News Ambiente – D.M. 69/2018, D.M. 05.02.1998 e possibilità di sommare le quantità relative alle attività di recupero

Con propria istanza identificata al Prot. Mase in entrata n. 121226 del 01 Luglio 2024, Confindustria ha rivolto al Ministero dell’Ambiente il seguente quesito: «”confermare la legittimità di sommare le quantità relative alle attività di recupero indicate nell’allegato 4 del DM 5 febbraio 1998 riguardanti: – produzione di manufatti e prodotti per l’edilizia, pari 97.870 t/a; – produzione di conglomerati bituminosi, pari 50.230 t/a; – utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, pari a 85.000 t/a per un complessivo di 233.100 ton/a, considerando che si tratta comunque di prodotti da costruzione disciplinati anche dal Regolamento N. 305/2011 UE del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, che definisce all’art 2. punto 3 come «opere di costruzione» anche le opere di ingegneria civile, quali la costruzione di strade compresi i rilevati e sottofondi stradali”»

Dopo aver richiamato la disciplina di settore, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, con proprio Interpello Prot. Mase in uscita n. 19419 del 03 Febbraio 2025, ha, in primo luogo, ricordato come, in relazione al rapporto intercorrente tra il DM 69/2018 e il DM 05.02.1998, lo stesso fosse già intervenuto con una precedente nota (Prot. n. 16293 del 05 Ottobre 2018) ribadendo come «restino “valide ed efficaci tutte le disposizioni del dm 05/02/1998 inerenti i limiti quantitativi previsti all’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5 ed i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2, o dalle autorizzazioni concesse ai sensi del Titolo III-bis parte IV e del Titolo I, Capo IV, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Nello specifico, è stato rappresentato che il “dm n. 69/2018 disciplina solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il dm 05 febbraio 1998 prevede al punto 7.6.3 lettere a), b) e c) dell’allegato 1, non potendo, visto il tenore della delega che si legge al comma 2 dell’articolo 184-ter, incidere su aspetti quantitativi e condizioni necessarie per poter operare in procedure semplificate di recupero”».

«Pertanto, in considerazione degli utilizzi previsti dal decreto ministeriale n. 69 del 2018 per il granulato di conglomerato bituminoso, le quantità massime di rifiuti ammessi alle Attività di recupero in forma semplificata risulterebbero essere»: 50230 t/a per i rifiuti aventi codice EER 170302 e 200301 per produzione di conglomerati bituminosi e 85.000 per i medesimi rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali.

Ciò detto, conclude il Ministero affermando che: «In relazione al quesito proposto dall’istante, si rappresenta che il comma 1 del citato articolo 7 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 dispone che “La quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi è individuata nell’allegato 4 al presente decreto in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata”. Pertanto, la quantità massima impiegabile è specificamente individuata per ogni diversa attività di recupero ammessa, come puntualmente riportato al più volte citato l’allegato 4”; cosicché «Non appare dunque possibile sommare le quantità massime di rifiuti indicate all’allegato 4 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 per lo svolgimento di una singola attività di recupero».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota Prot. Mase in uscita n. 19419 del 03 Febbraio 2025 avente ad oggetto “Interpello ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti in ordine all’applicazione del decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.