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News 231/2001: La valutazione di adeguatezza e proporzionalità di una misura cautelare impone al Giudicante di prendere in esame non solo le misure applicabili in capo alla persona fisica ma anche quelle di cui al D.lgs. 231/2001

Preliminarmente, la Sesta Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha ricordato come, in materia di misure cautelari, il codice di procedura penale imponga il rispetto dei principi di proporzionalità ed adeguatezza «comportando che la misura applicata deve essere quella più adatta a prevenire lo specifico rischio di reiterazione, sottoponendo il destinatario a limitazioni che devono essere contenute entro il limite di quelle strettamente necessarie». In altri termini, il Giudice è chiamato a motivare «sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva, al fine di evitare un’esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata».

A parere del Collegio, il rispetto di tali principi di valutazione subisce un’interferenza da parte della disciplina delle misure cautelari applicabili all’ente; dal momento che la responsabilità della persona fisica e della persona giuridica hanno un nucleo costitutivo comune – rintracciabile nell’avvenuta commissione di un reato – «anche le esigenze cautelari sono necessariamente destinate ad interferire tra di loro, a prescindere dalla loro adozione nei confronti dell’autore del reato presupposto ovvero direttamente in capo all’ente».

Ne deriva «il principio in virtù del quale, nel caso di commissione di reati che costituiscono anche il presupposto della responsabilità da reato degli enti, il giudizio di proporzionalità e adeguatezza delle misure deve essere svolto secondo una valutazione complessiva, sulla cui base stabilire se e quale misura sia idonea a contenere il rischio di reiterazione, al fine di evitare che si addivenga alla non necessaria compressione dei diritti della persona fisica lì dove ciò non è strettamente necessario, essendo maggiormente adeguate le misure cautelari adottabili nei confronti dell’ente»; altrimenti detto: laddove la misura interdittiva a carico dell’ente risulti, di per sé, sufficiente a contemperare le esigenze cautelari, allora la sua applicazione andrà preferita a quella di un’altra misura cautelare in capo all’autore del reato.

Tale conclusione, prosegue la Corte, non può venir meno per il sol fatto che il Pubblico Ministero abbia omesso (illegittimamente esercitando un potere discrezionale di cui in realtà è sprovvisto) di perseguire l’illecito amministrativo da reato dell’ente (si veda news precedente): «L’omessa attivazione dei poteri di indagine e, quindi, anche delle correlate iniziative cautelari esperibili a carico degli enti, non può legittimare il pubblico ministero a concentrare la risposta repressiva nei soli confronti della persona fisica».

Cass. Pen., Sez. VI, 05 Gennaio 2026 – Ud. del 02.12.2025 – n. 142 Pres. A. M. Giordano Rel. P. Geronimo; nei medesimi termini: Cass. Pen., Sez. VI, 05 Gennaio 2026 – Ud. del 02.12.2025 – n. 143 Pres. A. M. Giordano Rel. P. Geronimo.

News 231/2001: Non vi è potere discrezionale del Pubblico Ministero in ordine all’imputazione di un ente per l’illecito amministrativo da reato commesso

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione è giunta a pronunciare il seguente principio di diritto: «il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001 e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell’ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento, posto che – pur non applicandosi il principio costituzionale dettato dall’art. 112 Cost. – l’obbligatorietà del perseguimento degli illeciti da reato degli enti discende ex se dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità».

Come chiarito dalla Corte, non osta a tale assunto giuridico la circostanza per cui, a differenza di quanto avviene nell’ordinario procedimento penale, il Pubblico Ministero possa procedere direttamente all’archiviazione dell’illecito amministrativo da reato, senza intervento del Giudice per le Indagini Preliminari. La disposizione di cui all’art. 58 D.lgs. 231/2001, infatti, introduce solo una semplificazione nell’iter di archiviazione ma non giustifica, in alcun modo, una discrezionalità del Pubblico Ministero circa l’iscrizione o meno dell’ente dell’apposito registro degli indagati qualora egli sia in possesso di elementi investigativi atti a configurare gli elementi costitutivi dell’illecito.

Cass. Pen., Sez. VI, 05 Gennaio 2026 – Ud. del 02.12.2025 – n. 142 Pres. A. M. Giordano Rel. P. Geronimo; nei medesimi termini: Cass. Pen., Sez. VI, 05 Gennaio 2026 – Ud. del 02.12.2025 – n. 143 Pres. A. M. Giordano Rel. P. Geronimo.

News 231/2001 – La Corte di Cassazione si esprime sulla definizione di profitto di rilevante entità di cui all’art. 13 comma 1° lett. a) D.lgs. 231/2001

Dapprima richiamando la giurisprudenza nel tempo consolidatasi in tema di profitto derivante dal reato – progressivamente sempre più aperta ad un’estensione di suddetta nozione ricomprendente anche i cd. vantaggi indiretti – la Suprema Corte di Cassazione è giunta a sostenere come suddetto ampliamento conduca «a conformare diversamente la nozione di profitto di cui all’art. 13 e ad attribuire ad essa una nozione per certi versi più ristretta, perché non più configurabile nei casi in cui l’accrescimento, pur comprendendo vantaggi “ulteriori” rispetto a quello immediatamente conseguito dal reato, non sia comunque quantitativamente rilevante [..]»

Afferma, dunque, la Sesta Sezione che «La norma di cui all’art. 13 richiede la certezza e la rilevante entità del profitto e quest’ultima può essere legittimamente dedotta, oltre che dal dato oggettivo della consistenza del vantaggio conseguito (es. una consistenza autoevidente, che può di per sé assumere decisiva valenza), anche dal dato soggettivo, cioè in ragione delle caratteristiche dell’ente, dell’impatto, della incidenza del profitto illecito – e, quindi, dell’arricchimento indebito – rispetto alla specifica attività dell’ente, al suo volume di affari, alla struttura dell’impresa, alla sua posizione sul mercato. Un profitto può essere non oggettivamente, in assoluto, quantitativamente rilevante ma può diventarlo rispetto alla struttura dell’ente nei cui confronti si procede».

Cass. Pen., Sez. VI, 23 Giugno 2025 – Ud. del 12.02.2025 – n. 22438 Pres. G. Fidelbo Rel. P. Silvestri.

News 231/2001 – La Corte di Cassazione ribadisce la non applicabilità dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti dell’ente

Con autonomo ricorso ritualmente formulato, il Procuratore Generale si doleva della pronuncia di estinzione del reato emessa in primo grado, contestualmente censurando la precedente ordinanza di ammissione dell’ente all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Quest’ultima, in particolare, era stata adottata dal Giudice di prime cure in consapevole dissenso con il principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 14840/2023 e sulla scorta delle seguenti argomentazioni: a) l’istituto di cui all’art. 168bis c.p. non può «essere equiparato sic et simpliciter ad un trattamento sanzionatorio, in quanto, a differenza di quest’ultimo, che non contempla alcun coinvolgimento dell’imputato nel processo decisionale applicativo della pena, la sospensione del procedimento con messa alla prova presuppone indefettibilmente la volontà dell’imputato, che non contestando l’accusa, si sottopone al trattamento»; b) l’esito positivo dei lavori di pubblica utilità, avendo effetto estintivo del reato, non importa un ampliamento delle sanzioni irrogabili all’ente ma, esclusivamente, dei procedimenti speciali posti a disposizione di quest’ultimo. Ciò, peraltro, in accordo con le disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 D.lgs. 231/2001 le quali espressamente rinviano alle norme del codice di rito relative all’imputato qualora compatibili; c) d’altro canto, la compatibilità tra la sospensione del procedimento con messa alla prova e la responsabilità amministrativa da reato degli enti è desumibile anche dall’assenza di effetti sfavorevoli che dall’applicazione di tale istituto possono discendere a carico dell’ente, il quale consente espressamente allo svolgimento dei lavori; d) «il divieto di analogia [..] in materia penale non si riferisce all’intera materia, ma si rivolge solo alle disposizioni punitive e opera, dunque, solo in malam partem».

Ciò detto, il Tribunale locale aveva ritenuto di poter ritenere «“ampiamente superate le perplessità manifestate dalla Corte di Cassazione”, in quanto la tipologia di programma elaborato e le prestazioni svolte dalla società hanno previsto un coinvolgimento diretto della stessa»; nello specifico, la Società aveva provveduto al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa che, per l’effetto, aveva rimesso la querela nei confronti della Società e dell’Amministratore unico; la stessa, poi, si era dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo, aveva istituito un organismo di vigilanza e si era attenuta alle regole di condotta imposte dal Codice Etico del Gruppo a cui la stessa apparteneva; infine, il programma di trattamento predisposto dall’E.U.P.E. aveva predisposto una serie di attività e prescrizioni conformi ai dettami di cui all’art. 464bis c.p.p., imponendo all’ente di finanziare corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nonché di effettuare una donazione in favore di un ente benefico.

A parere del Procuratore Generale impugnante, però, il «Tribunale, nel valorizzare le norme di chiusura di cui agli artt. 34 e 35 del d.Lgs n. 231/2001 [..] dimentica che si tratta di rinvio operato antecedentemente all’introduzione nell’ordinamento dell’istituto della messa alla prova, in occasione della quale il legislatore ha consapevolmente omesso questa nuova causa di estinzione dell’illecito dell’ente, modulandola con riferimento esclusivo all’imputato persona fisica»; inoltre, il Giudice «nell’affermare apoditticamente la possibilità per l’ente di definizione con messa alla prova dell’illecito amministrativo conseguente al reato, non ha confrontato le due diverse vicende giuridiche, quella degli imputati e quella degli enti di cui questi ultimi sono ai vertici». Queste figure, infatti, sono destinatarie di sanzioni diverse e «L’estensione agli enti di una responsabilità da reato commesso dai propri vertici ha una specifica diversa funzione speciale preventiva, tanto che è esclusa solo se l’ente prova di essersi dotato di un modello organizzativo capace di prevenire gli illeciti dei soggetti posti in posizione apicale».

«In altri termini, in tema di pene e quindi di definizione della loro applicazione anche con modalità che portano all’estinzione del reato, non può essere la stessa ratio ad individuare la risposta dell’ordinamento rispetto alla responsabilità del cittadino maggiorenne e alla responsabilità degli enti: le due previsioni giuridiche hanno fondamento differente, essendo intese a sanzionare condotte di soggetti diversi. Tanto ciò è vero che, nel caso in esame, il giudice non ha potuto applicare all’ente l’idem dispositio prevista dall’istituto della messa alla prova, ovvero le specifiche modalità con le quali deve svolgersi la messa alla prova, che sono individuate dall’art. 168 bis, comma 3, cod. pen. nel lavoro di pubblica utilità e dall’art. 168 bis, comma 2, cod. pen. nell’affidamento al servizio sociale con auspicabile svolgimento di attività di volontariato di rilievo sociale».

In accordo con il Procuratore Generale, la Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto insussistenti i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione – la quale, sul tema, ha, invero, già espresso un chiaro principio di diritto «con il quale la sentenza impugnata non si è confrontata compiutamente e al quale, in ogni caso, non sono stati contrapposti argomenti in grado di inficiarne la tenuta» in particolare per quel che concerne la natura sanzionatoria dell’istituto in parola.

Cass. Pen., Sez. IV, 14 Giugno 2025 – Ud. del 29.04.2025 – n. 22438 Pres. E. Serrau Rel. A. L. A. Ricci.

News 231//2001 – Non vi è responsabilità amministrativa da reato dell’ente se il reato presupposto è commesso da soggetto avente qualifica diversa da quella di cui all’art. 5 comma 1° lett. a) e b) D.lgs. 231/2001

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondato l’autonomo motivo di ricorso per cassazione avanzato dalla difesa della persona giuridica la quale si doleva dell’omessa adeguata motivazione da parte del giudice di secondo grado circa la sussistenza degli elementi oggettivi della responsabilità ex D.lgs. 231/2001, in specie con riguardo alla qualifica soggettiva posseduta dall’autore del reato presupposto.

A fronte di una generica individuazione dell’imputato quale «procuratore della società e che lavorava nel settore commerciale dell’azienda di famiglia», la difesa ribadiva anche in questa sede, infatti, come la persona fisica non potesse «essere inquadrato in nessuna delle categorie soggettive indicate dall’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, non essendo inserito nell’organigramma societario e non esercitando, neppure di fatto, alcun potere di gestione dell’ente»

In accoglimento del motivo anzidetto, la Quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione, dapprima richiamando la disciplina di settore e la giurisprudenza invalsa in materia, ha concluso affermando come da tale impianto normativo emerga «la rilevanza del rapporto tra autore del reato

ed ente, in mancanza del quale il reato non può essere ricondotto neppure sotto il profilo oggettivo all’ente, e della riconduzione di tale rapporto alle ipotesi previste dalla lettera a) oppure a quelle previste dalla lettera b) dell’art. 5, che assume rilevanza anche al fine della ricostruzione della “colpa di organizzazione”». Da qui, la critica all’impianto argomentativo della sentenza impugnata ove il Giudice si sarebbe limitato «a delle generiche e confuse asserzioni».

Cass. Pen., Sez. IV, 22 Maggio 2025 – Ud. del 18.02.2025 – n. 19096 Pres. R. Pezzulo Rel. P. Cirillo.

News 231/2001 – L’ente che non sia a conoscenza del procedimento penale a Suo carico, può validamente proporre riesame avverso la misura ablativa per il tramite di difensore nominato dal legale rappresentante indagato, purchè tale potere sia poi validato in sede di costituzione a norma dell’art. 39 D.lgs. 231/2001

La Suprema Corte di Cassazione, nella pronuncia in commento, pur ribadendo il principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite – in virtù del quale «è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo» – ha chiarito che ciò non vale nelle ipotesi in cui «l’ente ed il suo legale rappresentante non abbiano notizia della pendenza di un procedimento a carico del soggetto giuridico per l’illecito amministrativo dipendente da reato per il quale sia indagato o imputato il suo legale rappresentante».

E’, infatti, possibile che, nell’ambito di un procedimento penale a carico della persona fisica, e in assenza di annotazione per responsabilità amministrativa da reato, l’ente venga attinto da una misura ablativa di talché lo stesso ben potrebbe avere interesse ad agire, in persona del suo legale rappresentante, per la restituzione delle cose tanto come soggetto avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati quanto come terzo; e, chiarisce la Terzo Sezione, tale sarebbe la sua posizione, a norma degli artt. 322 e 322bis c.p.p., nei casi in cui l’ente non abbia alcuna notizia della pendenza di un procedimento a Suo carico a norma del D.lgs. 231/2001.

Né, d’altro canto, può esigersi dal soggetto giuridico un onere di informazione, di propria iniziativa, circa l’esistenza di un procedimento ex art. D.lgs. 231/2001, prima dell’attivazione degli opportuni rimedi giurisdizionali: «Non solo è ammissibile, e di certo non irragionevole supporre, che i beni di un ente siano stati sottoposti a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento penale in difetto di annotazioni, e di ipotesi investigative, per illecito amministrativo dipendente da reato. Ma, per di più, l’autorità giudiziaria procedente ha l’obbligo di dare comunicazione all’ente della pendenza del procedimento ex d.lgs. n. 231 del 2001 quando lo stesso è destinatario di un provvedimento di sequestro, come si desume, in particolare, dal rinvio effettuato alle disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatibili (art. 34 d.lgs. cit., da leggere in combinato disposto con l’art. 293 cod. proc. pen.), oltre che, più in generale, dalle disposizioni che prevedono, a tutela e in favore dell’ente, la nomina del difensore di ufficio (art. 40 d.lgs. cit.) e l’invio dell’informazione di garanzia (art. 57 d.lgs. cit.)».

Prosegue la Corte affermando come, nelle ipotesi in parola, l’ente agisce per la restituzione delle cose legittimamente confidando di essere “terzo” e, quindi, senza essere parte del procedimento penale di talché «non può dirsi che «partecipa al procedimento penale», condizione questa per l’operatività del divieto per il legale rappresentante imputato del reato presupposto di nominare il difensore di fiducia, oltre che per la configurabilità degli oneri di costituzione di cui all’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001».

Diversamente argomentando, «l’ente, il quale ha agito a tutela dei propri diritti rispettando le regole formali da esso ragionevolmente ritenute applicabili, vedrebbe vanificate e rese inefficaci tutte le sue iniziative a causa della successiva emersione di una circostanza, la pendenza del procedimento a suo carico per un illecito amministrativo dipendente da reato, che, nel momento in cui reagisce al provvedimento di sequestro, gli è ignota non per propria negligenza, ma per la mancata comunicazione dell’autorità giudiziaria procedente, pur tenuta ad inviargli l’informazione di garanzia».

Conclude, poi, la Sezione affermando come il principio statuito dalla pronuncia n. 33041/2015 della Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione debba dirsi valevole anche per il caso di specie cosicché «anche la richiesta di riesame presentata dal difensore dell’ente nominato dal legale rappresentante indagato del reato presupposto quando ancora non vi è alcuna conoscenza della pendenza di procedimento ex art. 231 del 2001, sebbene ammissibile per quanto indicato in precedenza nel § 3.3, deve essere in ogni caso seguita dalla successiva costituzione dell’ente, allorché questo ha notizia di tale procedimento, pena la perdita di efficacia della nomina, con conseguente subentro di un difensore di ufficio. Ed è in occasione della costituzione dell’ente, perché questa sia validamente effettuata, che occorrerà sia indicare un diverso rappresentante legale, il quale non risulti indagato o imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo, e che potrebbe essere anche nominato con lo specifico compito di partecipare al procedimento penale per il soggetto immateriale (cfr., per questa indicazione, Sez. 3, n. 35387 del 13/05/2022, Capano, Rv. 283551 – 01), sia depositare una procura speciale al difensore conferita dal rappresentante legale non incompatibile».

Cass. Pen., Sez. III, 06 Marzo 2025 – Ud. del  23.01.2025 – n. 9243 Pres. L. Ramacci Rel. A. Corbo.

News 231/2001 – La cancellazione dell’ente comporta l’estinzione del processo ex D.lgs 231/01

Con la sentenza 1419/23, la Corte di appello di Milano, riprendendo una sentenza della Cassazione (Sezione 2, n. 41082 del 10/09/2019), ha stabilito che “in tema di responsabilità da reato degli enti, l’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente determina l’estinzione dell’illecito previsto dal dlgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell’imputato” La Corte precisa che la pena non sarebbe eseguibile e non avrebbe, comunque, alcun senso sanzionare un soggetto che non esiste più, in quanto il processo verrebbe celebrato inutilmente, con un antieconomico dispendio di tempo e di energie.

News 231/2001 – Ai fini dell’incompatibilità fra ente e suo legale rappresentante non è necessario che la responsabilità del primo sia stata accertata o formalmente contestata in atti

La pronuncia in commento prende le mosse dal ricorso per Cassazione promosso avverso il provvedimento del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione del decreto di sequestro preventivo del patrimonio e delle quote sociali avanzata dal difensore dell’ente in quanto ritenuto privo di apposita procura speciale.

Di converso, lamentava la difesa che, in primo luogo, il mandato defensionale era stato conferito dal legale rappresentante della Società – erroneamente ritenuto socio non amministratore – risultando suddetta qualifica da precisi elementi narrativi e descrittivi dell’atto e che, in secondo luogo, del tutto inconferenti erano le argomentazioni del giudice cautelare in punto alla distinzione tra nomina fiduciaria e procura speciale, non essendo quest’ultima necessaria ai fini della proposizione del riesame.

Nel confermare la pronuncia impugnata, la Corte ha, dapprima, ribadito il proprio costante insegnamento in virtù del quale potendo essere riconosciuto un interesse concreto ed attuale al dissequestro dei beni solo in capo alla Società proprietaria degli stessi, la relativa impugnazione avrebbe dovuto essere proposta da difensore nominato, per conto di questa, da parte del legittimo legale rappresentante; questi, in osservanza del disposto di cui all’art. 39 D.lgs. 231/2001, avrebbe dovuto conferire al primo apposita procura speciale nelle forme di cui all’art. 100 c.p.p.. Ed infatti, l’esercizio delle facoltà e dei diritti riconosciuti dalla legge all’ente coinvolto nel procedimento penale sono subordinati alla sua costituzione in giudizio, da esercitarsi a mezzo dichiarazione contenente, fra le altre, il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della relativa procura; nel caso in cui l’ente, invece, decida di rimanere contumace, le garanzie procedimentali sono a questi assicurate per il tramite di un difensore d’ufficio.

Nel proseguo, però, la Seconda Sezione ha, invero, ritenuto come, nel caso di specie, la vera problematica fosse piuttosto connessa alla sussistenza di una situazione di conflitto di interessi fra ente e suo legale rappresentante che, nel rispetto dell’art. 39 D.lgs. 231/2001, avrebbe impedito a quest’ultimo di nominare un difensore per conto del primo. Spingendosi ben oltre quello che costituisce pacifico orientamento di legittimità, la Corte ha ora chiarito come ai fini dell’operatività della disposizione richiamata non sia necessario che la responsabilità dell’ente sia stata accertata o formalmente contestata in atti, dovendo tale situazione essere rapportata all’impianto accusatorio e agli atti di indagine « – ossia al fumus – con la conseguenza che qualora [..] la condotta contestata al legale rappresentante ed amministratore possa porsi a fondamento dell’illecito della società. così come tipizzato dalla normativa richiamata, diviene ostensibile il conflitto di interessi derivante dall’essere il legale rappresentante indagato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo».

Cass. Pen., Sez. II, 22 Novembre 2022 – Ud. del del 13 Ottobre 2022 – n. 44372 Pres. G. Diotallevi Rel. G. Ariolli.

News 231/2001 – Al delegato alla sicurezza, pur se dotato di un ampio e autonomo potere decisionale, non può essere riconosciuto, per ciò solo, il ruolo di soggetto “apicale”

Nelle pronuncia in commento la Suprema Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di merito impugnata ritenendo che la stessa avesse erroneamente attribuito all’imputato la qualifica di soggetto “apicale” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5 comma 1° lett. a) D.lgs. 231/2001.

Occorre, in premessa, ricordare, infatti, come la responsabilità amministrativa da reato presupponga, per quanto qui di interesse, la commissione, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, di un determinato illecito penale da parte di «persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso».

Evidente, pertanto, a detta della Corte, come la norma di cui all’art. 5 comma 1° lett. a) D.lgs. 231/2001 non faccia espresso richiamo alle posizioni verticistiche in ambito lavoristico (quali datore di lavoro, dirigente e proposto) ma afferisca, in termini generali ed onnicomprensivi, alla persona che esprime la massima rappresentenza e gestione dell’ente-persona giuridica. In questa direzione, puntualizza ulteriormente la Corte, la nozione di “rappresentanza” rinvia a quell’insieme di poteri che, derivanti dal ruolo rivestito all’interno della compagine sociale e a prescindere da una espressa procura in tal senso, consentono di esprimere all’esterno e, pertanto, vincolare la volontà dell’ente rispetto a determinati atti; parallelamente, i concetti di “amministrazione” e “direzione” evocano, sotto il profilo funzionale, i poteri di indirizzo, organizzazione aziendale nonché di assunzione di decisioni attraverso le quali l’ente persegue le proprie finalità. A differenza del potere di rappresentanza, quello di direzione presuppone un atto di investitura con il quale al dirigente viene affidata l’intera organizzazione aziendale o una sua porzione e gli vengono conferite attribuzioni che, pur nel rispetto delle direttive programmatiche dell’ente, consentano al primo un ampio spazio di inziativa, discrezionalità ed autonomia tale da indirizzare il governo dell’azienda e di assumersene la relativa responsabilità.

Date queste definizioni, anche il giudice di merito aveva escluso che l’imputato, R.S.P.P. all’interno della Società, potesse essere considerato soggetto avente la rappresentanza, la direzione o il controllo dell’ente; ciononostante, la Corte d’Appello aveva ritenuto che la delega conferita al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, tradizionalmente soggetto ausiliario del datore di lavoro, fosse a tal punto estesa e dotasse lo stesso di tali autonomi poteri decisionali, senza alcun ingerenza da parte dell’organo amministrativo, da attribuirgli un ruolo apicale all’interno dell’azienda e con specifico riguardo al settore della salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro. In altri termini, in forza della procura, all’imputato era stato trasferito un ruolo di vertice all’interno della Società, assimilabile a quello del dirigente, e, pertanto, pur essendo sottoposto al potere di vigilanza del datore di lavoro e condizionato dal potere di revoca dell’investitura, lo stesso aveva assunto una posizione sovraordinata nello specifico settore di competenza, divenendo, per l’effetto, soggetto apicale ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Di avviso nettamente contrario la Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione la quale ha ritenuto che la suddetta interpretazione stridesse con la portata normativa di cui all’art. 5 comma 1° lett. a) D.lgs. 231/2001. Entrambi i giudici di merito, infatti, non si erano adeguatamente confrontati con la necessità che, ai sensi della richiamata dispozione, il soggetto autore del reato presupposto godesse di poteri di gestione dell’intero complesso aziendale o di una sua specifica unità organizzativa; circostanza questa che non poteva essere ravvisata in capo a colui al quale erano state delegate compiute compentenze in ambito antinfortunistico e non, certamente, l’intera gestione aziendale.

I giudici di primo e secondo grado, in sostanza, avevano indebitamente equiparato il potere del delegato alla sicurezza nonché RSPP di adottare autonome decisioni in tal ambito alla sua assunzione della veste di soggetto apicale ai sensi della disciplina sulla responsabilità amministrativa da reato. Sostiene la Corte di Cassazione, di converso, che l’autonomia decisionale costituisce, senza dubbio, requisito essenziale ai fini della validità della delega conferita a norma dell’art. 16 D.lgs. 81/2008 ma non consente, autonomaticamente, il trasferimento in capo al delegato delle funzioni di rappresentanza, direzione e/o gestione dell’ente né determina una relazione di immedesimazione organica tra il primo e quest’ultimo.

Conclude, quindi, la Corte annullando la sentenza impugnata e affermando i seguenti principi di diritto:

«ai fini della individuazione delle persone dotate di funzioni di rappresentanza, di gestione e di direzione dell’ente e di una unità organizzativa provvista di autonomia finanziaria, non può prescindersi dai criteri identificativi fissati dagli istituti dell’ordinamento giuridico generale e non quelli di un particolare settore come quello lavoristico, ivi compresi gli strumenti deputati alla costituzione ovvero al trasferimento di funzioni da soggetti verticistici, quali la procura»;

«A tale fine non può costituire elemento sintomatico della costituzione di una posizione verticistica ovvero direzionale lo strumento delineato dall’art.16 D.Lsv. 81/2008 che attiene al diverso ambito della delega di funzioni nel settore della prevenzione dei rischi in ambito lavorativo, che non determina il trasferimento della funzione datoriale, nella sua accezione gestionale e di indirizzo, né di regola, la costituzione di una posizione verticistica, ma risulta strutturato per sollevare il datore di lavoro da singoli incombenti in materia di sicurezza nel limitato ambito delle funzioni trasferite».

Cass. Pen., Sez. IV, 21 Settembre 2022 – Ud. del 24.05.2022 – n. 34943 Pres. S. Dovere Rel. U. Bellini

News 231/2001 – In un contesto di generale osservanza della disciplina antifortunistica, l’esiguità dell’interesse o vantaggio può escludere la responsabilità dell’ente salvo che la violazione non afferisca ad un’area di rischio di rilievo

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito impugnata ritenendo la stessa in piena coerenza con gli approdi giurisprudenziali già da tempo mutuati in ambito di responsabilità amministrativa da reato degli enti.

In particolare, la Quarta Sezione, richiamando un proprio precedente dello scorso anno, ha ribadito come, al fine di evitare un’indebita estensione dell’ambito di operatività della normativa di settore a qualunque ipotesi di mancata adozione di una misura di prevenzione, l’esiguità dell’interesse o del vantaggio dell’ente, in un contesto di tendenziale rispetto della disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, può valere ad escludere la responsabililtà dell’ente per difetto del requisito della “colpa di organizzazione”, sotto il profilo della non prevedibilità per questo della regola cautelare ex post risultata trascurata. Ciò, però, chiarisce la Corte, esclusivamente allorquando la violazione non concerna un’area di rischio di rilievo poiché, in caso contrario, non può validamente sostenersi l’assenza di colpa rispetto alla mancata adozione di una misura cautelare essenziale per il buon funzionamento del sistema di sicurezza aziendale.

Così nel caso di specie ove, pur a fronte di un risparmio di spesa (derivato dalla mancata adozione del presidio di sicurezza che aveva consentito il verificarsi del sinistro) pari ad € 1.860,00, fuor di dubbio esiguo rispetto all’ammontare degli investimenti operati dall’azienda in ambito antifortunistico, è stata, comunque, dichiarata la responsabilità dell’ente alla luce della rilevanza – rispetto all’attività aziendale –  del settore ove si era verificata la violazione nonché del ritenuto accertato agire dell’ente nel preminente interesse della produzione in luogo di quello afferente alla sicurezza dei lavoratori. Ciò, in particolare, era stato dedotto da una serie di elementi ulteriori al mero risparmio derivante dalla mancata adozione del presidio di sicurezza quali la politica antinfortunistica carente, la riduzione dei costi di consulenza per l’aggiornamento del modello nonché di formazione e addestramento dei lavoratori.

Cass. Pen., Sez. IV, 15 Settembre 2022 – Ud. del 30.06.2022 – n. 33976 Pres. P. Piccialli Rel. M. Bruno.