News Ambiente – Regolamenti UE/2024/3229 e EU/2024/3230 e spedizione RAEE presso Paesi Ocse: il Ministero dell’Ambiente risponde ad un interpello della Provincia di Lecce

Con proprio interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 228881 del 02 Dicembre 2025, la Provincia di Lecce ha chiesto al Ministero di chiarire se, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/3229 e del Regolamento (UE) 2024/3230, sia, allo stato ancora: a) possibile disporre la spedizione verso un paese extra UE ma aderente alla Convenzione OCSE di RAEE aventi codice EER 191203 utilizzando il codice OECD: GC020 e, in caso di risposta affermativa, quale tipologia di procedura dovrebbe essere rispettata; b) applicabile l’art. 38 dell’abrogato Regolamento 1013/2006; c) in caso di ammissibilità della spedizione presso paese OCSE ai fini del recupero (R4) del rifiuto, se sia necessaria la procedura di autorizzazione preventiva scritta alla spedizione e sia praticabile il “principio di vicinanza” comunitario.

Con propria nota di riscontro identificata al Prot. Mase in uscita n. 23882 del 02 Febbraio 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha riscontrato gli interrogativi posti, chiarendo quanto segue.

L’inapplicabilità della precedente procedura “semplificata” degli obblighi di informazione per le spedizione RAEE e la conseguente imposizione della nuova procedura di notifica e di autorizzazione preventiva scritta, in uno con la modifica della classificazione di detti rifiuti alla voce Y49 in luogo di GC020, risulta valida a partire dal «1° gennaio 2025, per quanto riguarda le spedizioni di tale tipologia di rifiuti dall’Unione europea verso Paesi ai quali si applica la decisione OCSE, e viceversa» e «dal 1° gennaio 2027 anche per le spedizioni dei suddetti rifiuti tra Stati membri dell’Unione europea».

Solo in tale ultimo caso, e fino alla data anzidetta, pertanto, i rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi possono ancora essere classificati con il codice GC020 ed essere spediti all’interno dell’Unione Europea con la procedura previgente.

Diversamente, è onere degli Stati che intendano effettuare una spedizione verso un Paese OCSE quello di applicare la nuova classificazione e rispettare la nuova procedura di notifica – sebbene, come chiarito dall’OCSE medesimo, «a partire dal 1° gennaio 2025, ai Paesi membri dell’OCSE è lasciata la scelta se applicare controlli ai movimenti transfrontalieri di rifiuti elettrici ed elettronici sulla base delle modifiche intervenute in seno alla Convenzione di Basilea oppure continuare ad applicare le norme vigenti della decisione dell’OCSE sugli stessi rifiuti».

«Rispetto al caso specifico prospettato dall’interpellante, si ritiene che la spedizione di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi destinati a un’operazione di recupero (R4) – dall’Italia verso un Paese OCSE – debba essere effettuata alla luce delle modifiche normative intervenute a livello comunitario e ai sensi delle procedure di cui all’art. 38 del regolamento (CE) 1013/2006, finché applicabile. L’appartenenza dell’Italia all’Unione europea rende obbligatoria e immediatamente applicabile sul proprio territorio la normativa stabilita a livello comunitario mediante regolamento. Ciò anche nel caso in cui il Paese OCSE di destinazione avesse scelto di non recepire quanto deciso in seno alla Convenzione di Basilea e di mantenere, quindi, la codifica GC020 e la relativa procedura di importazione non soggetta ai controlli stringenti imposti, invece, dalla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. In tal caso, ferma restando l’applicazione della procedura di notifica e della nuova codifica Y49, come possibile soluzione si potrebbe tutt’al più ipotizzare di mantenere la voce GC020 nella casella 14(v) del documento di notifica (Allegato IA al Regolamento (CE) 1013/2006) corrispondente al “codice nazionale nel Paese di importazione”».

«Infine, in merito alla richiesta se il “principio di vicinanza” possa essere o meno invocato per

obiettare al consenso della spedizione di rifiuti in questione, si rappresenta che l’art. 12 del Regolamento (CE) 1013/2006 elenca puntualmente le possibili obiezioni che le autorità competenti di spedizione e destinazione possono sollevare al consenso di una spedizione di rifiuti destinata al recupero. Da tale elenco non risulta il suddetto principio che è, invece, esplicitamente inserito come causa di obiezione per le spedizioni di rifiuti destinate a smaltimento, ai sensi dell’art. 11 del medesimo regolamento».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota di riscontro Prot. Mase in uscita n. 23882 del 02 Febbraio 2026 avente ad oggetto: “Riscontro interpello ex art. 3-septies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presentato dalla Provincia di Lecce con nota prot. 50613 del 3 dicembre 2025. Spedizioni transfrontaliere di rifiuti.”.