivolto al Dicastero Ambientale i seguenti quesiti: 1) richiamando una precedente nota di riscontro ad interpello ambientale, e nella specie quella identificata al Prot. 0138506 del 22-07-2025, a mezzo dalla quale il Ministero aveva confermato la possibilità di effettuare operazioni di recupero ambientale (R10) in procedura semplificata mediante utilizzo di rifiuti e con specifiche previste nel punto 7.31bis Allegato 1, sub allegato 1 D.M. 05 Febbraio 1998, se «il recupero ambientale (R10) di cui alla lettera b), punto 7.1.3, tipologia 7.1 possa essere ammesso, in procedura semplificata, anche nei casi in cui l’operatore non si sia conformato ai dettami di cui al D.M. 127/2024, requisito obbligatorio per le operazioni di cui alla lettera a)»; 2) se la disciplina di cui al D.lgs. 117/2008 possa essere applicata anche ai rifiuti derivanti da materiali di cava estratti da un sito diverso da quello di lavorazione o se, in caso di risposta negativa, questi possano essere considerati sottoprodotti a norma dell’art. 184bis D.lgs. 152/2006; 3) se, «in caso di impossibilità tecnica e/o economica a separare i rifiuti (limi derivanti dallo svuotamento delle vasche di decantazione) prodotti dal trattamento dei materiali estratti dai due diversi siti», questi possano essere gestiti a norma del D.lgs. 152/2006.

Con propria nota identificata al Prot. 46489 del 03.03.2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Economia Circolare e Bonifiche ha così riscontrato i quesiti.

Con riguardo a quanto richiesto sub 1), il Dicastero, semplicemente richiamando la normativa di settore, è giunto ad affermare come: «Dalla lettura del quadro normativo sopraesposto si deduce, dunque, che l’utilizzo ai fini del recupero ambientale di cui al punto 7.1.3, lettera b) dell’Allegato 1, Sub allegato 1 del DM 5 febbraio 1998 è subordinato alla produzione di materia prima secondaria attraverso appositi trattamenti, da cui ne consegue la necessità di adeguamento ai criteri del DM 127 del 2024 sulla base delle condizioni stabilite dall’articolo 8 dello stesso».

Per quel che concerne, invece, il quesito sub 2), il Ministero dell’Ambiente ha, nella sostanza, fondato la sua conclusione sul concetto di sito così come definito all’art. 3 comma 1° lett. hh) del D.lgs. cit. e nei termini precisati in precedenti interpelli ministeriali.

Mentre la normativa prevede che l’area di cantiere o dei cantieri estrattivi corrisponda a quella «individuata e perimetrata nell’atto autorizzativo e gestita da un operatore» e che «Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all’articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all’articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996», il Ministero dell’Ambiente ha, già in precedenza, chiarito che «per pertinenza si intende non quella prettamente giuridica, ma tecnica, ovvero costituita da tutti quegli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi, ma gestiti dagli stessi titolari dei titoli di legittimazione dell’attività estrattiva o anche da consorzi di più imprese di estrazione afferenti a più attività. Resta inteso che tali impianti non devono comunque trattare rifiuti diversi da quelli estrattivi».

«Tale prerogativa dovrà comunque essere analizzata, valutata ed approvata dall’autorità competente. Pertanto, nel caso in cui l’Autorità competente valuti che il processo di lavorazione avvenga in conformità a quanto sopra, i residui di tale processo, che costituisce un’attività di trattamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i), del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, sono qualificati come rifiuti di estrazione e devono essere gestiti, dunque, in conformità al piano di cui all’articolo 5 del medesimo decreto»

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota di riscontro Prot. Mase in uscita n. 46489 del 03 Marzo 2026 avente ad oggetto: “Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del d.lgs. 152 del 2006 – chiarimenti in ordine al recupero ambientale R10 in assenza di conformità al dm 127/2024 ed applicabilità del d.lgs. 117/2008”.

News Ambiente – Non costituisce immutatio libelli la qualificazione del fatto in deposito incontrollato anziché abbandono di rifiuti in assenza di contraddittorio

Nella pronuncia in commento la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito come la riqualificazione del fatto di reato dall’ipotesi di abbandono di rifiuti a quella di deposito incontrollato effettuata direttamente in sentenza non violi né il principio di correlazione di cui all’art. 521 né la previsione di cui 611 comma 1sexies c.p.p. in quanto, in ambo i casi, la ratio della norma deve essere individuata nella necessità di garantire alla difesa il contradditorio rispetto ad imputazioni che possano definirsi “ a sorpresa”: «la nozione strutturale di «fatto», contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata, infatti, con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 2, 16/09/2008, n. 38889, D.; Sez. 5, 13/12/2007, n. 3161, P., Rv. 238345)».

Non così nel caso in esame dal momento che «non solo è indubitabile, come emerge dalla semplice lettura del capo di imputazione, che il fatto originariamente contestato è quello in cui il Collegio intende riqualificare la condotta (ossia l’articolo 256, comma 2, d. lgs. 152/2006), ma è altresì certo che il contraddittorio sulla possibile qualificazione giuridica di quelle condotte ai sensi dell’art. 256 d. lgs. 152/2006 è stato esercitato fin dall’inizio del processo».

Di maggiore impatto, però, ai fini che interessano in questa sede, è in secondo passaggio argomentativo esposto dalla Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione.

A parere della Corte, la violazione delle norme summenzionate sarebbe esclusa anche in ragione della «angusta linea di demarcazione tra «abbandono» e «deposito incontrollato» di rifiuti, che non riposa sulla condotta ma solo sulla «volontà dismissiva» o meno di talchè la riqualificazione del fatto, non apparendo «certamente evento imprevedibile all’esito del giudizio» non costituirebbe «una forma di immutatio libelli, stante l’identità della condotta e differenziandosi le due fattispecie solo per la «volontà dismissiva» dell’agente di reato»

Cass. Pen., Sez. III, 23 Febbraio 2026 – Ud. del 11.02.2026 – n. 7068 Pres. L. Ramacci Rel. A. Galanti.