News Ambiente – End of Weste terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica: il Ministero risponde ad una richiesta di chiarimenti del Comune di Cerro Tanaro, Provincia di Asti

Con proprio interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 33507 del 21 Febbraio 2025, il Comune di Cerro Tanaro ha, in prima battuta, dato atto dell’avvenuta emissione da parte della Regione di linee guida sull’applicabilità del D.M. 127/2024 – a parere dello scrivente del tutto errata e in contrasto con gli orientamenti già espressi dal Dicastero ora interrogato.

A tacere della previsione per cui le autorizzazioni “caso per caso” già rilasciate in costanza della previgente disciplina vengono ritenute dalla Regione valide sino alla data di loro rinnovo, riesame o di richiesta di modifica sostanziale da parte del produttore di aggregati recuperati, critica lo scrivente come il Dirigente abbia ritenuto possibile la cessazione delle qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo prodotte in siti di bonifica ogniqualvolta il materiale in uscita rispetti i limiti stabiliti dalla Tabella 1, Allegato V alla Parte IV, Titolo V D.lgs. 152/2006 in relazione alla specifica destinazione d’uso. Ciò, infatti, si porrebbe in aperto contrasto con quanto affermato dal Ministero dell’Ambiente in risposta ad un interpello della Provincia di Novara ove, contrariamente, si era ritenuta possibile la cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica solo ed esclusivamente nei casi in cui i materiali risultati dal trattamento dei terreni presentassero concentrazioni di soglie di contaminazione conformi a quelli previsti per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Sotto altro profilo, il Comune di Cerro Tanaro ritiene che la previsione regionale – per cui, in caso di sole lavorazioni meccaniche, non sia possibile sottoporre a trattamento terre provenienti da siti di bonifica, compresi rifiuti interrati e riporti, che presentino in entrata soglie di contaminazione superiori ai limiti previsti dalla colonna B della già richiamata Tabella – debba essere estesa anche alle terre e rocce da scavo che, in entrata, rientrino nei limiti di cui alla colonna B in quanto «da una fase di solo trattamento meccanico volta alla riduzione volumetrica del materiale, le concentrazioni che ne derivano tendono generalmente ad incrementarsi per l’effetto dell’aumento delle frazioni fini e, quindi, delle superfici di contatto (ovviamente allorquando il materiale recuperato fosse sottoposto a test di cessione)».

In ultimo, la nota regionale Prot. 8991 del 21.01.2025, ammetterebbe «la possibilità di poter miscelare più cumuli di 3000 mc/ciascuno non appena dagli stessi vengano prelevati ed esaminati i campioni di ogni singolo lotto di aggregato prodotto».

In considerazione di quanto sopra, l’interpellante ha rivolto al Ministero le seguenti richieste:

«a) se sia corretto e cautelativo per la qualifica di EoW che le terre e rocce da scavo provenienti da

siti di bonifica, i rifiuti interrati, i riporti, etc., sottoposti a solo trattamento meccanico, possano indifferentemente rispettare in uscita i limiti di cui alla tabella 1, allegato 5, Parte Quinta [Quarta], titolo V del d.lgs. n. 152/06 in base alla loro specifica destinazione d’uso;

  1. b) se le terre e rocce da scavo sub a) debbano rispettare anche (e non solo) i criteri e i limiti fissati dal Dm 127/2024 per le terre e rocce da scavo non provenienti da siti di bonifica;
  2. c) se siano sufficienti lavorazioni meccaniche di trito vagliatura per ricondurre nella colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152/2006 le terre e rocce da scavo provenienti da siti di bonifica i cui limiti in entrata rientrano nella colonna B (sito ad uso commerciale e industriale);
  3. d) quali debbano essere i “tempi di attesa” strettamente necessari prima di poter miscelare cumuli omogenei di aggregato recuperato ≤ 3.000 mc/cadauno;
  4. e) se le autorizzazioni ex art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 già rilasciate in assenza di parere vincolante di Arpa possano legittimamente continuare ad operare sino al loro rinnovo/riesame, oppure sino alla richiesta di una modifica sostanziale, oppure ancora sino a quando il produttore degli aggregati recuperati su base volontaria deciderà di sua iniziativa di sottoporre la sua autorizzazione ad una ulteriore valutazione della Provincia/Città Metropolitana di Torino;
  5. f) se è possibile che taluni rifiuti che possono essere recuperati in regime agevolato ai fini di un loro utilizzo in discarica come opere di ingegneria (piste interne, copertura giornaliera, etc…) secondo i dettami prescrittivi e vincolanti di cui al Dm 05/02/1998 e s.m.i., tra cui il test di cessione di cui all’allegato 3, e che non assumono neppure la qualifica di materia prima seconda, possano, per contro, essere comunque definiti EoW, seppur con destinazione specifica e in assenza del richiamato test di eluizione, posto che, come ricordato nel citato interpello novarese “(…) in linea generale, non è possibile considerare come materia prima una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d’uso del sito in cui deve essere utilizzata”».

Con propria nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 204986 del 03 Novembre 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha riscontrato gli interrogativi posti come di seguito.

Il preliminare punto di partenza è stato fissato nella delimitazione del campo di applicazione del D.M. 127/2024 il quale, esclusivamente con riguardo alla sua sfera di operatività, detta, tra gli altri, anche limiti specifici che l’aggregato recuperato deve possedere al fine di poter essere impiegato in uno dei nove scopi specifici regolamentati dalla normativa in parola.

Qualora, invece, le operazioni di recupero volte alla cessazione della qualifica di rifiuto riguardino, in tutto o in parte, rifiuti (per l’appunto) diversi da quelli previsti dal D.M. 127/2024 ovvero rifiuti che, benchè ammessi, siano però destinati a scopi specifici diversi da quelli ivi previsti, le stesse «sono soggette al rilascio ovvero al rinnovo di autorizzazioni “caso per caso” ai sensi del comma 3 dell’articolo 184-ter del D.Lgs. n.152 del 2006».

Ciò detto, rispetto all’interrogativo posto sub a), il Ministero ha sottolineato come, da un lato, le terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati sottoposti a bonifica e i rifiuti interrati siano espressamente esclusi dal campo di applicazione del Regolamento in parola e, dall’altro, come il materiale di risulta possa, invece, essere impiegato per la produzione di aggregato recuperato nella misura in cui non provenga da siti contaminati sottoposti a bonifica e sia classificato come rifiuto con codice EER tra quelli ammessi da Decreto Ministeriale.

Ne deriva, ulteriormente, che, ad eccezione di tale ultima evenienza, la cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo menzionate nell’istanza segue lo svolgimento di operazioni di recupero (tra cui anche di tipo meccanico) «disciplinate dalle prerogative esclusive delle singole autorità competenti regionali nell’ambito dell’iter autorizzativo con valutazioni specifiche puntuali volte a garantire elevati livelli di tutela dell’ambiente e della salute umana, come richiesto dalla normativa all’esito dei preliminari pareri obbligatori garantiti dalle agenzie regionali competenti».

In risposta ai quesiti di cui al punto b) e c), poi, il Ministero ha affermato come indubbiamente, nello svolgimento di suddette valutazioni, le Amministrazioni competenti possano far riferimento al D.M. 28 giugno 2024, n. 127 come valido documento tecnico, e come le stesse debbano, necessariamente, «tener conto, nell’ambito della procedura autorizzativa, delle concentrazioni di inquinanti rilevate nelle matrici ambientali ai fini dell’individuazione delle lavorazioni idonee al raggiungimento dello scopo».

Con riguardo al punto d), in sostanziale accordo con quanto già detto, il Ministero – premettendo come il D.M. 127/2024 ponga un divieto di miscelazione dell’aggregato recuperato prodotto durante la fase di verifica di conformità dello stesso, pur tacendo di analogo divieto in un momento successivo all’avvenuta verifica – ha ribadito come «Nell’ipotesi di autorizzazione “caso per caso”, fermo restando che il D.M. 28 giugno 2024, n. 127 può rappresentare comunque un riferimento tecnico, le specifiche condizioni per la gestione dei lotti devono essere individuate dall’autorità competente al rilascio dell’atto autorizzativo. In linea generale, si sottolinea che un’eventuale miscelazione di più lotti dovrebbe, in ogni caso, avvenire solo tra materiali per i quali sia stata già verificata la cessazione della qualifica di rifiuto e per i quali sia previsto il medesimo scopo specifico, in modo da garantire che anche il prodotto ottenuto dalla miscelazione dei lotti rspetti i requisiti prestazionali e ambientali fissati per tale utilizzo».

Per quel che concerne il quesito sub e), il Dicastero interrogato ha chiarito come – mentre ai sensi del D.M. 127/2024 vi è onere di aggiornamento delle comunicazioni e/o Autorizzazioni già esistenti generalizzato e che grava su tutti gli operatori  in modo incondizionato – «le Autorizzazioni “caso per caso”, rilasciate ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 3, che non rientrano nell’ambito di applicazione del D.M. 28 giugno 2024, n. 127, in quanto non riguardano rifiuti oggetto del regolamento medesimo, ancorché conducano alla produzione di un aggregato recuperato, e che risultano rilasciate in data antecedente all’intervento normativo che ha introdotto al medesimo comma il “parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente” nel procedimento autorizzatorio [..] restano valide sino a loro scadenza in funzione della quale dovranno procedere al rinnovo salvi i casi di riesame», trovando, in tali ipotesi, applicazione il principio del tempus regit actum.

In ultimo, «con riferimento al quesito di cui alla lettera f), relativo all’utilizzo di rifiuti in discarica ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 per scopi ingegneristici» il Ministero ha evidenziato che « la cessazione della qualifica di rifiuto si concretizza solo se sono integralmente rispettate le condizioni dell’articolo 184-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006. Negli altri casi l’operazione si configura come ordinaria attività di recupero e non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina relativa all’End of Waste»

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota Prot. Mase in uscita n. 204986 del 03 Novembre 2025 avente ad oggetto “Interpello ex articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti in materia di cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso” per alcune tipologie di terre e rocce da scavo non ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127.”