News Sicurezza – L’Ispettorato del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla decurtazione dei punti dalla c.d. patente a crediti per le ipotesi di accertamento di lavoro “nero”

Occorre, in premessa, ricordare come, a seguito della recente conversione del D.L. 159/2025, avvenuta ad opera della L. 198/2025, siano state apportate talune modifiche alla disciplina della cd. patente a crediti.

In particolare, è ora previsto che per le violazioni tipizzate nei numeri da 21 a 24 dell’Allegato I-bis «la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza» e che per le violazioni di cui ai punti 21 a 23 – enucleate nell’unica previsione di cui al punto 21 – è applicata la cd. maxi sanzione pari a 5 punti per ogni lavoratore, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.

La Legge precisa, inoltre, come tali previsioni siano applicabili ed operative esclusivamente con riguardo agli illeciti commessi a far data dal 1° Gennaio 2026.

Prendendo le mosse dalla modifica normativa richiamata, con propria nota identificata al Prot. n. 609 del 22 Gennaio 2026, l’Ispettorato del Lavoro ha, tra le altre, chiarito come, per le «violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse a far data dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione ed indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004». Non sarà più necessario, quindi, attendere l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione in quanto i verbali ispettivi sono ora da considerarsi quali accertamenti definitivi; ciononostante, in caso di sopravvenute circostanze atte ad incidere sull’efficacia degli stessi (si pensi alle ipotesi di una successiva ordinanza di archiviazione ovvero di impugnazione e/o annullamento della conseguente ordinanza-ingiunzione), i punti già decurtati verranno riassegnati.

In secondo luogo, l’Ispettorato ha sostenuto l’inoperatività, per le violazioni in parola, della disposizione di cui all’art. 27, comma sesto, ultimo periodo D.lgs. 81/2008 – a norma del quale «“se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”». Ciò in ragione della ratio legis la quale, dettando la decurtazione di 5 crediti “per ciascun lavoratore irregolare”, è evidentemente volta a «potenziare la tutela dei lavoratori contro condotte datoriali abusive», rafforzando «l’efficacia deterrente delle disposizioni in materia di lavoro irregolare, mediante l’adozione di un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello ordinariamente previsto nell’ambito della patente a crediti».

In ultimo, l’Ispettorato ha evidenziato come tanto il Verbale di accertamento di violazione amministrativa quanto quello di prescrizione così come la successiva ordinanza-ingiunzione debbano essere necessariamente corredati dell’avviso per cui «i crediti della patente saranno decurtati secondo quanto previsto dalla relativa disciplina» (nel secondo caso, solo in ipotesi di inadempimento della prescrizione e nell’ultimo, a seguito della definitività dell’ordinanza stessa).

Ispettorato del Lavoro, Nota Prot. n. 609 del 22 Gennaio 2026 avente ad oggetto “Patente a crediti e decurtazioni per lavoro “nero”