News 231/2001: La valutazione di adeguatezza e proporzionalità di una misura cautelare impone al Giudicante di prendere in esame non solo le misure applicabili in capo alla persona fisica ma anche quelle di cui al D.lgs. 231/2001

Preliminarmente, la Sesta Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha ricordato come, in materia di misure cautelari, il codice di procedura penale imponga il rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza «comportando che la misura applicata deve essere quella più adatta a prevenire lo specifico rischio di reiterazione, sottoponendo il destinatario a limitazioni che devono essere contenute entro il limite di quelle strettamente necessarie». In altri termini, il Giudice è chiamato a motivare «sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata».

A parere del Collegio, il rispetto di tali principi di valutazione subisce un’interferenza da parte della disciplina delle misure cautelari applicabili all’ente; dal momento che la responsabilità della persona fisica e della persona giuridica hanno un nucleo costitutivo comune – rintracciabile nell’avvenuta commissione di un reato – «anche le esigenze cautelari sono necessariamente destinate ad interferire tra di loro, a prescindere dalla loro adozione nei confronti dell’autore del reato presupposto ovvero direttamente in capo all’ente».

Ne deriva «il principio in virtù del quale, nel caso di commissione di reati che costituiscono anche il presupposto della responsabilità da reato degli enti, il giudizio di proporzionalità e adeguatezza delle misure deve essere svolto secondo una valutazione complessiva, sulla cui base stabilire se e quale misura sia idonea a contenere il rischio di reiterazione, al fine di evitare che si addivenga alla non necessaria compressione dei diritti della persona fisica lì dove ciò non è strettamente necessario, essendo maggiormente adeguate le misure cautelari adottabili nei confronti dell’ente»; altrimenti detto: laddove la misura interdittiva a carico dell’ente risulti, di per sé, sufficiente a contemperare le esigenze cautelari, allora la sua applicazione andrà preferita a quella di un’altra misura cautelare in capo all’autore del reato.

Tale conclusione, prosegue la Corte, non può venir meno per il sol fatto che il Pubblico Ministero abbia omesso (illegittimamente esercitando un potere discrezionale di cui in realtà è sprovvisto) di perseguire l’illecito amministrativo da reato dell’ente (si veda news precedente): «L’omessa attivazione dei poteri di indagine e, quindi, anche delle correlate iniziative cautelari esperibili a carico degli enti, non può legittimare il pubblico ministero a concentrare la risposta repressiva nei soli confronti della persona fisica».

Cass. Pen., Sez. VI, 05 Gennaio 2026 – Ud. del 02.12.2025 – n. 142 Pres. A. M. Giordano Rel. P. Geronimo; nei medesimi termini: Cass. Pen., Sez. VI, 05 Gennaio 2026 – Ud. del 02.12.2025 – n. 143 Pres. A. M. Giordano Rel. P. Geronimo.