News 231/2001 – La Corte di Cassazione ribadisce la non applicabilità dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti dell’ente

Con autonomo ricorso ritualmente formulato, il Procuratore Generale si doleva della pronuncia di estinzione del reato emessa in primo grado, contestualmente censurando la precedente ordinanza di ammissione dell’ente all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.

Quest’ultima, in particolare, era stata adottata dal Giudice di prime cure in consapevole dissenso con il principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 14840/2023 e sulla scorta delle seguenti argomentazioni: a) l’istituto di cui all’art. 168bis c.p. non può «essere equiparato sic et simpliciter ad un trattamento sanzionatorio, in quanto, a differenza di quest’ultimo, che non contempla alcun coinvolgimento dell’imputato nel processo decisionale applicativo della pena, la sospensione del procedimento con messa alla prova presuppone indefettibilmente la volontà dell’imputato, che non contestando l’accusa, si sottopone al trattamento»; b) l’esito positivo dei lavori di pubblica utilità, avendo effetto estintivo del reato, non importa un ampliamento delle sanzioni irrogabili all’ente ma, esclusivamente, dei procedimenti speciali posti a disposizione di quest’ultimo. Ciò, peraltro, in accordo con le disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 D.lgs. 231/2001 le quali espressamente rinviano alle norme del codice di rito relative all’imputato qualora compatibili; c) d’altro canto, la compatibilità tra la sospensione del procedimento con messa alla prova e la responsabilità amministrativa da reato degli enti è desumibile anche dall’assenza di effetti sfavorevoli che dall’applicazione di tale istituto possono discendere a carico dell’ente, il quale consente espressamente allo svolgimento dei lavori; d) «il divieto di analogia [..] in materia penale non si riferisce all’intera materia, ma si rivolge solo alle disposizioni punitive e opera, dunque, solo in malam partem».

Ciò detto, il Tribunale locale aveva ritenuto di poter ritenere «“ampiamente superate le perplessità manifestate dalla Corte di Cassazione”, in quanto la tipologia di programma elaborato e le prestazioni svolte dalla società hanno previsto un coinvolgimento diretto della stessa»; nello specifico, la Società aveva provveduto al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa che, per l’effetto, aveva rimesso la querela nei confronti della Società e dell’Amministratore unico; la stessa, poi, si era dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo, aveva istituito un organismo di vigilanza e si era attenuta alle regole di condotta imposte dal Codice Etico del Gruppo a cui la stessa apparteneva; infine, il programma di trattamento predisposto dall’E.U.P.E. aveva predisposto una serie di attività e prescrizioni conformi ai dettami di cui all’art. 464bis c.p.p., imponendo all’ente di finanziare corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nonché di effettuare una donazione in favore di un ente benefico.

A parere del Procuratore Generale impugnante, però, il «Tribunale, nel valorizzare le norme di chiusura di cui agli artt. 34 e 35 del d.Lgs n. 231/2001 [..] dimentica che si tratta di rinvio operato antecedentemente all’introduzione nell’ordinamento dell’istituto della messa alla prova, in occasione della quale il legislatore ha consapevolmente omesso questa nuova causa di estinzione dell’illecito dell’ente, modulandola con riferimento esclusivo all’imputato persona fisica»; inoltre, il Giudice «nell’affermare apoditticamente la possibilità per l’ente di definizione con messa alla prova dell’illecito amministrativo conseguente al reato, non ha confrontato le due diverse vicende giuridiche, quella degli imputati e quella degli enti di cui questi ultimi sono ai vertici». Queste figure, infatti, sono destinatarie di sanzioni diverse e «L’estensione agli enti di una responsabilità da reato commesso dai propri vertici ha una specifica diversa funzione speciale preventiva, tanto che è esclusa solo se l’ente prova di essersi dotato di un modello organizzativo capace di prevenire gli illeciti dei soggetti posti in posizione apicale».

«In altri termini, in tema di pene e quindi di definizione della loro applicazione anche con modalità che portano all’estinzione del reato, non può essere la stessa ratio ad individuare la risposta dell’ordinamento rispetto alla responsabilità del cittadino maggiorenne e alla responsabilità degli enti: le due previsioni giuridiche hanno fondamento differente, essendo intese a sanzionare condotte di soggetti diversi. Tanto ciò è vero che, nel caso in esame, il giudice non ha potuto applicare all’ente l’idem dispositio prevista dall’istituto della messa alla prova, ovvero le specifiche modalità con le quali deve svolgersi la messa alla prova, che sono individuate dall’art. 168 bis, comma 3, cod. pen. nel lavoro di pubblica utilità e dall’art. 168 bis, comma 2, cod. pen. nell’affidamento al servizio sociale con auspicabile svolgimento di attività di volontariato di rilievo sociale».

In accordo con il Procuratore Generale, la Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto insussistenti i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione – la quale, sul tema, ha, invero, già espresso un chiaro principio di diritto «con il quale la sentenza impugnata non si è confrontata compiutamente e al quale, in ogni caso, non sono stati contrapposti argomenti in grado di inficiarne la tenuta» in particolare per quel che concerne la natura sanzionatoria dell’istituto in parola.

Cass. Pen., Sez. IV, 14 Giugno 2025 – Ud. del 29.04.2025 – n. 22438 Pres. E. Serrau Rel. A. L. A. Ricci.