Ai fini della compiuta comprensione della Nota ora in esame, emessa dal Ispettorato Nazionale del Lavoro, è necessario, in premessa, rammentare l’ambito di operatività delle disposizioni richiamate.
Da un lato, l’art. 188bis D.lgs. 152/2006 il quale – attuato ad opera del D.M. 59/2003 – disciplina l’adozione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (di seguito, R.E.N.T.R.I.) – una sezione del quale dovrà contenere, tra le altre, l’annotazione dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto.
Dall’altro, l’art. 4 L. 300/1970 il quale, invece, è volto a regolamentare l’utilizzo di impianti audiovisivi o comunque idonei all’esercizio di un’attività di controllo a distanza dei lavoratori da parte dei datori di lavoro.
L’adozione di simili dispositivi, in particolare, può essere attuata solo «per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale» e previo accordo collettivo «stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali» ovvero «nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu’ regioni» con le «associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale».
«In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti» in parola possono «essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu’ sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro».
Il comma secondo dell’art. 4 L. 300/1970, però, chiarisce come quanto sinora illustrato non trovi applicazione con riferimento agli «strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze».
Ciò chiarito, all’Ispettorato dal Lavoro è stato richiesto di chiarire se «l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi costituirebbe, sulla scorta della normativa richiamata, un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore interessate determinando, pertanto, l’eventuale equiparazione degli stessi impianti di localizzazione agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, la mancata applicazione della procedura di cui all’articolo 4 delle legge 300/1970».
Con Nota identificata al Prot. n. 831 del 28 Gennaio 2026, l’Ispettorato del Lavoro ha dato riscontro negativo al quesito posto – chiarendo come la previsione di cui all’art. 188bis D.lgs. 152/2006 costituisca una «condizione di esercizio dell’attività d’impresa» e che «pertanto si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste dal comma 1, né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema».
Sottolinea, ulteriormente, l’Ispettorato che «la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale. Viceversa, nell’ipotesi in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall’art. 4, co. 1, della Legge 300/1970».
Ispettorato del Lavoro, Nota Prot. n. 831 del 28 Gennaio 2026 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 4 della legge 300/1970 per le aziende interessate dal Regolamento che detta la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e dal R.E.N.T.R.I”