News Ambiente – Non costituisce immutatio libelli la qualificazione del fatto in deposito incontrollato anziché abbandono di rifiuti in assenza di contraddittorio

Nella pronuncia in commento la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito come la riqualificazione del fatto di reato dall’ipotesi di abbandono di rifiuti a quella di deposito incontrollato effettuata direttamente in sentenza non violi né il principio di correlazione di cui all’art. 521 né la previsione di cui 611 comma 1sexies c.p.p. in quanto, in ambo i casi, la ratio della norma deve essere individuata nella necessità di garantire alla difesa il contradditorio rispetto ad imputazioni che possano definirsi “ a sorpresa”: «la nozione strutturale di «fatto», contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata, infatti, con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Sez. 2, 16/09/2008, n. 38889, D.; Sez. 5, 13/12/2007, n. 3161, P., Rv. 238345)».

Non così nel caso in esame dal momento che «non solo è indubitabile, come emerge dalla semplice lettura del capo di imputazione, che il fatto originariamente contestato è quello in cui il Collegio intende riqualificare la condotta (ossia l’articolo 256, comma 2, d. lgs. 152/2006), ma è altresì certo che il contraddittorio sulla possibile qualificazione giuridica di quelle condotte ai sensi dell’art. 256 d. lgs. 152/2006 è stato esercitato fin dall’inizio del processo».

Di maggiore impatto, però, ai fini che interessano in questa sede, è in secondo passaggio argomentativo esposto dalla Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione.

A parere della Corte, la violazione delle norme summenzionate sarebbe esclusa anche in ragione della «angusta linea di demarcazione tra «abbandono» e «deposito incontrollato» di rifiuti, che non riposa sulla condotta ma solo sulla «volontà dismissiva» o meno di talchè la riqualificazione del fatto, non apparendo «certamente evento imprevedibile all’esito del giudizio» non costituirebbe «una forma di immutatio libelli, stante l’identità della condotta e differenziandosi le due fattispecie solo per la «volontà dismissiva» dell’agente di reato»

Cass. Pen., Sez. III, 23 Febbraio 2026 – Ud. del 11.02.2026 – n. 7068 Pres. L. Ramacci Rel. A. Galanti.