Nella pronuncia impugnata, il ricorrente era stato condannato per la contravvenzione prevista e punita dall’art. 256 comma 2° D.lgs. 152/2006 per aver, quale Socio accomandatario di una Società, depositato rifiuti in modo incontrollato.
Per quanto qui di interesse, in sede di memoria difensiva, la difesa dell’imputato aveva chiesto, in subordine alle altre istanze formulate in ricorso, che l’Ill.ma Corte di Cassazione annullasse la «sentenza impugnata perché a seguito della novità normativa di cui al d.l. 116/2025 il fatto contestato non costituisce più reato, prevedendo il nuovo testo dell’art. 256 d.lgs 152/2006 delitti e non più contravvenzioni».
La Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha, nella pronuncia in commento, dichiarato infondata la questione avanzata in considerazione della circostanza per cui «il recente d.l., entrato in vigore il 9/8/2025 8 conv. in l. n. 247/2025, che ha modificato molte delle norme di cui al d.lgs 152/2006, ha previsto nel nuovo testo dell’art. 255, la contravvenzione di abbandono di rifiuti non pericolosi – che nei casi particolari di cui all’art. 255-bis si connota quale ipotesi delittuosa – e nel nuovo art. 255-ter il delitto di abbandono di rifiuti pericolosi, con un trattamento sanzionatorio che prevede anche ipotesi aggravate. Risulta, quindi, evidente che non può essere invocata l’abrogatio criminis in relazione alla condotta posta in essere dal ricorrente, in quanto le modifiche in questione hanno solo diversificato le condotte a seconda dell’oggetto, mantenendone la rilevanza penale, e previsto pene più severe e nuove ipotesi delittuose».
Cass. Pen., Sez. III, 14 Novembre 2025 – Ud. del 08.10.2025 – n. 37187 Pres. G. Liberati Rel. A. Di Stasi.