Archivi categoria: Sicurezza sul lavoro

News Sicurezza – Il provvedimento di sospensione del lavoratore irregolare è immediatamente esecutivo

La questione fattuale sottesa alla presente pronuncia può così essere riassunta: a seguito di un controllo ispettivo, si accertava, presso i luoghi dell’impresa, la presenza di una lavoratrice priva dei documenti necessari a comprovare la regolarità della sua posizione. Ne seguiva l’emanazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro di un provvedimento di sospensione a norma dell’art. 14 D.lgs. 81/2008 il quale si tentava di notificare, dapprima, mediante consegna a mani del legale rappresentante e, successivamente, stante il rinvenimento dei locali chiusi per ordine del Questore, a mezzo posta raccomandata. Nonostante il perfezionamento del procedimento notificatorio – per compiuta giacenza – ad un seguente nuovo controllo degli organi preposti, la lavoratrice risultava ancora presente sui luoghi con conseguente contestazione della relativa violazione e condanna in sede di primo grado.

Proponeva, però, ricorso per cassazione la difesa lamentando l’inapplicabilità del principio di diritto statuito nella pronuncia n. 30176 del 2017 in virtù del quale «in tema di contravvenzioni antinfortunistiche, la notifica del verbale di prescrizioni al datore di lavoro, redatto dall’organo di vigilanza ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, può avvenire anche a mezzo del servizio postale e, qualora la raccomandata non venga consegnata per l’assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, si perfeziona per compiuta giacenza». A parere della difesa, tale statuizione non poteva dirsi valevole per il provvedimento di sospensione di cui all’art. 14 D.lgs. 81/2008, la cui non immediata esecutorietà è confermata anche dall’omessa indicazione, nel testo della legge, di questa sua peculiare caratteristica. In pendenza dei termini per proporre impugnazione avverso il provvedimento in parola, pertanto, lo stesso non poteva ritenersi efficace.

Di avviso contrario la Suprema Corte di Cassazione che, citando l’art. 14 D.lgs. 81/2008, ha espressamente chiarito come: «Il dato letterale non si presta ad equivoci circa la immediata esecutorietà del provvedimento di sospensione; non avrebbero altrimenti senso le disposizioni di cui ai comma 9 e 11-bis dell’art. 14, che sanzionano con la perdita di efficacia del provvedimento adottato l’omessa pronuncia sul ricorso amministrativo nel termine di 15 giorni dalla sua proposizione (comma 9) e stabiliscono lo slittamento dell’efficacia del provvedimento nelle ipotesi ivi contemplate (comma

11-bis, nessuna delle quali qui invocata)».

D’altro canto, nella stessa direzione conducono anche i principi in materia di esecutorietà degli atti amministrativi dettati dagli artt. 21bis, 21ter e 21quater L. 241/1990 in forza dei quali l’«efficacia dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati è subordinata alla loro comunicazione o notificazione». Senza dubbio il provvedimento di sospensione di cui all’art. 14 D.lgs. 81/2008 è idoneo ad incidere sulla sfera giuridica del privato e ha natura sanzionatoria con conseguente sua efficacia a seguito dell’avvenuta sua notificazione.

Cass. Pen., Sez. III, 16 Ottobre 2023 – Ud. del 09.06.2023 – n. 41873 Pres. V. Di Nicola Rel. A. Aceto.

News Sicurezza – L’adempimento delle prescrizioni imposte dall’Autorità di vigilanza non esime il Giudice dall’accertamento circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato

In primo grado, il Tribunale competente aveva ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 71 comma 1° D.lgs. 81/2008, adducendo a giustificazione del menzionato dispositivo – tra le altre – la circostanza per cui alcune considerazioni formulate dal consulente tecnico della difesa potessero ritenersi superate dall’ottemperamento volontario dell’incolpato alle prescrizioni imposte dall’autorità di vigilanza, con conseguente sua adesione all’impianto accusatorio.

La Suprema Corte di Cassazione, investita della questione con autonomo ricorso, ha, di contro, ritenuto sussistente il vizio dell’omessa motivazione da parte del Giudice di merito in ordine alle deduzioni addotte dal tecnico della difesa e incidenti sulla sussistenza del reato; queste, infatti, non potevano dirsi superate dell’avvenuto adempimento da parte dell’imputato al procedimento di sanatoria delle irregolarità riscontrate. Tale comportamento, infatti, non è in grado di assumere valenza confessoria e, in ogni caso, lo stesso opera su un piano che è distinto da quello della configurabilità del reato; d’altronde, è ormai pacifico in giurisprudenza, come gli esiti della procedura di regolarizzazione in sede ispettiva non possano incidere né influenzare l’esercizio dell’azione penale.

Cass. Pen., Sez. III, 30 Agosto 2023 – Ud. del 26.04.2023 – n. 36186 Pres. L. Marini Rel. F. Zunica.

News Sicurezza – Rischio di danni da calore: interviene l’Ispettorato del Lavoro con propria nota n. 5056 del 13 Luglio 2023

In considerazione delle condizioni climatiche in atto, l’Ispettorato del Lavoro ha adottato una nota, indirizzata agli ispettorati interregionali e territoriali, fornendo indicazioni circa i profili «di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori finalizzata a fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischi». In particolare, dapprima richiamando le precedenti note nn. 4639 del 02.07.2021, 3783 del 22.06.2022 e 4753 del 26.07.2022, l’Ispettorato del Lavoro ha fornito ulteriori indicazioni ai fini della corretta valutazione del rischio all’interno del Documento di cui all’art. 17 comma 1° lett. a) D.lgs. 81/2008 nonché della sua gestione.

L’Ispettorato ha, in particolare, ribadito come – qualora in sede di svolgimento di attività ispettiva si ravvisi l’assenza nel DVR e nel POS del rischio in parola – «la ripresa delle lavorazioni interessate sia condizionata all’adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione».

Nota Prot. n. 5056 del 13 Luglio 2023 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro avente ad oggetto: “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”.

News Sicurezza – E’ in vigore il nuovo Regolamento UE/2023/1230, in materia di progettazione e costruzione macchine

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea al n. 165 del 29 Giugno 2023, il nuovo Regolamento Europeo avente ad oggetto: «i requisiti di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e la costruzione di macchine, prodotti correlati e quasi-macchine al fine di consentire la loro messa a disposizione sul mercato o la loro messa in servizio, garantendo al contempo un livello elevato di tutela della salute e di sicurezza delle persone, in particolare dei consumatori e degli utilizzatori professionali, e, ove opportuno, degli animali domestici nonché di tutela dei beni e, se del caso, dell’ambiente. Esso stabilisce inoltre norme concernenti la libera circolazione dei prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento nell’Unione».

A mezzo del medesimo Regolamento sono state abrogate, con decorrenza immediata, la Direttiva 73/361/CEE nonché, con efficacia dal 14 Gennaio 2027, la direttiva 2006/42/CE.

Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 Giugno 2023 “relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio” – pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea al n. 165 del 29.06.2023 e rettificato con provvedimento del 04.07.2023.

News Sicurezza – L’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve avvenire con riguardo ad ogni singola azienda o unità produttiva, nel numero minimo previsto dalla legge in relazione al numero dei lavoratori ivi impiegati

Facendo ricorso alla facoltà prevista dall’art. 12 D.lgs. 81/2008, è stata avanzata istanza di interpello all’apposita Commissione istituita presso il Ministero del Lavoro, domandando: a) se la nomina del RLS debba avvenire con riguardo ad ogni unità produttiva autonoma della stessa azienda (nel caso specifico, si trattava di una catena di supermercati ove le unità produttive risultavano dislocate in due diverse regioni e impiegavano un numero di lavoratori tra i trenta e i cento dipendenti); b) in base a quali criteri debbano essere individuati i RLS nel caso in cui il numero di RLS nominati in relazione ad ogni unità produttiva sia superiore al numero di RLS autorizzati dalla legge ai sensi dell’art. 47 comma 7° D.lgs. 81/2008.

Con proprio interpello n. 4 del 26 Giugno 2023, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro – dapprima ribadendo come la stessa sia chiamata a rispondere a quesiti di carattere generale e non con riguardo a situazioni specifiche – ha chiarito come il testo dell’art. 47 D.lgs. 81/2008 sia limpido: l’elezione o designazione dei responsabili dei lavoratori per la sicurezza deve avvenire avendo riguardo alla singola azienda ovvero alla sua indipendente unità produttiva; parimenti, il numero minimo di responsabili da designare è direttamente connesso al numero di dipendenti impiegato nell’azienda o nella sua unità produttiva.

Interpello n. 4 del 26 Giugno 2023 della Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro avente ad oggetto: «Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito “all’interpretazione art. 47 commi 2 e 8 D.Lgs. 81/2008”.

Seduta della Commissione del 22 giugno 2023».

News Sicurezza – E’ consultabile dal 22 Maggio 2023 il nuovo applicativo INAIL concernente gli strumenti tecnici e specialistici per la valutazione dei rischi

Occorre in premessa ricordare come il D.lgs. 151/2015 abbia introdotto la previsione di cui all’art. 3ter D.lgs. 81/2008 in virtù della quale, ai fini della valutazione dei rischi, «l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio».

In osservanza di quanto appena richiamato, in data 18 Maggio 2023, l’Inail ha adottato la Circolare n. 19 avente ad oggetto «Strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio ai sensi dell’articolo 28, comma 3-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81»: ivi si dà atto della creazione di un sito interattivo di consultazione messo a disposizione dei datori di lavoro e delle imprese al fine di agevolare il relativo compito di redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1° lett. a) D.lgs. 81/2008 nonché di «fornire elementi utili all’eliminazione dei rischi stessi oppure, ove ciò non sia possibile, alla loro riduzione, in relazione alle conoscenze acquisite e in base al progresso tecnico».

Circolare INAIL n. 19 del 18 Maggio 2023 avente ad oggetto: “Strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio ai sensi dell’articolo 28, comma 3-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

News Sicurezza – Sull’obbligo di nomina preventiva del medico competente anche in ipotesi in cui il DVR non evidenzi necessità di sorveglianza sanitaria: il Ministero del Lavoro risponde all’interpello di ANP

E’ stato richiesto all’apposita Commissione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro se – in tutte le aziende e, in particolare, nelle Istituzioni Scolastiche – sia necessario provvedere alla nomina preventiva del medico competente – allo scopo di coinvolgerlo nella valutazione dei rischi – anche nel caso in cui quest’ultima non abbia evidenziato alcun obbligo di sorveglianza sanitaria.

A tal proposito, la Commissione istituita presso il Ministero del Lavoro – dapprima richiamando le disposizioni di cui agli artt. 2, 17, 18, 25, 28, 29 e 41 D.lgs. 81/2008 – ha chiarito come, a norma della previsione di cui all’art. «18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall’art. 41 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008».

Ministero del Lavoro – Commissione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – Interpello n. 2/2023 avente ad oggetto «Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito all’ “Art. 25 comma 1 lettera a) – Art 18 comma 1 lettera A – Art. 29 comma 1 del D. Lgs. 81/08”».

News Sicurezza – Sulla possibilità di individuare medici competente ulteriori a quelli nominati per la sede di originaria assegnazione in caso di lavoratori in smart working dal proprio domicilio: il Ministero del Lavoro risponde all’interpello di Confcommercio

E’ stato richiesto all’apposita Commissione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro se sia possibile per i datori di lavoro continuare attivamente la sorveglianza sanitaria dei lavoratori videoterminalisti che operano in smart working dal proprio domicilio o, comunque, da sedi anche molto lontane da quella di originaria assegnazione mediante l’individuazione di medici competenti ulteriori e diversi da quelli già nominati, dislocati in luoghi prossimi alla sede di lavoro effettiva e, comunque, «specificamente individuati per apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per le tipologie di lavoratori operanti da tali aree».

A tal proposito, la Commissione istituita presso il Ministero del Lavoro – dapprima richiamando le disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 18, 25 e 39 D.lgs. 81/2008 e 22 del D.lgs. 81/2017 – ha chiarito come la previsione di cui all’art. 39 TUSL ammetta la possibilità di nominare più medici competenti, individuandone uno con funzioni di coordinamento, solo allorquando si tratti di «aziende con più unità produttive», «gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità».

Ne consegue l’impossibilità di ricondurre la nomina di più medici competenti alla previsione da ultimo richiamata; previsione che, chiarisce la Commissione, qualora operante vede riconosciuto in capo ad ogni singolo medico nominato tutti gli obblighi e le responsabilità previste dalla legge.

Ministero del Lavoro – Commissione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – Interpello n. 1/2023 avente ad oggetto «Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, in merito alla “nomina del medico competente in relazione ai lavoratori in smart working”»

News Sicurezza – “Ogni” datore di lavoro, pur se subappaltatore, ha l’obbligo di adottare misure di prevenzione e protezione contro “tutti” i rischi lavorativi, anche quando dovuti ad interferenza e anche se l’organizzazione dei luoghi di lavoro sia sottoposta ai poteri direttivi di altri

Per quanto qui di interesse, la sentenza in parola prende le mosse da una pronuncia di condanna emessa nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile, in qualità di legale rappresentante dell’impresa deputata alla gestione di un magazzino, di aver omesso di proteggere le aree di lavoro e di passaggio dal rischio di caduta di materiali dall’alto.

A parere della difesa ricorrente, il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere integrato il reato di cui all’art. 68 comma 1° lett. b) D.lgs. 81/2008 in riferimento agli artt. 63 comma 1°, 64 comma 1° lett. a) e punto 1.8.1 dell’Allegato IV del citato Decreto in quanto il rischio concretizzatosi aveva natura interferenziale e, in quanto tale, di competenza del committente, l’unico avente la disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro nei quali impartiva le direttive in materia di salute e sicurezza suoi luoghi di lavoro.

Dapprima richiamando le specifiche disposizioni e l’orientamento giurisprudenziale maturato sul punto, la Suprema Corte di Cassazione è giunta a ribadire, anche in considerazione degli artt. 17 e 28 D.lgs. 81/2008 i quali impongono ad ogni datore di lavoro l’onere di effettuare la valutazione dei rischi lavorativi e di adottare le misure di prevenzione e protezione idonee ad evitare suddetti rischi, come «ogni datore di lavoro, pur se subappaltatore, ha l’obbligo di osservare le disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e, quindi, deve adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro “tutti” i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, anche quando questi siano dovuti alle “interferenze” con l’attività di altre imprese, ed anche quando l’organizzazione del luogo di lavoro resta sottoposta ai poteri direttivi dell’appaltatore o del committente».

D’altro canto, prosegue la Corte, non vale a negare tale assunto il disposto di cui all’art. 26 il quale, se da un lato pone esclusivamente a carico del datore di lavoro committente l’elaborazione del documento di valutazione del rischio interferenziale, dall’altro statuisce obblighi di cooperazione e attuazione delle idonee misure di prevenzione in capo a tutti i datori di lavoro coinvolti. Ne deriva «sulla base della disciplina desumibile dall’art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008 e dell’intero sistema del testo normativo» come «il datore di lavoro non committente, pur non avendo l’onere di redigere il documento di valutazione dei rischi da interferenza, ha però il dovere di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi, anche quando dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. E questa soluzione appare coerente con l’obiettivo di incrementare la tutela contro i rischi cui sono esposti i lavoratori. La redazione di un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza, infatti, risulta prevista in funzione di assicurare una valutazione unitaria e globale di questi, al fine di una più efficace tutela contro i fattori di pericolo, e non certo per esonerare i datori di lavoro diversi dal committente dagli obblighi di protezione e prevenzione».

Parimenti, il principio statuito dalla Corte non pare sconfessato neppure dalla circostanza per cui il luogo di lavoro fosse nella disponibilità giuridica o sottoposto ai poteri direttivi di altri. La nozione di “luogo di lavoro”, infatti, è, per costante orientamento giurisprudenziale, a tal punto estesa da comprendere anche «i luoghi esterni all’azienda o comunque non sottoposti alla disponibilità giuridica del datore di lavoro», quand’anche costituiti da «una strada pubblica ed aperta al pubblico transito, esterna al cantiere», «purché in essi il lavoratore debba o possa recarsi per eseguire incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività».

Cass. Pen., Sez. III, 13 Febbraio 2023 – Ud. del 11.01.2023 – n. 5907 Pres. G. Andreazza Rel. C. Cerroni.

News Sicurezza – In caso di azienda agricola, i terreni esterni all’area edificata e sui quali viene svolta taluna delle attività di cui all’art. 2135 c.c. non costituiscono “luoghi di lavoro”

Occorre, in premessa, rammentare come la disposizione di cui all’art. 62 comma 2° lett. d-bis) D.lgs. 81/2008 – norma di apertura del Titolo II dedicato ai luoghi di lavoro – escluda espressamente che tali possano essere considerati, ai fini del titolo predetto, i «campi, [..] boschi e [..] altri terreni facenti parte di un’azienda agricola o forestale».

A parere del Tribunale di primo grado, l’utilizzo della locuzione “altri terreni”, in assenza di qualsivoglia ulteriore specificazione, induce a ritenere che con il vocabolo “terreni” il legislatore abbia voluto far riferimento ad ogni tipo di suolo rientrante nel perimetro dell’azienda agricola forestale con conseguente non operatività delle disposizioni di cui al Titolo II del Testo Unico Sicurezza ai campi, boschi e a tutti i terreni, interni o esterni all’azienda.

Di avviso contrario la Suprema Corte di Cassazione che – dapprima richiamando l’evoluzione normativa in tal settore – ha chiarito come a mezzo dell’intervento di cui al D.lgs. 106/2009 il legislatore non avesse mai inteso escludere dalla definizione di “luogo di lavori” le aree interne e/o di immediata pertinenza dell’area edificata dall’azienda (da sempre considerate tali) ma soltanto ripristinare l’impostazione precedente all’entrata in vigore del D.lgs. 81/2008 e, pertanto, impedire che tali potessero essere qualificati i terreni situati fuori dalla predetta area.

A sostegno di tale assunto, la Corte adduce argomentazioni interpretative di matrice letterale e sistematica: in primo luogo, infatti, la stessa afferma come la definizione di “terreno”, specie se affiancato a quello di “campo” o “bosco”, rievochi una porzione più o meno ampia di suolo ove viene svolta attività agricola; in secondo luogo, sempre a parere della Terza Sezione, l’utilizzo dell’aggettivo “altri” adottato con riguardo al sostantivo “terreni” e sempre posto in relazione a quello di “campi” e “boschi” – i quali  evidentemente sono costituiti da aree esterne a qualsiasi fabbricato agricolo – dimostra come anche i primi debbano essere considerati esterni; in ultimo, poi, la Corte sostiene la necessità di coordinare la definizione di “terreni” con quella di “azienda agricola” di cui all’art. 2135 c.c. cosicché i primi corrispondono al suolo esterno all’area edificata dell’azienda ove viene svolta una delle attività di cui all’art. 2135 c.c., con esclusione delle attività connesse a queste (e previste dall’art. 2135 comma 3° c.c.) che solitamente vengono disimpegnate in luogo chiuso.

Conclude, pertanto, la Corte affermando il «principio di diritto secondo il quale, in caso di azienda agricola, non possono essere considerati “luoghi di lavoro” i soli terreni esterni all’area edificata sui quali viene svolta una delle attività previste dal secondo comma dell’art. 2135 cod. civ.; costituiscono, invece, “luoghi di lavoro” le aree di immediata pertinenza della sede (principale, secondaria, operativa, magazzino, deposito, ecc. ecc.) adibite ad attività non strettamente agricole (come, per esempio, deposito, carico/scarico merci, movimento mezzi) e/o quelle ad esse connesse previste dal terzo comma dell’art. 2135 cod. civ.».

Cass. Pen., Sez. III, 29 Dicembre 2022 – Ud. del 22.09.2022 – n. 49459 Pres. L. Ramacci Rel. A. Aceto