News Sicurezza – Durc di congruità ed obbligo di iscrizione alla Cassa Edile per imprese che svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile: la Commissione risponde ad un interpello

La Federazione Nazionale Imprese Elettroniche ed Elettrotecniche (ANIE) ha formulato istanza di interpello nei confronti dell’apposita Commissione istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – domandando a questa se vi sia la possibilità di estendere anche alle imprese che non rientrano nel comparto edile l’obbligo di dotarsi del cd. Durc di congruità.

«In particolare, la Federazione istante chiede se l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili – e il conseguente assoggettamento alle connesse verifiche – ricorra esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, ossia che svolgono in modo prevalente attività riconducibili all’edilizia» e se «la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico».

Nel fornire un riscontro, la Commissione ha, dapprima, chiarito come la verifica di congruità della manodopera sia stata introdotta nel nostro ordinamento al precipuo fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e come il rilascio del relativo Durc sia stato regolato, nei sui aspetti applicativi, dal D.M. 143/2021 ove si fa specifico richiamo agli appalti di lavori in edilizia.

Prosegue la Commissione, affermando come la lettura delle norme inserite nel citato Decreto Ministeriale e, più nello specifico, delle disposizioni di cui all’art. 2 comma 1° e 3 comma 2° non lasci dubbi circa la circostanza per cui «la verifica di congruità è finalizzata a stabilire se, nell’ambito del singolo appalto, la manodopera impiegata dall’appaltatore sul cantiere, per quanto riguarda esclusivamente gli interventi realizzati e che siano configurabili quali rientranti nel settore edile, sia quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire; inoltre, va verificato se vi sia proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati ed i relativi versamenti contributivi, rispetto all’ammontare complessivo dell’opera. Conseguentemente saranno computate, ai fini del calcolo della manodopera verificato dal DURC di congruità, le attività effettivamente svolte nel cantiere edile, ivi comprese quelle complementari o annesse. Tutte le altre attività, quand’anche connesse alla fornitura di opere essenziali al lavoro di cantiere, ma che in esso non si svolgono, devono essere escluse dal calcolo della manodopera computata ai fini del rilascio della certificazione di congruità».

La funzione di verifica che la Cassa Edile e/o Edilcassa sono tenute a svolgere nei termini anzidetti – e che si concentra «sulle opere edili realizzate all’interno dell’appalto, indipendentemente dalla natura giuridica e dalle attività generalmente svolte dalle aziende coinvolte» – è, però, qualcosa di ben diverso dal profilo inerente all’onere di iscrizione alla Cassa che, di converso, «risulta strettamente legata all’attività prevalentemente svolta dall’impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata».

Ne deriva che «le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell’ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa. Invece, per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa».

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per il lavoro delle Politiche Previdenziali, assicurative e per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, Nota Prot. in uscita n. 15013 del 17 Ottobre 2025 recante “Interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004 – rilascio del DURC di congruità alle imprese non rientranti nel comparto edile”.