Archivi categoria: Sicurezza sul lavoro

News Sicurezza – L’installazione di sistemi di geolocalizzazione ai sensi dell’art. 188bis TUA e D.M. 59/2023 non importa l’esonero dalla procedura prevista dall’art. 4 della L. 300/1970

Ai fini della compiuta comprensione della Nota ora in esame, emessa dal Ispettorato Nazionale del Lavoro, è necessario, in premessa, rammentare l’ambito di operatività delle disposizioni richiamate.

Da un lato, l’art. 188bis D.lgs. 152/2006 il quale – attuato ad opera del D.M. 59/2003 – disciplina l’adozione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (di seguito, R.E.N.T.R.I.) – una sezione del quale dovrà contenere, tra le altre, l’annotazione dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto.

Dall’altro, l’art. 4 L. 300/1970 il quale, invece, è volto a regolamentare l’utilizzo di impianti audiovisivi o comunque idonei all’esercizio di un’attività di controllo a distanza dei lavoratori da parte dei datori di lavoro.

L’adozione di simili dispositivi, in particolare, può essere attuata solo «per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale» e previo accordo collettivo «stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali» ovvero «nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in piu’ regioni» con le «associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale».

«In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti» in parola possono «essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unita’ produttive dislocate negli ambiti di competenza di piu’ sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro». 

Il comma secondo dell’art. 4 L. 300/1970, però, chiarisce come quanto sinora illustrato non trovi applicazione con riferimento agli «strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze».

Ciò chiarito, all’Ispettorato dal Lavoro è stato richiesto di chiarire se «l’installazione di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli addetti al trasporto di rifiuti pericolosi costituirebbe, sulla scorta della normativa richiamata, un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore interessate determinando, pertanto, l’eventuale equiparazione degli stessi impianti di localizzazione agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e, di conseguenza, la mancata applicazione della procedura di cui all’articolo 4 delle legge 300/1970».

Con Nota identificata al Prot. n. 831 del 28 Gennaio 2026, l’Ispettorato del Lavoro ha dato riscontro negativo al quesito posto – chiarendo come la previsione di cui all’art. 188bis D.lgs. 152/2006 costituisca una «condizione di esercizio dell’attività d’impresa» e che «pertanto si esula dal campo di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 in quanto non sussistono in capo al datore di lavoro le ragioni legittimanti previste dal comma 1, né il sistema GPS può essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa, che può essere svolta anche in assenza del sistema».

Sottolinea, ulteriormente, l’Ispettorato che «la geolocalizzazione deve essere utilizzata esclusivamente per le finalità previste dalla norma speciale. Viceversa, nell’ipotesi in cui le aziende interessate intendano perseguire ulteriori esigenze (esigenze organizzative e produttive, esigenze di tutela del patrimonio aziendale, esigenza di sicurezza sul lavoro) dovranno necessariamente espletare le procedure di garanzia previste dall’art. 4, co. 1, della Legge 300/1970».

Ispettorato del Lavoro, Nota Prot. n. 831 del 28 Gennaio 2026 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 4 della legge 300/1970 per le aziende interessate dal Regolamento che detta la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e dal R.E.N.T.R.I

News Sicurezza – L’Ispettorato del Lavoro fornisce chiarimenti in merito alla decurtazione dei punti dalla c.d. patente a crediti per le ipotesi di accertamento di lavoro “nero”

Occorre, in premessa, ricordare come, a seguito della recente conversione del D.L. 159/2025, avvenuta ad opera della L. 198/2025, siano state apportate talune modifiche alla disciplina della cd. patente a crediti.

In particolare, è ora previsto che per le violazioni tipizzate nei numeri da 21 a 24 dell’Allegato I-bis «la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza» e che per le violazioni di cui ai punti 21 a 23 – enucleate nell’unica previsione di cui al punto 21 – è applicata la cd. maxi sanzione pari a 5 punti per ogni lavoratore, indipendentemente dal numero di giornate di impiego irregolare.

La Legge precisa, inoltre, come tali previsioni siano applicabili ed operative esclusivamente con riguardo agli illeciti commessi a far data dal 1° Gennaio 2026.

Prendendo le mosse dalla modifica normativa richiamata, con propria nota identificata al Prot. n. 609 del 22 Gennaio 2026, l’Ispettorato del Lavoro ha, tra le altre, chiarito come, per le «violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse a far data dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione ed indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004». Non sarà più necessario, quindi, attendere l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione in quanto i verbali ispettivi sono ora da considerarsi quali accertamenti definitivi; ciononostante, in caso di sopravvenute circostanze atte ad incidere sull’efficacia degli stessi (si pensi alle ipotesi di una successiva ordinanza di archiviazione ovvero di impugnazione e/o annullamento della conseguente ordinanza-ingiunzione), i punti già decurtati verranno riassegnati.

In secondo luogo, l’Ispettorato ha sostenuto l’inoperatività, per le violazioni in parola, della disposizione di cui all’art. 27, comma sesto, ultimo periodo D.lgs. 81/2008 – a norma del quale «“se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nel citato allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave”». Ciò in ragione della ratio legis la quale, dettando la decurtazione di 5 crediti “per ciascun lavoratore irregolare”, è evidentemente volta a «potenziare la tutela dei lavoratori contro condotte datoriali abusive», rafforzando «l’efficacia deterrente delle disposizioni in materia di lavoro irregolare, mediante l’adozione di un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello ordinariamente previsto nell’ambito della patente a crediti».

In ultimo, l’Ispettorato ha evidenziato come tanto il Verbale di accertamento di violazione amministrativa quanto quello di prescrizione così come la successiva ordinanza-ingiunzione debbano essere necessariamente corredati dell’avviso per cui «i crediti della patente saranno decurtati secondo quanto previsto dalla relativa disciplina» (nel secondo caso, solo in ipotesi di inadempimento della prescrizione e nell’ultimo, a seguito della definitività dell’ordinanza stessa).

Ispettorato del Lavoro, Nota Prot. n. 609 del 22 Gennaio 2026 avente ad oggetto “Patente a crediti e decurtazioni per lavoro “nero”

News Sicurezza – E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva UE/2023/2668 in materia di protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione all’amianto

E’ entrato in vigore lo scorso 24 Gennaio 2026 il D.lgs. 213 del 31 Dicembre 2025 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 6 del 09 Gennaio u.s. – con il quale, in attuazione della Direttiva UE/2023/2668, a sua volta modificativa della precedente Direttiva n. 2009/148/CE, il legislatore italiano ha provveduto a modificare molteplici disposizioni del cd. Testo Unico Sicurezza al fine di aumentare, in armonia con la disciplina comunitaria, la tutela dei lavoratori contro i rischi connessi dall’esposizione degli stessi all’amianto.

Decreto Legislativo n. 213 del 31 Dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 6 del 09 Gennaio 2026, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”.

News Sicurezza – E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione n. 198/2025 in materia di misure urgenti per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile

E’ entrata in vigore lo scorso 31 Dicembre 2025 la Legge n. 198/2025 a mezzo della quale si è provveduto a convertire, con modificazioni, il D.L. 159/2025 recante “Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198. – Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

Tra le modifiche introdotte con i due provvedimenti citati, meritano di essere segnalati gli artt. 3 – in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, di badge di cantiere e di patente a crediti – 4 – il quale mira al rafforzamento dell’Ispettorato del Lavoro e del contingente extra-organico del Comando dei Carabinieri – e 5 – in materia di prevenzione e formazione.

Legge n. 198 del 29 Dicembre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale al n. 301 del 30 Dicembre 2025 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

Decreto Legge n. 159 del 31 Ottobre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 254 del 31 Ottobre 2025 recante “Decreto convertito, con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198. – Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”. 

News Sicurezza – Durc di congruità ed obbligo di iscrizione alla Cassa Edile per imprese che svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile: la Commissione risponde ad un interpello

La Federazione Nazionale Imprese Elettroniche ed Elettrotecniche (ANIE) ha formulato istanza di interpello nei confronti dell’apposita Commissione istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – domandando a questa se vi sia la possibilità di estendere anche alle imprese che non rientrano nel comparto edile l’obbligo di dotarsi del cd. Durc di congruità.

«In particolare, la Federazione istante chiede se l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili – e il conseguente assoggettamento alle connesse verifiche – ricorra esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, ossia che svolgono in modo prevalente attività riconducibili all’edilizia» e se «la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico».

Nel fornire un riscontro, la Commissione ha, dapprima, chiarito come la verifica di congruità della manodopera sia stata introdotta nel nostro ordinamento al precipuo fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e come il rilascio del relativo Durc sia stato regolato, nei sui aspetti applicativi, dal D.M. 143/2021 ove si fa specifico richiamo agli appalti di lavori in edilizia.

Prosegue la Commissione, affermando come la lettura delle norme inserite nel citato Decreto Ministeriale e, più nello specifico, delle disposizioni di cui all’art. 2 comma 1° e 3 comma 2° non lasci dubbi circa la circostanza per cui «la verifica di congruità è finalizzata a stabilire se, nell’ambito del singolo appalto, la manodopera impiegata dall’appaltatore sul cantiere, per quanto riguarda esclusivamente gli interventi realizzati e che siano configurabili quali rientranti nel settore edile, sia quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire; inoltre, va verificato se vi sia proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati ed i relativi versamenti contributivi, rispetto all’ammontare complessivo dell’opera. Conseguentemente saranno computate, ai fini del calcolo della manodopera verificato dal DURC di congruità, le attività effettivamente svolte nel cantiere edile, ivi comprese quelle complementari o annesse. Tutte le altre attività, quand’anche connesse alla fornitura di opere essenziali al lavoro di cantiere, ma che in esso non si svolgono, devono essere escluse dal calcolo della manodopera computata ai fini del rilascio della certificazione di congruità».

La funzione di verifica che la Cassa Edile e/o Edilcassa sono tenute a svolgere nei termini anzidetti – e che si concentra «sulle opere edili realizzate all’interno dell’appalto, indipendentemente dalla natura giuridica e dalle attività generalmente svolte dalle aziende coinvolte» – è, però, qualcosa di ben diverso dal profilo inerente all’onere di iscrizione alla Cassa che, di converso, «risulta strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata».

Ne deriva che «le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa. Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa».

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per il lavoro delle Politiche Previdenziali, assicurative e per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, Nota Prot. in uscita n. 15013 del 17 Ottobre 2025 recante “Interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004 – rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile”.

News Sicurezza – La delega di funzioni esclude la punibilità del datore di lavoro solo con riguardo a quelle condotte sulle quali questi non può esercitare un controllo capillare

La difesa dell’imputata ricorreva per Cassazione avverso la sentenza di merito che aveva dichiarato la prima colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 112 e 159 D.lgs. 81/2008, nella sua veste di datrice di lavoro.

Nell’atto di impugnazione, in particolare, veniva censurata l’erronea valutazione della prodotta delega di funzioni che l’imputata avrebbe rilasciato in favore del preposto e, conseguentemente, la violazione di legge in ordine alla disposizione di cui all’art. 16 TUSL. Il Giudice avrebbe, infatti, erroneamente ritenuto non operativa la delega, considerando la stessa sprovvista dei necessari requisiti di legge quali il conferimento di idoneo e autonomo potere decisionale in capo al delegato.

Nel dichiarare infondato il motivo di ricorso, la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha, in prima battuta, ricordato, fra le altre, che ai fini dell’effettiva efficacia della delega di funzioni è necessario non solo il conferimento di autonomia gestionale e potere di spesa in capo al delegato ma, anche, che «datore di lavoro non si sia intromesso, o non abbia assunto specifici obblighi di vigilanza proprio sull’operato del delegato e sulle violazioni che risultano oggetto di rimprovero».

Nel caso di specie, infatti, l’imputata aveva assunto su di sé lo specifico ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione così divenendo titolare di uno specifico incarico di vigilanza, in concreto, sulla corretta attuazione delle misure infortunistiche; pertanto, in accordo con la giurisprudenza maggioritaria – a norma della quale «il datore di lavoro può invocare la causa di esclusione della punibilità in forza di delega efficace ove trattasi di azioni o omissioni avvenute sul luogo di lavoro per le quali non poteva esercitare un capillare e quotidiano controllo» – l’esistenza di un documento atto ad attestare il ruolo di RSPP della datrice di lavoro è, di per sé, in grado di escludere l’operatività stessa della delega, indipendentemente dal fatto che questa fosse o meno provvista di tutti i necessari requisiti di legge.

Cass. Pen., Sez. III, 26 Settembre 2025 – Ud. del 05.06.2025 – n. 32030 Pres. V. De Nicola Rel. C. Vergine.

News Sicurezza – Pubblicato il Manuale Operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (PaC)

L’Ispettorato del Lavoro – Direzione centrale innovazione tecnologica e pianificazione strategica ha pubblicato, in data 28 Luglio 2025 la prima versione del Manuale Operativo per la gestione della piattaforma PaC al dichiarato scopo di «fornire una guida completa e dettagliata per l’utilizzo della Piattaforma Patente a Crediti (PaC)».

Nello specifico «Il documento illustra le procedure e le funzionalità disponibili per la gestione della Patente a Crediti, inclusi i requisiti obbligatori e aggiuntivi».

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione centrale innovazione tecnologica e pianificazione strategica, “Manuale Operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (PaC)”

News Sicurezza: Preposto in ambito ferroviario e compatibilità nomina di soggetti assunti da non più di un anno o con contratto di apprendistato: l’INL emana una Circolare congiunta a chiarimento

Con Nota identificata al Prot. n. 6261 del 16 Luglio 2025, l’Ispettorato del Lavoro – Direzione Generale Vigilanza e sicurezza sul lavoro ha pubblicato la Circolare congiunta, adottata di concerto con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, recante chiarimenti in ordine all’individuazione dei soggetti che possono essere incaricati del ruolo di preposto in ambito ferroviario.

In particolare, essendo pervenuti alcuni requisiti circa la «legittimità della scelta organizzativa di imprese operanti in ambito ferroviario, di individuare la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o tra lavoratori in apprendistato», a seguito del confronto tecnico avvenuto con il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro si è concluso che, in assenza di specifici requisiti o incompatibilità dettate dalla normativa di settore, «non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo  12  mesi  di  anzianità  di  servizio  non  abbiano  le  capacità  di  svolgere  il  ruolo  di  preposto  e  neppure  che l’inidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista [..]. Al contrario, l’idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi secondo la previsione dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008».

Al pari, «In riferimento alla possibile interferenza tra gli aspetti contrattuali del personale con rapporto di lavoro di apprendistato “già qualificato” e il ruolo di preposto affidato allo stesso, si rappresenta che nella normativa di  riferimento non si rilevano impedimenti allo svolgimento del ruolo di preposto per il lavoratore con contratto di apprendistato, emergendo piuttosto la questione della titolarità di fatto dei relativi poteri e il possesso della  dovuta esperienza ai fini della corretta individuazione dell’apprendista come preposto». In questi termini, infatti, si è espressa anche la giurisprudenza nelle pronunce, a titolo esemplificativo, nn. 6790 del 15.02.2025 e 12251 del 24.03.2015.

Da quanto premesso, l’Ispettorato deduce che, in sede di attività ispettiva, gli Organi di Vigilanza dovranno verificare, in concreto, caso per casso, «il possesso, non solo formale ma l’effettività delle competenze e dei requisiti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008 per la funzione di preposto, con particolare riguardo alle situazioni in cui siano coinvolti lavoratori con contratto di apprendistato, già qualificati per la mansione, ma che non abbiano terminato il percorso professionalizzante triennale, tenendo anche conto del contesto nel quale il soggetto è chiamato ad operare»

In altri termini: «Il controllo viene effettuato anche per accertare che la formazione del preposto non si sia limitata al mero  adempimento burocratico e formale, ma lo stesso possegga, in concreto, le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie a svolgere il ruolo in  relazione alla specifica attività lavorativa, ad esempio, acquisendo sommarie informazioni testimoniali dallo stesso soggetto formalmente incaricato come preposto, dai lavoratori e dai loro rappresentanti».

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione Generale Vigilanza e sicurezza sul lavoro, Nota n. 6261 del 16 Luglio 2025 avente ad oggetto «Trasmissione circolare congiunta INL-Conferenza delle Regioni e delle province autonome».

Circolare congiunta avente ad oggetto «Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto».

News Sicurezza – Patente a crediti e incremento del punteggio iniziale: l’Ispettorato del Lavoro fornisce chiarimenti in ordine al riconoscimento dei crediti aggiuntivi

Con propria Nota identificata al Prot. n. 288 del 15 Luglio 2025, l’Ispettorato del Lavoro ha fornito indicazioni in ordine alle modalità di riconoscimento alle aziende di crediti ulteriori (fino ad un massimo di 100 punti) in presenza delle seguenti condizioni: determinata anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001, asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme alla normativa, possesso della certificazione SOA di classifica I o II, consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.

Infine, l’INL ha chiarito le modalità di rettifica dei crediti aggiuntivi o di sottrazione degli stessi, nel caso in cui, in sede di controllo, ne dovesse emergere la loro insussistenza.

Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nota n. 288 del 15 Luglio avente ad oggetto «Riconoscimento crediti aggiuntivi».

News Sicurezza – L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce ulteriori chiarimenti in ordine all’art. 65 D.lgs. 81/2008 in materia di locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei

Facendo seguito a propria precedente Nota identificata al Prot. n. 811 del 29 Gennaio 2025, l’Ispettorato del Lavoro ha emanato una nuova comunicazione atta a fornire ulteriori precisazioni e indicazioni operative con riguardo al regime dei controlli in tal materia.

In particolare, dopo aver chiarito che la definizione di locale interrato e/o seminterrato deve essere mutuata dai regolamenti edilizi vigenti su un dato territorio, l’Ente ha precisato come la comunicazione in deroga debba essere indirizzata primariamente all’Ufficio “Processo Servizi all’Utenza” il quale è chiamato ad un controllo meramente formale circa la presentazione della domanda. In caso di incompletezza, quest’ultimo potrà, entro trenta giorni, avanzare richiesta di integrazione documentale, imponendo le tempistiche di trasmissione e, contemporaneamente, interdicendo l’utilizzo dei locali.

Indipendentemente dall’avvenuto riscontro o meno da parte del datore di lavoro a suddetta richiesta di integrazione, la totalità delle domande dovrà essere, poi, trasmessa dall’Ufficio “Processo Servizi all’Utenza” a quello “Processo Vigilanza tecnica.

Infine, nella predetta nota, l’INL detta le conseguenze penali derivanti dall’avvenuto riscontro di precise violazioni qual la non veridicità delle dichiarazioni e/o delle asseverazioni tecniche, il mancato rispetto di taluni specifici requisiti imposti dal D.lgs. 81/2008 e l’utilizzo di locali interrati o seminterrati prima dei trenta giorni dalla trasmissione della domanda o dalla richiesta di informazioni.

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione Generale Vigilanza e sicurezza sul lavoro, Nota n. 5945 del 08 Luglio 2025 avente ad oggetto «Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, co 1, lett. e, legge n. 203/2024. Controlli».