Dapprima richiamando la giurisprudenza nel tempo consolidatasi in tema di profitto derivante dal reato – progressivamente sempre più aperta ad un’estensione di suddetta nozione ricomprendente anche i cd. vantaggi indiretti – la Suprema Corte di Cassazione è giunta a sostenere come suddetto ampliamento conduca «a conformare diversamente la nozione di profitto di cui all’art. 13 e ad attribuire ad essa una nozione per certi versi più ristretta, perché non più configurabile nei casi in cui l’accrescimento, pur comprendendo vantaggi “ulteriori” rispetto a quello immediatamente conseguito dal reato, non sia comunque quantitativamente rilevante [..]»
Afferma, dunque, la Sesta Sezione che «La norma di cui all’art. 13 richiede la certezza e la rilevante entità del profitto e quest’ultima può essere legittimamente dedotta, oltre che dal dato oggettivo della consistenza del vantaggio conseguito (es. una consistenza autoevidente, che può di per sé assumere decisiva valenza), anche dal dato soggettivo, cioè in ragione delle caratteristiche dell’ente, dell’impatto, della incidenza del profitto illecito – e, quindi, dell’arricchimento indebito – rispetto alla specifica attività dell’ente, al suo volume di affari, alla struttura dell’impresa, alla sua posizione sul mercato. Un profitto può essere non oggettivamente, in assoluto, quantitativamente rilevante ma può diventarlo rispetto alla struttura dell’ente nei cui confronti si procede».
Cass. Pen., Sez. VI, 23 Giugno 2025 – Ud. del 12.02.2025 – n. 22438 Pres. G. Fidelbo Rel. P. Silvestri.