Con proprio interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 174591 del 24 Febbraio 2025, Confindustria ha richiesto al Ministero di confermare se: a) i rifiuti di cui sopra possano essere pacificamente classificabili come rifiuti di estrazione, a norme dell’art. 3 comma 1° lett. d) D.lgs. 117/2008 (e non come rifiuti ordinari, come da taluni sostenuto, e quindi assoggettabili alla disciplina di cui alla Parte IV del TUA; b) se tale classificazione rimanga invariata anche nelle ipotesi in cui tali rifiuti «siano prodotti (il trattamento avvenga) all’esterno del sito estrattivo presso laboratori gestiti dai medesimi titolari dell’autorizzazione all’attività estrattiva di origine del materiale trattato o anche da consorzi di più imprese di estrazione afferenti alle cave di origine dei materiali trattati, ovvero ancora comunque a servizio esclusivo della pulitura, squadratura e taglio dei materiali trattati provenienti da una o più cave di ardesia del territorio regionale e, di conseguenza, possano sia essere collocati in cava per il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotte dall’attività estrattiva ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 117 del 2008 (cosa che gli enti competenti già consentono), sia essere collocati nelle apposite strutture di deposito».
Con propria nota di riscontro identificata al Prot. Mase in uscita n. 24625 del 05 Febbraio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, richiamando suoi precedenti orientamenti già statuiti in risposta ad un interpello della Regione Umbria del 11.11.2022 e della medesima appellante del 19.04.2024 – ha ribadito come «i residui derivanti dalle operazioni di trattamento, come definite all’art. 3, comma 1, lettera i), del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 117, tra cui rientrano anche le lavorazioni di pulitura, squadratura e taglio, costituiscono rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del medesimo decreto»; al pari nelle ipotesi in cui le attività vengano svolte anche ad di fuori del sito estrattivo purché l’Autorità valuti permanere il requisito della pertinenza, tale da intendersi «in questo contesto, non quella prettamente giuridica, ma tecnica, ovvero costituita da tutti quegli impianti necessari ed a servizio esclusivo del ciclo estrattivo ancorché esterni ai siti estrattivi stessi, ma gestiti dagli stessi titolari dei titoli di legittimazione dell’attività estrattiva o anche da consorzi di più imprese di estrazione afferenti a più attività. Resta inteso che tali impianti non devono comunque trattare rifiuti diversi da quelli estrattivi».
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota di riscontro Prot. Mase in uscita n. 24625 del 05 Febbraio 2026 avente ad oggetto: “Interpello ambientale ex art. 3-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006 in ordine alla corretta gestione dei rifiuti del ciclo estrattivo e di lavorazione delle cave di ardesia”.