I due odierni ricorrenti erano stati destinatari di due separate ordinanze-ingiunzioni emesse in relazione alla ritenuta violazione dell’art. 124 D.lgs. 152/2006, avendo, nella prospettazione dell’Autorità resistente, gli stessi scaricato acque reflue, a valle dell’impianto di depurazione, in assenza del prescritto titolo abilitativo; in particolare, la necessaria istanza di rinnovo era stata presentata tardivamente con conseguente inefficacia dell’autorizzazione scaduta.
In tutti i gradi di merito, i Giudicanti avevano confermato le ordinanze-ingiunzione emesse – ritenendo, effettivamente, l’istanza di rinnovo presentata tardivamente – dovendosi considerare l’atto autorizzativo come atto non recettizio, spiegante la sua efficacia sin dalla data della sua emissione – nonché inapplicabile l’esimente dell’aver agito per garantire un servizio pubblico non essendosi la titolare «mai attivata in cinque anni per sollecitare l’istanza di rinnovo».
I ricorrenti, quindi, avevano investito della questione la Suprema Corte di Cassazione censurando, in particolar modo, il riconoscimento della natura non recettizia dell’autorizzazione rilasciata – a loro parere, ciò contrastando, in primo luogo, con quanto disposto dall’art. 21bis L. 241/1990, il quale avrebbe esteso tale natura a tutti quegli atti che necessitano dell’attività di collaborazione del privato destinatario per perseguire l’interesse a cui tendono. In questa prospettiva, «l’autorizzazione all’impianto di depurazione, disciplinando le modalità di esercizio dell’impianto e impartendo alla società il rispetto di una serie di prescrizioni e lo svolgimento di adempimenti, non avrebbe consentito alla destinataria di ottemperarvi in assenza della sua conoscenza e comunicazione».
In secondo luogo, simile approccio importerebbe, a loro parere, una violazione dell’art. 124 comma 8° D.lgs. 152/2006 in quanto «ritenere l’atto efficace prima ancora che venisse portato a conoscenza del destinatario significava deprivare l’autorizzato del periodo di validità dell’autorizzazione, pari al lasso di tempo decorrente tra la data di emanazione del provvedimento e quella della sua notifica»,
In ultimo, i ricorrenti lamentavano come i giudici di merito non avessero adeguatamente preso in considerazione la natura pubblica dell’interesse e del servizio reso nonché la circostanza della preesistenza dello scarico in pubblica fognatura rispetto all’autorizzazione; elementi questi «indicativi della natura recettizia di quest’ultimo atto, in quanto richiedeva la collaborazione dello stesso».
Nel rigettare il ricorso presentato, la Seconda Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha, dapprima, premesso come lo scopo dell’emissione di un atto autorizzativo per l’esercizio di una data attività risponda tanto ad una funzione abilitativa («cioè di rimozione di un ostacolo all’esercizio di talune facoltà») quanto di controllo (consentendo «il cosiddetto monitoraggio ecologico») – essendo necessario che l’Autorità venga posta nella condizione di svolgere «una preventiva verifica della rispondenza di un’attività, potenzialmente pericolosa per l’ambiente, a quanto stabilito dalla legge».
Rispetto all’individuazione del dies a quo di decorrenza dell’autorizzazione, la Corte ha chiarito come l’art. 21bis L. 241/1990, richiamato dai ricorrenti, attenga «ai soli provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati», dettando, per gli stessi, «la regola generale secondo cui [la loro, n.d.r.] efficacia [..] è subordinata alla loro comunicazione al destinatario, con le sole due eccezioni 1) dell’apposizione negli stessi, da parte dell’Amministrazione nell’esercizio della sua discrezionalità, di una clausola di immediata efficacia, non applicabile però ai provvedimenti sanzionatori, oppure 2) del carattere cautelare e urgente dell’atto, circostanze queste che ne anticipano l’efficacia prima della comunicazione».
«Proprio dall’espressa previsione della regola generale della recettizietà degli atti limitativi della sfera giuridica dei privati, ivi compresi quelli sanzionatori, per i quali la comunicazione è elemento costitutivo dell’esecutività (T.A.R. Piemonte sentenza n. 281 del 1998), deriva che in tutti gli altri casi opera la regola generale secondo cui gli atti amministrativi non sono recettizi, nel senso che non richiedono la collaborazione del destinatario, salvo che ciò sia desumibile dalla legge o dalla natura dell’atto stesso (Consiglio di Stato sentenza n. 558 del 15/4/1996)».
Prosegue la Corte affermando come il carattere di recettizietà riconosciuta dalla Legge agli atti amministrativi limitativi della sfera giuridica del privato non possa, in alcun modo, dirsi estesa anche alle autorizzazioni in parola.
Irrilevante, infatti, appare, sotto questo profilo, la circostanza per cui il titolo abilitativo contenga delle prescrizioni vincolanti per il titolare; trattasi, invero, di quelle che in T.A.R. Puglia, Bari, Sez. 2^, 23 settembre 2021 n. 1387 sono state descritte come elementi solo eventuali ed accidentali dell’atto «ai quali viene subordinata la validità ed efficacia dell’autorizzazione, alla stregua di una condicio iuris, [..] purché però queste non siano ex se incompatibili con la natura dell’atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso».
A parere della Seconda Sezione «In questo contesto si inserisce l’autorizzazione in esame, la quale, come pure chiarito da quest’ultima pronuncia, si connota come una tipica autorizzazione costitutiva, in quanto è “concessa” per un tempo prestabilito (come letteralmente si esprime art. 208, comma 12, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), e previa verifica ex ante, da parte dell’Amministrazione, dei vari interessi rilevanti e dell’impatto ambientale, al fine di saggiare in qual modo l’attività da autorizzarsi possa inserirsi e con quali accorgimenti e mitigazioni in un dato “contesto ambientale”, senza che possa dirsi sussistente, in capo al destinatario, alcun diritto precostituito a ottenerla».
In questa prospettiva, l’autorizzazione in parola non limita la sfera giuridica del privato ma, di converso, la amplia, sia pure a determinate condizioni cosicché «la sua efficacia inizia a decorrere dalla sua emissione, che circoscrive l’ambito di azione del destinatario, dovendosi distinguere tra atto autorizzatorio, avente carattere costitutivo ed efficacia immediata, e atto autorizzato, ossia l’attività assentita col primo secondo i limiti e le prescrizioni dettate dallo stesso».
Nessun rilievo può, quindi, assumere la natura pubblica dell’attività autorizzata dal momento che, per Legge, il discrime tra atto amministrativo recettivo e non poggia esclusivamente sul «carattere costitutivo di un diritto prima inesistente» dell’autorizzazione «e, dunque, la sua portata ampliativa della sfera del destinatario».
Cass. Civ., Sez. II, Ord. del 04 Maggio 2026 – Ud. del 23.04.2026 – n. 12566 Pres. G. Grasso Rel. V. Pirari.
Cass. Civ., Sez. II, Ord. del 05 Maggio 2026 – Ud. del 23.04.2026 – n. 12597 Pres. G. Grasso Rel. V. Pirari.