News 231/2001 – L’ente che non sia a conoscenza del procedimento penale a Suo carico, può validamente proporre riesame avverso la misura ablativa per il tramite di difensore nominato dal legale rappresentante indagato, purchè tale potere sia poi validato in sede di costituzione a norma dell’art. 39 D.lgs. 231/2001

La Suprema Corte di Cassazione, nella pronuncia in commento, pur ribadendo il principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite – in virtù del quale «è inammissibile, per difetto di legittimazione rilevabile di ufficio ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo» – ha chiarito che ciò non vale nelle ipotesi in cui «l’ente ed il suo legale rappresentante non abbiano notizia della pendenza di un procedimento a carico del soggetto giuridico per l’illecito amministrativo dipendente da reato per il quale sia indagato o imputato il suo legale rappresentante».

E’, infatti, possibile che, nell’ambito di un procedimento penale a carico della persona fisica, e in assenza di annotazione per responsabilità amministrativa da reato, l’ente venga attinto da una misura ablativa di talché lo stesso ben potrebbe avere interesse ad agire, in persona del suo legale rappresentante, per la restituzione delle cose tanto come soggetto avente diritto alla restituzione dei beni sequestrati quanto come terzo; e, chiarisce la Terzo Sezione, tale sarebbe la sua posizione, a norma degli artt. 322 e 322bis c.p.p., nei casi in cui l’ente non abbia alcuna notizia della pendenza di un procedimento a Suo carico a norma del D.lgs. 231/2001.

Né, d’altro canto, può esigersi dal soggetto giuridico un onere di informazione, di propria iniziativa, circa l’esistenza di un procedimento ex art. D.lgs. 231/2001, prima dell’attivazione degli opportuni rimedi giurisdizionali: «Non solo è ammissibile, e di certo non irragionevole supporre, che i beni di un ente siano stati sottoposti a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento penale in difetto di annotazioni, e di ipotesi investigative, per illecito amministrativo dipendente da reato. Ma, per di più, l’autorità giudiziaria procedente ha l’obbligo di dare comunicazione all’ente della pendenza del procedimento ex d.lgs. n. 231 del 2001 quando lo stesso è destinatario di un provvedimento di sequestro, come si desume, in particolare, dal rinvio effettuato alle disposizioni del codice di procedura penale in quanto compatibili (art. 34 d.lgs. cit., da leggere in combinato disposto con l’art. 293 cod. proc. pen.), oltre che, più in generale, dalle disposizioni che prevedono, a tutela e in favore dell’ente, la nomina del difensore di ufficio (art. 40 d.lgs. cit.) e l’invio dell’informazione di garanzia (art. 57 d.lgs. cit.)».

Prosegue la Corte affermando come, nelle ipotesi in parola, l’ente agisce per la restituzione delle cose legittimamente confidando di essere “terzo” e, quindi, senza essere parte del procedimento penale di talché «non può dirsi che «partecipa al procedimento penale», condizione questa per l’operatività del divieto per il legale rappresentante imputato del reato presupposto di nominare il difensore di fiducia, oltre che per la configurabilità degli oneri di costituzione di cui all’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001».

Diversamente argomentando, «l’ente, il quale ha agito a tutela dei propri diritti rispettando le regole formali da esso ragionevolmente ritenute applicabili, vedrebbe vanificate e rese inefficaci tutte le sue iniziative a causa della successiva emersione di una circostanza, la pendenza del procedimento a suo carico per un illecito amministrativo dipendente da reato, che, nel momento in cui reagisce al provvedimento di sequestro, gli è ignota non per propria negligenza, ma per la mancata comunicazione dell’autorità giudiziaria procedente, pur tenuta ad inviargli l’informazione di garanzia».

Conclude, poi, la Sezione affermando come il principio statuito dalla pronuncia n. 33041/2015 della Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione debba dirsi valevole anche per il caso di specie cosicché «anche la richiesta di riesame presentata dal difensore dell’ente nominato dal legale rappresentante indagato del reato presupposto quando ancora non vi è alcuna conoscenza della pendenza di procedimento ex art. 231 del 2001, sebbene ammissibile per quanto indicato in precedenza nel § 3.3, deve essere in ogni caso seguita dalla successiva costituzione dell’ente, allorché questo ha notizia di tale procedimento, pena la perdita di efficacia della nomina, con conseguente subentro di un difensore di ufficio. Ed è in occasione della costituzione dell’ente, perché questa sia validamente effettuata, che occorrerà sia indicare un diverso rappresentante legale, il quale non risulti indagato o imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo, e che potrebbe essere anche nominato con lo specifico compito di partecipare al procedimento penale per il soggetto immateriale (cfr., per questa indicazione, Sez. 3, n. 35387 del 13/05/2022, Capano, Rv. 283551 – 01), sia depositare una procura speciale al difensore conferita dal rappresentante legale non incompatibile».

Cass. Pen., Sez. III, 06 Marzo 2025 – Ud. del  23.01.2025 – n. 9243 Pres. L. Ramacci Rel. A. Corbo.