News Ambiente – La Provincia è destinataria dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di cui all’art. 255 comma 1.2. D.lgs. 152/2006: così il Ministero dell’Ambiente in un recente riscontro ad un interpello della Città Metropolitana di Bologna

Occorre, in premessa, chiarire come, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 116/2025, convertito con modificazioni dalla L. 147 del 2025, gran parte della disciplina di cui alla Parte Quarta del Testo Unico Ambientale ha subito delle modificazioni.

Per quanto qui di interesse, all’art. 255 D.lgs. 152/2006 comma 1.2 si prevede che «Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 uro a 3.000 euro. Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per un mese ai sensi dell’articolo 214 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Con proprio atto di interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 2048 del 08 Gennaio 2026, la Città Metropolitana di Bologna ha richiesto al Ministero di chiarire chi sia l’ente pubblico (Comune o Provincia) legittimato a percepire i proventi derivanti dell’irrogazione della sanzione anzi citata.

Con nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 69604 del 30 Marzo 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Economia Circolare ha chiarito come, in tema di Autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione delle disposizioni di cui al Testo Unico Ambientale nonché per la destinazione dei proventi delle stesse, la disciplina generale sia dettata nell’art. 264 D.lgs. cit. e come questi individui l’ente a ciò preposto nella Provincia.

In considerazione del fatto che laddove il Legislatore ha voluto indicare altro Ente competente per l’irrogazione delle sanzioni e per l’incasso delle relative somme lo ha espressamente previsto (si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo a quanto previsto dal combinato disposto di cui all’art. 255 comma 1bis e 1ter  all’art. 263 comma 2bis D.lgs. cit.), «ne discende che la competenza per l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 255, comma 1.2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 è attribuita alla Provincia, e che i proventi sono alla stessa destinati».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota di riscontro Prot. Mase in uscita n. 69604 del 30 Marzo 2026 avente ad oggetto: “Interpello ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. n. 152 del 2006 inerente alla destinazione dei proventi delle sanzioni di cui all’art. 255, comma 1.2, del medesimo decreto legislativo, come modificato dal decreto-legge 3 settembre 2025, n. 116”.