Con proprio atto di interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 153823 del 13 Agosto 2025, la Regione Toscana, a fronte dei molteplici fenomeni meteorici eccezionali i quali hanno fatto insorgere l’esigenza di intervenire su depositi di rifiuti aventi origine antecedente all’entrata in vigore del DPR 915/82 ma ciononostante costituenti, alla data odierna, situazioni di pericolo ambientale e per la salute e sicurezza dei concittadini, ha domandato al Ministero di di chiarire se: a) l’unico strumento di intervento concesso all’Amministrazione nei casi testé descritti (o in quelli assimilabili) sia quello delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all’art. 192 D.lgs. 152/2006; b) se, in caso di deposito di proprietà pubblica o di intervento dell’amministrazione in sostituzione del privato responsabile, l’intervento di ripristino sia da approvare secondo le procedure delle opere pubbliche e da sviluppare secondo le Norme tecniche di Costruzione vigenti; c) se sia opportuna un’attività di monitoraggio su istanza dello stessa Autorità Comunale, di concerto con Arpa e Usl per quanto di rispettiva competenza.
Con propria nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 25149 del 05 Febbraio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare, richiamandosi ad una propria precedente nota emessa in riscontro ad un interpello della Regione Veneto, ha ribadito che: «anche in presenza di rifiuti depositati ante-norma, gli interventi di confinamento, messa in sicurezza o ripristino devono comunque essere ricondotti nell’alveo della disciplina sulla gestione dei rifiuti, non potendosi configurare un regime giuridico speciale o derogatorio fondato esclusivamente sull’epoca di formazione del deposito».
Ha evidenziato il Dicastero come «tali interventi, in quanto riconducibili alla gestione dei rifiuti, devono essere autorizzati nel rispetto della normativa vigente, avuto riguardo, caso per caso, al procedimento previsto dal legislatore per l’approvazione dei progetti e per il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla loro realizzazione».
In risposta agli interrogativi posti, da quanto detto ne consegue che:
- a) «il ricorso a ordinanze sindacali, ivi comprese quelle adottate ai sensi dell’articolo 192 del d.lgs. 152 del 2006 o in forma contingibile e urgente» costituisce «uno strumento utilizzabile nei soli limiti previsti dall’ordinamento, e non» può «in ogni caso tradursi in una modalità ordinaria di gestione dei depositi di rifiuti né in una deroga generalizzata al regime autorizzatorio previsto dalla normativa ambientale»;
- b) «la progettazione degli interventi deve risultare coerente con le norme applicabili riferibili al caso specifico (comprese le Norme Tecniche per le Costruzioni), indipendentemente dal soggetto responsabile dell’intervento, e la sua approvazione è attribuita all’autorità competente individuata in relazione alla tipologia di interventi»;
- c) «In relazione alla valutazione dell’eventuale necessità di monitoraggi, si ritiene che il Comune possa attivarsi autonomamente nel perimetro delle proprie attribuzioni, restando ferme le competenze in materia ambientale, anche per quanto attiene ai programmi di monitoraggio, che afferiscono all’autorità regionale o da questa delegata, sentita l’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente e l’azienda sanitaria locale per gli eventuali profili sanitari»
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota di riscontro Prot. Mase in uscita n. 25149 del 05 Febbraio 2026 avente ad oggetto: “Interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. n.152 del 2006 presentato dalla Regione Toscana – Chiarimenti in materia di gestione dei depositi di rifiuti aventi origine antecedente al D.P.R. n. 915 del 1982”