News Ambiente – Qualificazione degli impianti di incenerimento come operazioni di recupero energetico (R1): il Ministero dell’Ambiente risponde ad un interpello del Comune di Galluccio

Con nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 69498 del 30 Marzo 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Economia Circolare e Bonifiche ha così riscontrato i quesiti posti con atto di interpello del Comune di Galluccio (Prot. Mase in entrata n. 20939 del 02.02.2026):

– Quesito 1 «Se la qualifica di operazione di recupero energetico (R1) per un impianto di incenerimento possa ritenersi automaticamente acquisita per effetto del solo rilascio dell’A.I.A., ovvero se debba essere considerata subordinata alla determinazione annuale dell’indice di efficienza energetica R1 e alla sua verifica da parte dell’ente competente»: sul punto, il Dicastero – dapprima ricordando come non sussistano, allo stato, né nella normativa europea né in quella nazionale, criteri specifici di classificazione degli impianti di incenerimento dei rifiuti speciali come impianti di recupero e come, pertanto, in tali casi sia «l’autorità competente che, nell’ambito della procedura autorizzativa, effettua la classificazione di un impianto come operazione di recupero R1 o di smaltimento D10» ha richiamato, da un lato, la previsione di cui all’art. 237septies D.lgs. 152/2006 (la quale, nel determinare il contenuto dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 208 o del Titolo III-bis Parte Seconda D.lgs. 152/2006, prevede che in essa debbano essere indicate «le modalità e la frequenza dei controlli programmati per accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione medesima, da effettuarsi, ove non diversamente disposto, da parte delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente»; dall’altro, le Linee guida predisposte dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione (UE) 2019/2010 del 12 novembre 2019 ove «viene precisato che per gli impianti esistenti («impianti in funzione») relativi ai rifiuti urbani, la formula R1 deve essere calcolata sulla base dei dati pratici di prestazione annuale dell’impianto, mentre per i nuovi impianti, la qualifica R1 sarà inizialmente concessa sulla base delle specifiche di progettazione o costruzione, tenendo conto dei contratti di fornitura energetica e determinando successivamente l’efficienza energetica generale dell’impianto. Tale determinazione sarà ottenuta mediante un “test di accettazione” completo, che determinerà l’efficienza della caldaia dopo la messa in servizio, seguito da un calcolo sui dati operativi effettuato dopo un anno in condizioni di funzionamento normale sulla base dei dati annuali. Le Agenzie nell’ambito delle attività di controllo valutano il reale mantenimento ed efficentamento energetico degli impianti di incenerimento»; in ultimo, il disposto di cui all’art. 237septiesdecies D.lgs. 152/2006 «in materia di obblighi di comunicazione, informazione, accesso e partecipazione che, al comma 5, impone al gestore degli impianti di incenerimento e coincenerimento, aventi una capacita nominale di due o più megagrammi (Mg) l’ora, di predisporre una apposita relazione annuale relativa al funzionamento ed alla sorveglianza dell’impianto. Tale relazione, dovrà essere trasmessa all’autorità competente, e fornisce, come requisito minimo, informazioni in merito all’andamento del processo e delle emissioni nell’atmosfera e nelle acque rispetto ai limiti di emissione previsti dal titolo III-bis della Parte Quarta del Digs. 152 del 2006».

A detta del Ministero, tale ultima previsione, inoltre, consente di riscontrare anche l’interrogativo posto al Quesito 4, ovvero «Se l’assenza di verifiche annuali sull’indice R1 da parte dell’ente autorizzativo integri una violazione degli obblighi di vigilanza e controllo previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 134/2016»;

Quesito 2 «Se, in assenza della determinazione e verifica dell’indice R1, un impianto autorizzato formalmente come R1 debba essere giuridicamente qualificato come impianto di smaltimento (operazione D10), con tutte le conseguenze normative, fiscali e sanzionatorie che ne derivano»: il Ministero nega tale assunto, rilevando come, la disciplina legislativa in materia di autorizzazione integrata ambientale non preveda alcun meccanismo automatico di riclassificazione dell’impianto di incenerimento;

Quesito 3 «Se un gestore possa autonomamente qualificare l’impianto come coinceneritore al fine di sottrarsi all’obbligo di calcolo dell’indice R1, in assenza di una espressa qualificazione in tal senso nel titolo autorizzativo e senza che l’ente competente abbia definito una formula alternativa ai sensi della normativa vigente»: nel riscontrare tale interrogativo, la Direzione Generale ha ritenuto sufficiente richiamare le valutazioni effettuate in risposta al Quesito 1 in merito alla verifica di efficienza energetica degli impianti oltre al disposto di cui all’art. 237octies in quale impone che, prima dell’inizio delle operazioni di incenerimento o coincenerimento, l’Autorità verifichi la conformità dell’impianto alle prescrizioni previste nel titolo abilitativo;

Quesito 5 «Di chiarire se la qualificazione di “impianti strategici di preminente interesse nazionale”, ai sensi dell’art. 35 della legge 11 novembre 2014, n. 164, debba intendersi riferita esclusivamente agli impianti di incenerimento operanti in regime di recupero energetico (operazione R1), come esplicitato al comma 1 e 3, ovvero se tale qualificazione possa estendersi anche ad impianti che non svolgano operazioni di recupero energetico»: il Ministero ha semplicemente richiamato il tenore letterale dell’art. 35 citato, e, in particolare, il testo dei suoi commi 4 e 5, per affermare come il requisito dell’operazione di recupero energetico costituisca condizione necessaria e indefettibile per l’applicazione del regime in parola.

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota di riscontro Prot. Mase in uscita n. 69498 del 30 Marzo 2026 avente ad oggetto: “Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies d.lgs. 152 del 2006 – chiarimenti in merito all’applicazione della normativa ambientale nazionale ed europea in materia di qualificazione degli impianti di incenerimento come operazioni di recupero energetico (R1)