News Ambiente – Criterio applicabilità colonna A o B Tabella 1 Allegato 5 Parte IV D.lgs. 152/2006 in caso di destinazioni d’uso “miste”: il Ministero dell’Ambiente risponde ad un interpello del Comune di Qualiano

Con proprio atto di interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 217480 del 18 Novembre 2025, il Comune di Qualiano ha richiesto al Ministero di chiarire come debba essere interpretato il criterio sostanzialistico già enunciato in tema di “destinazione d’uso” – a norma del quale «dirimente in ordine all’applicazione di una colonna piuttosto che dell’altra è “l’effettivo uso dell’area attribuendo valore decisivo ad elementi sostanziali della fattispecie concreta, quali le attività effettivamente svolte nel sito, o anche la funzione potenziale dell’area o la destinazione d’uso in ragione del contesto in cui lo stesso si inserisce”» – «nei casi in cui vi è una concomitanza di diverse attività all’interno di un medesimo sito per cui non vi è la possibilità di stabilire in maniera univoca la colonna della Tabella 1 di cui all’Allegato 5 alla parte quarta del D.lgs 152/2006 a cui fare riferimento».

A titolo esemplificativo, l’interpellante riporta l’ipotesi in cui ci si trovi innanzi alla «realizzazione di un intervento edilizio finalizzato alla creazione di un complesso turistico/ricettivo (equiparato ex lege ad un insediamento produttivo) e che solo marginalmente includa anche spazi a verde avente destinazione ornamentale (ad esempio siepi ed aiuole, giardini)».

Con propria nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 33227 del 16 Febbraio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare ha così riscontrato il quesito posto.

Premettendo come i criteri interpretativi già forniti dal medesimo Ministero nella propria precedente nota n. 71143 del 14.04.2025 garantirebbero di agevolmente risolvere il «caso prospettato a titolo di esempio dal Comune di Qualiano di un insediamento produttivo che solo marginalmente includa anche spazi a verde avente destinazione ornamentale (come siepi ed aiuole, giardini)» per il quale devono dirsi «applicabili i limiti della colonna B di cui alla Tabella 1 dell’allegato 5, Titolo V, Parte Quarta, del D.lgs. n. 152 del 2006» stante la circostanza per cui «la natura ornamentale del verde non possa determinare una autonoma ed effettiva destinazione d’uso nell’ambito di un complesso produttivo» – afferma il Ministero come diverso sarebbe il caso di un’effettiva «“concomitanza di diverse attività all’interno di un medesimo sito”». Situazione questa che, ad esempio, potrebbe venire a verificarsi in ipotesi di esercizio commerciale, quale una lavanderia, ubicata in un complesso residenziale: «In tali casi, stante i diversi limiti previsti dalle destinazioni d’uso di cui alle colonne A (Siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale) e B (Siti ad uso Commerciale e Industriale) correlati ai bersagli e alla durata dell’esposizione ai contaminanti, si ritiene prevalente la destinazione residenziale che comporta, in concreto, l’applicazione della colonna A. Tale lettura è, del resto, quella più conforme all’orientamento giurisprudenziale assestatosi nel tempo che, come già detto, valorizza la sostanzialità del contesto in cui il sito si inserisce».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota di riscontro Prot. Mase in uscita n. 33227 del 16 Febbraio 2026 avente ad oggetto: “Interpello ambientale ex art. 3-septies del d.lgs. n. 152/2006. – Criteri di applicazione delle colonne A e B della Tabella 1 di cui all’Allegato 5 alla Parte Quarta del d.lgs 152/2006”.