News Ambiente – La Corte di Cassazione traccia i confini di operatività tra il delitto di cui all’art. 452septies c.p. e la contravvenzione di cui all’art. 137 comma 8° D.lgs. 152/2006

Appare utile in premessa ricordare il tenore letterale delle disposizioni richiamate; mentre il codice penale punisce «chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti», la fattispecie contravvenzionale è volta a sanzionare la condotta del «titolare di uno scarico che non consente l’accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo». La previsione, però, fa espressamente salva l’ipotesi in cui il fatto costituisca più grave reato.

Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia in commento «la fattispecie delittuosa di cui all’art. 452-septies cod. pen., si connota, in primo luogo, in ragione della necessaria imputazione dei fatti al soggetto attivo del reato a titolo di dolo, e, in secondo luogo, per la necessaria realizzazione dell’effetto dì danno o pericolo di danno alle funzioni di controllo e vigilanza, evento necessariamente incluso nella previsione normativa che prevede l’intralcio o l’elusione delle attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro quale conseguenza di una delle condotte descritte nella prima parte del periodo (negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi) ovvero, comunque, sanziona la compromissione degli esiti delle predette attività(ulteriore evento di danno), quale che sia la condotta che la cagioni».

Prosegue la Terza Sezione, pertanto, affermando come siano proprio la connotazione dolosa del reato, la previsione della necessaria realizzazione dell’evento tipico e la clausola di residualità contenuta nell’art. 137 comma 8° D.lgs. 152/2006 a definire l’ambito di operatività delle due fattispecie – laddove, per di più, tale ultima contravvenzione può dirsi integrata solo allorquando la condotta sia posta in essere dal titolare dello scarico.

Ne deriva come, «ad oggi, la previsione contravvenzionale possa al più applicarsi, sempre nel rispetto della relativa clausola di residualità, alle sole condotte del titolare dello scarico che non consenta l’accesso al soggetto incaricato del controllo a titolo di colpa, ovvero a quelle che, se anche connotate da dolo, non producano alcuno degli eventi (intralcio o elusione delle attività di vigilanza, ovvero compromissione dei relativi esiti) previsti dalla norma penale incriminatrice».

Cass. Pen., Sez. III, 17 Febbraio 2026 – Ud. del 21.01.2026 – n. 6294 Pres. V. Di Nicola Rel. M.S. Calabretta.