News Ambiente – Criteri di ammissibilità in discarica e deroga ai valori limite: il Ministero dell’Ambiente risponde ad un interpello di Confindustria

Con proprio interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 194735 del 21 Ottobre 2025, Confindustria ha chiesto al Ministero dell’Ambiente di fornire chiarimenti in ordine ai seguenti profili.

L’interpellante ha, in prima battuta, ricordato come, ai sensi dell’Allegato 4 del D.lgs. 36/2003, l’eluato dei rifiuti inerti deve rispettare i valori limite di concentrazione previsti dalla Tabella 2 ai fini dell’ammissibilità in discarica; con riguardo al paramento “Solidi Disciolti Totali” (TDS), sottolinea il richiedente come una nota operativa in calce ammetta la possibilità di «scegliere in fase di autorizzazione, su richiesta del gestore, se servirsi del valore del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati e per i cloruri.”»

Prosegue Confindustria rilevando come l’art. 16ter del medesimo Decreto in parola disciplini «la possibilità per l’autorità competente di concedere, a determinate condizioni e sulla base di una valutazione del rischio sito-specifica, autorizzazioni in deroga ai valori limite fissati nelle tabelle dell’Allegato 4 per specifici parametri, tra cui sono esplicitamente menzionati i Solidi Disciolti Totali (TDS), i solfati e i cloruri».

Nel silenzio normativo circa il raccordo fra le due previsioni ora richiamate, il richiedente ritiene che l’art. 16ter sia soggetto ad un dubbio interpretativo – permanendo in discussione se, anche in ipotesi di autorizzazioni in deroga, il gestore della discarica mantenga la facoltà di scelta di cui alla richiamata nota operativa.

D’altro lato, si domanda Confindustria se la deroga ai valori limite imposta in autorizzazione possa dirsi valevole con riguardo «a tutti i rifiuti con codici EER inerti già autorizzati per il conferimento in quella specifica discarica, a condizione che il test di cessione sul singolo rifiuto dimostri il rispetto di detti valori derogati».

Con propria nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 29231 del 11 Febbraio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare ha riscontrato gli interrogativi posti nei termini che seguono.

Con riguardo al primo quesito, si è specificato come «Sul piano sistematico, l’articolo 16-ter non introduce un autonomo regime di parametri né modifica la struttura dei criteri di ammissibilità, ma si limita a consentire, in presenza di rigorose condizioni istruttorie, una deroga ai valori limite previsti dalla disciplina ordinaria. Ne consegue che la possibilità di scegliere, in fase di autorizzazione e su richiesta del gestore, se servirsi del valore del TDS (Solidi disciolti totali) oppure dei valori per i solfati e per i cloruri, deve emergere dalle risultanze della valutazione di rischio che terrà conto, caso per caso, dei potenziali effetti degli inquinanti ricompresi nel TDS, dell’assenza di impatti significativi sull’ambiente in relazione alle caratteristiche della discarica stessa e alle matrici ambientali potenzialmente interessate, ivi comprese le acque sotterranee, in applicazione del principio di precauzione; tale valutazione deve in ogni caso essere oggetto di specifica istruttoria in sede di rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente».

Nel merito del secondo interrogativo, invece, il Dicastero ha fornito risposta negativa alla possibilità di estendere la deroga a tutti i rifiuti già autorizzati aventi il medesimo EER; vi vi osta, infatti, la natura della procedura di deroga di cui all’art. 16ter D.lgs. 36/2003 la quale «ha carattere straordinario e deve essere circoscritta a casi limitati in cui, per particolari tipologie di rifiuti, si evidenzi l’impossibilità di rispettare i criteri di ammissibilità in discarica individuati dal D.Lgs. n.36/2003».

«In particolare, la norma prevede che l’autorizzazione in deroga possa essere concessa caso per caso esclusivamente per rifiuti specifici, destinati a una singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche dell’impianto, delle condizioni geologiche e idrogeologiche del sito e delle aree limitrofe. L’autorizzazione deve essere preceduta da una valutazione di rischio effettuata ai sensi dell’Allegato 7, per i parametri per i quali si richiede la deroga, al fine di dimostrare che il conferimento dei rifiuti non comporti impatti inaccettabili sulle matrici ambientali. La richiesta di deroga deve essere supportata da una caratterizzazione approfondita dei rifiuti, comprensiva di informazioni sulla composizione chimico-fisica, sulla capacità di generare percolato, sul comportamento a lungo termine e sulle modalità di interazione con il corpo di discarica. In tale contesto, la sola indicazione del codice EER non è idonea a consentire una valutazione completa del comportamento del rifiuto, né a giustificare l’estensione automatica della deroga» che, a contrario, «risulterebbe incompatibile con il carattere eccezionale della deroga e con i principi di precauzione e proporzionalità che informano la disciplina della gestione dei rifiuti, oltre a determinare un’elusione dei criteri ordinari di ammissibilità di cui agli articoli 7-bis e 7-quater del D.Lgs. n. 36/2003»

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota di riscontro Prot. Mase in uscita n. 29231 del 11 Febbraio 2026 avente ad oggetto: “Interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 presentato dalla Confindustria – Chiarimenti in materia di gestione delle discariche per rifiuti inerti – Riscontro”