La difesa dell’imputata ricorreva per Cassazione avverso la sentenza di merito che aveva dichiarato la prima colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 112 e 159 D.lgs. 81/2008, nella sua veste di datrice di lavoro.
Nell’atto di impugnazione, in particolare, veniva censurata l’erronea valutazione della prodotta delega di funzioni che l’imputata avrebbe rilasciato in favore del preposto e, conseguentemente, la violazione di legge in ordine alla disposizione di cui all’art. 16 TUSL. Il Giudice avrebbe, infatti, erroneamente ritenuto non operativa la delega, considerando la stessa sprovvista dei necessari requisiti di legge quali il conferimento di idoneo e autonomo potere decisionale in capo al delegato.
Nel dichiarare infondato il motivo di ricorso, la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha, in prima battuta, ricordato, fra le altre, che ai fini dell’effettiva efficacia della delega di funzioni è necessario non solo il conferimento di autonomia gestionale e potere di spesa in capo al delegato ma, anche, che «datore di lavoro non si sia intromesso, o non abbia assunto specifici obblighi di vigilanza proprio sull’operato del delegato e sulle violazioni che risultano oggetto di rimprovero».
Nel caso di specie, infatti, l’imputata aveva assunto su di sé lo specifico ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione così divenendo titolare di uno specifico incarico di vigilanza, in concreto, sulla corretta attuazione delle misure infortunistiche; pertanto, in accordo con la giurisprudenza maggioritaria – a norma della quale «il datore di lavoro può invocare la causa di esclusione della punibilità in forza di delega efficace ove trattasi di azioni o omissioni avvenute sul luogo di lavoro per le quali non poteva esercitare un capillare e quotidiano controllo» – l’esistenza di un documento atto ad attestare il ruolo di RSPP della datrice di lavoro è, di per sé, in grado di escludere l’operatività stessa della delega, indipendentemente dal fatto che questa fosse o meno provvista di tutti i necessari requisiti di legge.
Cass. Pen., Sez. III, 26 Settembre 2025 – Ud. del 05.06.2025 – n. 32030 Pres. V. De Nicola Rel. C. Vergine.