Nella pronuncia in commento, la Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine all’istituto della delega di funzioni in ambito di salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro, giungendo a confermare, nella sostanza, i principi già da tempo consolidatisi in materia.
In particolar modo, la Corte ha, dapprima, confermato come la delega non escluda «l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite»; con la conseguenza che il conferimento della delega comporta il permanere, in capo alla figura apicale, di una vigilanza che deve essere “alta” (secondo il lessico adoperato dalle Sezioni Unite) e che quindi riguarda, non il merito delle singole scelte – in ordine al quale non può rinvenirsi un obbligo di controllo puntiforme sulle condotte tenute dal delegato – ma il complessivo compito di protezione e controllo affidato al delegato medesimo».
Conseguenza di ciò è che «in presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni esclude la riferibilità di eventi lesivi ai deleganti se sono il frutto di occasionali disfunzioni; quando invece sono determinate da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali [….] Diversamente opinando, si violerebbe il principio del divieto di totale derogabilità della posizione di garanzia, il quale prevede che pur sempre a carico del delegante permangano obblighi di vigilanza ed intervento sostitutivo».
In altri termini, «la delega di funzioni non può riguardare ambiti involgenti le scelte strategiche di fondo che caratterizzano l’attività della struttura».
Nella pronuncia in commento, l’applicazione di suddetti principi di diritto al caso concreto ha indotto la Quarta Sezione a chiarire come tra i profili non delegabili debbano farsi rientrare «(tenendo evidentemente in considerazione l’oggetto dell’attività sociale) le modalità di effettuazione dei controlli sulla complessiva sicurezza della struttura per gli utenti della medesima» di talché ricadono nell’alveo di competenza dell’organo apicale «le scelte in ordine a tipologia, frequenza e modalità dei controlli, potendo essere delegate al management subordinato e alle strutture locali solo aspetti attinenti alle concrete scelte operative».
D’altro canto, pur in presenza di un trasferimento di poteri e funzioni in capo al delegato, permane in capo al delegante l’onere di sorveglianza sull’operato di quest’ultimo oltre ad un potere/dovere di intervento sostitutivo in caso di inadempimento. «Potere/dovere che, come detto, non comporta l’obbligo di una verifica puntuale dell’adempimento degli obblighi nascenti dalla delega ma, in ogni caso, la predisposizione di un sistema organizzativo idoneo alla valutazione dell’attività del delegato, la cui mancata attuazione è tale – in caso di evento avverso – da radicare la responsabilità dell’organo in posizione apicale a titolo di cooperazione colposa»
In conclusione, la Quarta Sezione ha enucleato il seguente principio di diritto: «Nell’ambito delle organizzazioni imprenditoriali complesse, non possono essere oggetto di delega, da parte dell’organo in posizione apicale, i compiti attinenti ai profili strutturali di organizzazione, tra i quali devono farsi rientrare quelli attinenti alla scelta delle modalità e della frequenza dei controlli sulla integrità e la sicurezza delle strutture e dei beni facenti parte del complesso aziendale. In ogni caso, anche in presenza di delega di funzioni, rimangono di competenza della figura apicale i poteri di sorveglianza e di eventuale intervento sostitutivo nei confronti del delegato».
Cass. Pen., Sez. VI, 14 Luglio 2015 – Ud. del 11.04.2025 – n. 25729 Pres. E. Di Salvo Rel. A. Mari.