News Ambiente – Il Ministero dell’Ambiente riscontra un interpello della Provincia di Como

Con atto di interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 231060 del 05 Dicembre 2025, la Provincia di Como ha rivolto al Dicastero Ambientale i seguenti quesiti: 1) richiamando una precedente nota di riscontro ad interpello ambientale, e nella specie quella identificata al Prot. 0138506 del 22-07-2025, a mezzo dalla quale il Ministero aveva confermato la possibilità di effettuare operazioni di recupero ambientale (R10) in procedura semplificata mediante utilizzo di rifiuti e con specifiche previste nel punto 7.31bis Allegato 1, sub allegato 1 D.M. 05 Febbraio 1998, se «il recupero ambientale (R10) di cui alla lettera b), punto 7.1.3, tipologia 7.1 possa essere ammesso, in procedura semplificata, anche nei casi in cui l’operatore non si sia conformato ai dettami di cui al D.M. 127/2024, requisito obbligatorio per le operazioni di cui alla lettera a)»; 2) se la disciplina di cui al D.lgs. 117/2008 possa essere applicata anche ai rifiuti derivanti da materiali di cava estratti da un sito diverso da quello di lavorazione o se, in caso di risposta negativa, questi possano essere considerati sottoprodotti a norma dell’art. 184bis D.lgs. 152/2006; 3) se, «in caso di impossibilità tecnica e/o economica a separare i rifiuti (limi derivanti dallo svuotamento delle vasche di decantazione) prodotti dal trattamento dei materiali estratti dai due diversi siti», questi possano essere gestiti a norma del D.lgs. 152/2006.

Con propria nota identificata al Prot. 46489 del 03.03.2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Economia Circolare e Bonifiche ha così riscontrato i quesiti.

Con riguardo a quanto richiesto sub 1), il Dicastero, semplicemente richiamando la normativa di settore, è giunto ad affermare come: «Dalla lettura del quadro normativo sopraesposto si deduce, dunque, che l’utilizzo ai fini del recupero ambientale di cui al punto 7.1.3, lettera b) dell’Allegato 1, Sub allegato 1 del DM 5 febbraio 1998 è subordinato alla produzione di materia prima secondaria attraverso appositi trattamenti, da cui ne consegue la necessità di adeguamento ai criteri del DM 127 del 2024 sulla base delle condizioni stabilite dall’articolo 8 dello stesso».

Per quel che concerne, invece, il quesito sub 2), il Ministero dell’Ambiente ha, nella sostanza, fondato la sua conclusione sul concetto di sito così come definito all’art. 3 comma 1° lett. hh) del D.lgs. cit. e nei termini precisati in precedenti interpelli ministeriali.

Mentre la normativa prevede che l’area di cantiere o dei cantieri estrattivi corrisponda a quella «individuata e perimetrata nell’atto autorizzativo e gestita da un operatore» e che «Nel caso di miniere, il sito comprende le relative pertinenze di cui all’articolo 23 del regio decreto n. 1443 del 1927, all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 e all’articolo 1 del decreto legislativo n. 624 del 1996», il Ministero dell’Ambiente ha, già in precedenza, chiarito che «per pertinenza si intende non quella prettamente giuridica, ma tecnica, ovvero costituita da tutti quegli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi, ma gestiti dagli stessi titolari dei titoli di legittimazione dell’attività estrattiva o anche da consorzi di più imprese di estrazione afferenti a più attività. Resta inteso che tali impianti non devono comunque trattare rifiuti diversi da quelli estrattivi».

«Tale prerogativa dovrà comunque essere analizzata, valutata ed approvata dall’autorità competente. Pertanto, nel caso in cui l’Autorità competente valuti che il processo di lavorazione avvenga in conformità a quanto sopra, i residui di tale processo, che costituisce un’attività di trattamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera i), del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, sono qualificati come rifiuti di estrazione e devono essere gestiti, dunque, in conformità al piano di cui all’articolo 5 del medesimo decreto»

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota di riscontro Prot. Mase in uscita n. 46489 del 03 Marzo 2026 avente ad oggetto: “Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del d.lgs. 152 del 2006 – chiarimenti in ordine al recupero ambientale R10 in assenza di conformità al dm 127/2024 ed applicabilità del d.lgs. 117/2008”.