News Ambiente – Sull’ambito di operatività dell’art. 216 comma 8septies D.lgs. 152/2006: il Ministero dell’Ambiente risponde ad un interpello della Regione Veneto

Con propria istanza identificata al Prot. Mase in entrata n. 193682 del 28 Novembre 2024, la Regione Lazio ha richiesto chiarimenti in ordine all’applicazione della disposizione di cui in premessa, a norma della quale «Al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione, i rifiuti individuati nella lista verde di cui al regolamento(CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 29-sexies e seguenti del presente decreto, nel rispetto del relativo BAT References, previa comunicazione da inoltrare quarantacinque giorni prima dell’avvio dell’attività all’autorità ambientale competente. In tal caso i rifiuti saranno assoggettati al rispetto delle norme riguardanti esclusivamente il trasporto dei rifiuti e il formulario di identificazione».

In sintesi, l’interpellante chiede conferma: a) della possibilità, con riguardo agli aspetti non espressamente disciplinati dall’art. 216 TUA o dai BAT References, della possibilità di applicare le disposizioni di cui al D.M. 05.02.1998. In alternativa, si domanda di esplicitare i riferimenti per il rispetto delle condizioni di deroga di cui all’art. 25 della direttiva 2008/98/CE in virtù della quale la condizione «necessaria per applicare la deroga all’obbligo generale di autorizzazione [..] è l’adozione da parte dello Stato membro, per ciascuna attività, di “regole generali che stabiliscano i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto della deroga, nonché il metodo di trattamento da utilizzare”; b) della esenzione per gli impianti industriali che utilizzano rifiuti ai sensi dell’art. 216 comma 8septies D.lgs. cit. dagli obblighi in materia di registro di carico e scarico e di presentazione del MUD; c) della non esenzione dell’operatività delle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale; d) della necessità, anche in tali ipotesi, di dotarsi di idonee garanzie finanziarie a copertura dell’attività di utilizzo di rifiuti; e) dell’assoggettamento degli impianti in parola alle norma di cui all’art. 26bis D.l. 113/2018 in riferimento al piano di emergenza interno; f) della permanenza in capo alle Province dell’onere di tenuta del Registro degli enti o imprese cui si applicano le deroghe all’obbligo di autorizzazione a norma dell’articolo 24, anche nel caso in cui le AIA siano di competenza regionale o nazionale».

Con proprio Interpello Prot. Mase in uscita n. 16209 del 30 Gennaio 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha così dato riscontro alle richieste formulate.

In primo luogo, ha chiarito come l’utilizzo dei rifiuti contemplati alla lista verde del Regolamento UE n. 1013/2006 in un impianto industriale munito di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 216 comma 8septies D.lgs. 152/2006, si configuri «quale “recupero diretto” degli stessi» con conseguente esclusione dell’applicazione della disciplina prevista dall’art. 184ter comma 3 D.lgs. 152/2006 nonché del D.M. 05.02.1998 (Per approfondimenti si veda Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota Prot. Mase in uscita n. 187169 del 17 Novembre 2023 avente ad oggetto “Interpello in materia ambientale ex art. 3-septies del D. lgs. 152/2006 – applicazione art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’industria manifatturiera)

La comunicazione che, in tali ipotesi, l’impianto è tenuto ad effettuare all’Autorità «oltre ad essere condizione per l’avvio dell’attività, risulta essere necessaria anche al fine di consentirne alla stessa Autorità la registrazione e il censimento dell’impianto» oltre che di permettere alla stessa «di valutare se adeguare altri aspetti del regime autorizzatorio, in applicazione delle specifiche norme della parte II del D.lgs. 152 del 2006, nonché di verificare la ricevibilità della comunicazione, con particolare riguardo alla sua rispondenza ai riferimenti indicati nei BREF».

Con riferimento agli interrogativi sub b) e d), poi, il Ministero ha ribadito come «Non sono quindi previsti a carico dell’impianto di produzione adempimenti relativi al Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD, ai registri di carico e scarico, all’obbligo di presentazione di garanzie finanziarie».

Ulteriormente, il Ministero ha confermato che «Per quanto attiene all’applicabilità delle procedure relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la semplificazione normativa non consente la deroga agli adempimenti previsti in materia» e che «Per gli impianti produttivi manifatturieri autorizzati con AIA, in cui le materie prime possono in tutto o in parte essere sostituite da rifiuti direttamente immessi nel ciclo produttivo ordinario, sembrerebbe trovare applicazione la disposizione di cui all’articolo 26-bis del decreto-legge n. 113 del 2018, che prevede l’obbligo per i gestori di “impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti” di predisporre il piano di emergenza interna nonché delle dovute comunicazioni al Prefetto per la predisposizione del piano di emergenza esterno»; di converso «il citato articolo 26-bis non trova applicazione per gli impianti che, invece, ricadano nell’ambito di disciplina del D.lgs. n. 105/2015».

«Con riferimento, infine, alla tenuta del registro delle imprese che effettuano la comunicazione ex articolo 216, comma 8-septies, in analogia a quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo, deve ritenersi che l’Autorità Competente sia la Provincia territorialmente competente. Si rappresenta inoltre l’opportunità della trasmissione della medesima comunicazione all’Autorità che ha rilasciato il provvedimento di AIA, ai fini della eventuale integrazione dello stesso per gli aspetti legati all’utilizzo dei rifiuti in luogo delle materie prime».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota Prot. Mase in uscita n. 16209 del 30 Gennaio 2025 avente ad oggetto “articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – interpello in materia ambientale sull’applicazione dell’articolo 216, comma 8-septies, del D.lgs. n. 152 del 2006”