Con l’entrata in vigore della Legge di conversione n. 15/2025, intervenuta lo scorso 25 Febbraio 2025, è stata modificato il testo dell’art. 11 comma 2bis D.L. 204/2024 a norma del quale, attualmente, «Ai fini dell’operatività del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, è aumentato a centoventi giorni».
Ne consegue che «Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche: a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i centoventi giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18»
Legge n. 15 del 21 Febbraio 2025 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” – pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 25 Febbraio 2025.