Il giudice di merito aveva condannato l’imputato per il reato di cui all’art. 137 D.lgs. 152/2006 «Per avere, nella qualità di titolare di un autolavaggio [..], raccolto le acque reflue industriali di tale attività in tre pozzetti di decantazione e uno di ispezione ed effettuato lo scarico delle stesse direttamente nella rete fognaria».
Il condannato proponeva ricorso per Cassazione a mezzo del suo difensore lamentando, da un lato, come la propria attività economica non richiedesse il rilascio di alcuna autorizzazione e, dall’altro, che, quand’anche così non fosse, il mancato possesso dell’Autorizzazione Unica Ambientale non fosse passibile di alcuna sanzione – dal momento che la normativa non la prevede – né potrebbe dirsi configurata la violazione di cui all’art. 137 D.lgs. 152/2006, operante solo per il caso di omesso ottenimento della concessione agli scarichi di cui all’art. 124 D.lgs. richiamato.
Di diverso avviso la Suprema Corte di Cassazione che, nella pronuncia in commento, è giunta a sostenere il seguente principio di diritto: «In caso di mancanza della prescritta autorizzazione unica ambientale (AUA), pur in assenza nel d.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 di disposizioni sanzionatorie e di coordinamento con il regime sanzionatorio previsto dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è applicabile la sanzione prevista dall’art. 137, comma 1, del medesimo d.lgs.”.
Ciò in ragione del fatto che le «finalità del d.P.R. n. 59 del 2013 e, in particolare,» il «tenore dell’art. 3» – il quale «prevede che la presentazione della domanda di AUA debba essere effettuata da coloro che sono “assoggetti al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi…”» – consentono di «ritenere che il legislatore non abbia inteso creare un nuovo titolo, sostitutivo di quelli ordinari, ma abbia creato, per esigenze di semplificazione dei vari procedimenti amministrativi, un regime, prevalentemente procedurale, che consente, nella sostanza, di ottenere i provvedimenti già disciplinati, quanto ai requisiti di rilascio e contenuto dell’autorizzazione, dalle norme in materia di ambiente».
Cass. Pen., Sez. III, 30 Dicembre 2025 – Ud. del 26.11.2025 – n. 41677 Pres. L. Ramacci Rel. M. Battistini.