News 231//2001 – Non vi è responsabilità amministrativa da reato dell’ente se il reato presupposto è commesso da soggetto avente qualifica diversa da quella di cui all’art. 5 comma 1° lett. a) e b) D.lgs. 231/2001

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto fondato l’autonomo motivo di ricorso per cassazione avanzato dalla difesa della persona giuridica la quale si doleva dell’omessa adeguata motivazione da parte del giudice di secondo grado circa la sussistenza degli elementi oggettivi della responsabilità ex D.lgs. 231/2001, in specie con riguardo alla qualifica soggettiva posseduta dall’autore del reato presupposto.

A fronte di una generica individuazione dell’imputato quale «procuratore della società e che lavorava nel settore commerciale dell’azienda di famiglia», la difesa ribadiva anche in questa sede, infatti, come la persona fisica non potesse «essere inquadrato in nessuna delle categorie soggettive indicate dall’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, non essendo inserito nell’organigramma societario e non esercitando, neppure di fatto, alcun potere di gestione dell’ente»

In accoglimento del motivo anzidetto, la Quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione, dapprima richiamando la disciplina di settore e la giurisprudenza invalsa in materia, ha concluso affermando come da tale impianto normativo emerga «la rilevanza del rapporto tra autore del reato

ed ente, in mancanza del quale il reato non può essere ricondotto neppure sotto il profilo oggettivo all’ente, e della riconduzione di tale rapporto alle ipotesi previste dalla lettera a) oppure a quelle previste dalla lettera b) dell’art. 5, che assume rilevanza anche al fine della ricostruzione della “colpa di organizzazione”». Da qui, la critica all’impianto argomentativo della sentenza impugnata ove il Giudice si sarebbe limitato «a delle generiche e confuse asserzioni».

Cass. Pen., Sez. IV, 22 Maggio 2025 – Ud. del 18.02.2025 – n. 19096 Pres. R. Pezzulo Rel. P. Cirillo.