News Ambiente – Operazioni di Messa in Sicurezza Permanente con permanenza dei rifiuti in situ e applicabilità della disciplina di cui al D.lgs. 36/2003: il Ministero dell’Ambiente risponde ad un interpello della Città di Civitanova Marche

Con atto di interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 233624 del 10 Dicembre 2025, la Città di Civitanova Marche, dapprima richiamando gli approdi giurisprudenziali statuiti nella pronuncia n. 2725 del 20245 del Consiglio di Stato nonché gli assunti espressi dalla medesima Direzione del Ministero dell’Ambiente con propria nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 143191 del 01.08.2024, ha chiesto al medesimo Dicastero di confermare: “a) se, in sede di approvazione di un progetto di MISP che preveda il mantenimento in situ dei rifiuti, sia richiesto il rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 36/2003 e l’acquisizione, nell’ambito della conferenza dei servizi di cui all’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 36/2003; b) in caso di risposta affermativa al primo quesito, se l’applicazione del D.Lgs. n. 36/2003 possa essere limitata alle sole

disposizioni relative alla chiusura e alla gestione post-operativa delle discariche».

Con propria nota identificata al Prot. 53741 del 11.03.2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Economia Circolare e Bonifiche, nel dare riscontro ai quesiti innanzi descritti, ha, in primo luogo, chiarito come la pronuncia del Consiglio di Stato richiamata riguardasse «una proposta progettuale di messa in sicurezza permanente che prevedeva la realizzazione di un modulo di confinamento permanente finalizzato a garantire l’isolamento totale e definitivo del volume di rifiuti interrati ivi presenti (nella specie, ceneri di carbone originate dalla centrale, frammiste a terriccio e altri materiali)».

L’intervento, in particolare, avrebbe comportato (a dispetto da quanto sostenuto dall’impugnante in quella sede) una movimentazione dei rifiuti; «Si trattava, dunque, di un intervento c.d. “ex situ on-site”, ossia di un progetto che prevedeva la rimozione mediante scavo e movimentazione dei rifiuti interrati, la temporanea collocazione dei rifiuti in un’area prossima a quella di scavo e la loro ricollocazione dentro una struttura appositamente realizzata (‘modulo di confinamento permanente’) all’interno del sito stesso».

Come sostenuto dal Consiglio di Stato, in simili casi, si fuoriesce del campo di applicazione della disciplina delle bonifiche – trattandosi di vera e propria gestione dei rifiuti con conseguente applicazione della Parte IV del Testo Unico Ambientale, del D.lgs. 36/2003 e necessità di sottoporre il progetto a valutazione di impatto ambientale, sussistendone  i presupposti.

Diversamente, nel caso posto dall’istante, l’intervento di messa in sicurezza permanente prevedeva «il mantenimento in situ dei rifiuti interrati -senza rimozione o movimentazione dei rifiuti medesimi- e l’adozione di una serie di misure atte a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti».

Ne discende che, mancando «qualunque operazione di ‘gestione’ dei rifiuti ‘ex situ’ (rimozione, movimentazione, etc.), e mancando anche la realizzazione di qualsivoglia ‘modulo di confinamento permanente’ destinato al ricollocamento dei rifiuti (come, invece, nel caso sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato), non trova applicazione la disciplina sui rifiuti (Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e D.lgs. n. 36/2003) ma quella sulle bonifiche di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006» – con la conseguenza che «il relativo progetto dovrà essere autorizzato dall’Autorità competente ai sensi dell’art. 242, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006 e, per i SIN, ai sensi dell’art. 252, comma 4, del medesimo decreto legislativo».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota di riscontro Prot. Mase in uscita n. 53741 del 11 Marzo 2026 avente ad oggetto: “Interpello ambientale ex art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 proposto dal Comune di Civitanova Marche (Rif. nota prot. MASE n. 233624 del 10 dicembre 2025) – Riscontro.”.