News Ambiente – Aggregato recuperato e utilizzo per copertura discariche RSU: il Ministero dell’Ambiente risponde ad un interpello della Provincia di Asti

Con proprio atto di interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 22398 del 03 Ottobre 2025 la Provincia di Asti ha chiesto al Ministero di confermare come, stante l’attuale formulazione del D.M. 127/2024, dettante i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri inerti di originale minerale, non sia possibile, allo stato, riutilizzare l’aggregato recuperato a copertura delle discariche di rifiuti solidi urbani – benchè, dal punto di vista concettuale, tale impiego potrebbe essere ritenuto completamente compatibile con la tutela ambientale «trattandosi comunque di sistema chiuso e già protetto da presidi ambientali (distanza da frangia capillare, sottofondo in argilla, telo in HDPE, ecc.)».

Dovrebbe, per l’effetto, il Ministero confermare altresì come tale tipo di impiego dovrebbe essere eventualmente autorizzato secondo la procedura ordinaria di cui all’art. 208 D.lgs. 152/2006.

Con propria nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 24889 del 05 Febbraio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare ha pienamente confermato l’orientamento dell’interpellante, chiarendo esclusivamente il seguente aspetto.

Pur a fronte dell’inapplicabilità del D.M. 127/2024, «qualora l’attività di recupero sia finalizzata all’ottenimento di un aggregato riciclato conforme ai requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto per impieghi specifici diversi da quelli elencati nell’Allegato 2 del DM n. 127 del 2024, il comma 2 dell’articolo 1 del medesimo decreto prevede il ricorso alle autorizzazioni cosiddette “caso per caso”, ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in conformità a quanto previsto dall’articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto; le autorizzazioni sono rilasciate per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato articolo 184-ter, sulla base di criteri dettagliati definiti nell’ambito dei procedimenti autorizzatori e previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente» e devono «individuare i rifiuti ammissibili, i processi e le tecniche di trattamento consentiti, i criteri di qualità dei materiali ottenuti, i requisiti dei sistemi di gestione e le modalità di attestazione della conformità, nonché gli usi ammessi del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto e i parametri analitici da monitorare».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota di riscontro Prot. Mase in uscita n. 24889 del 05 Febbraio 2026 avente ad oggetto: “Articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – interpello in materia ambientale in ordine all’applicazione delle disposizioni di cui al DM 28 giugno 2024 n. 127, relativamente all’utilizzo per la copertura di discariche per RSU”.