Con proprio atto di interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 176222 del 02 Novembre 2023, il Comune di Iesi ha richiesto al Ministero di chiarire a chi spetti la competenza circa la valutazione di interferenza di cui all’art. 242ter D.lgs. 152/2006 e, nello specifico, di confermare che, nel caso di specie, questa non potesse essere rinvenuta in capo al Comune.
Il richiedente, infatti, rappresentava come: a) la normativa nazionale affidasse alle Regioni la competenza in materia di procedure di bonifica; b) la Legge regionale avesse delegato tali funzioni al Comune; c) successivamente all’entrata in vigore della Legge regionale, la normativa statale avesse introdotto la previsione di cui all’art. 242ter, assegnando all’Autorità competente ai sensi del Titolo V Parte IV il compito di effettuare la valutazione in parola; d) tale Autorità altri non potrebbe essere che la stessa Regione; e) che alcun passaggio di competenze vi era stato, sul punto, al Comune essendo la Legge regionale precedente all’entrata in vigore dell’art 242ter e non interpretabile estensivamente.
Con propria nota di riscontro identificata al Prot. Mase in uscita n. 243935 del 22 Dicembre 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha chiarito, da un lato, come la ratio della previsione normativa in discussione sia volta ad attribuire la competenza della valutazione di cui all’art. 242ter D.lgs. 152/2006 alla medesima Autorità che si occupa delle procedura operative ed ammnistrative di bonifica; «Infatti, posto che l’autorità competente ex art. 242-ter è chiamata, per espressa previsione normativa, a valutare che gli interventi e le opere nei siti oggetto di bonifica “siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l’esecuzione e il completamento della bonifica”, lo stesso Legislatore ha ritenuto ragionevole attribuire siffatta funzione alla medesima autorità cui compete l’approvazione del progetto di bonifica. In altri termini, a contrario, sarebbe sfornita di una giustificazione razionale e in contrasto con i principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, attribuire la valutazione ex art. 242-ter ad una Amministrazione diversa da quella titolare del procedimento di bonifica, la quale dovrebbe acquisire le informazioni sullo stato della procedura di bonifica da altra Amministrazione».
Alla luce di quanto detto, il rinvio operato dall’art. 242ter TUA all’Autorità di cui al Titolo V Parte IV deve essere inteso come dinamico, «in modo tale da dare rilevanza a tutte le vicende concernenti la disposizione rinviata».
Nel caso di specie, pertanto, sarebbe opportuno che la competenza circa la valutazione di interferenza venisse svolta dal Comune quale Amministrazione delegata, con apposita normativa regionale, allo svolgimento delle procedure di bonifica; in quest’ottica, il Ministero affronta «la quaestio iuris se il conferimento, con legge regionale, delle funzioni amministrative in materia di bonifica contemplate dall’art. 242, D.Lgs. n. 152/2006, agli enti locali (conferimento disciplinato dall’art. 22 del DL n. 104/2023, che dà copertura normativa anche alle leggi regionali previgenti) possa estendersi automaticamente anche alle funzioni di cui all’art. 242-ter».
«La risposta è negativa. L’art. 22 del citato DL n. 104/2023 prevede che il conferimento delle funzioni agli enti locali avvenga con legge regionale; sicché, si rende necessaria una espressa legge regionale che trasferisca agli enti locali le funzioni ex art. 242-ter. Trattandosi di una funzione introdotta nell’ordinamento per effetto dell’art. 52, comma 1, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, la legge regionale previgente non può interpretarsi estensivamente in modo tale da ricomprendere una funzione a quella data inesistente».
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota di riscontro Prot. Mase in uscita n. 243935 del 22 Dicembre 2025 avente ad oggetto: “Interpello ex art. 3 septies del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – Richiesta parere in merito all’autorità competente per la valutazione ex art. 242 ter d. lgs. n. 152/2006”.