News Ambiente – Produzione di aggregato recuperato e autorizzzione alla mescolatura dei rifiuti nella fase di messa in riserva: il Ministero dell’Ambiente risponde ad un interpello della Provincia di Campobasso

Con proprio atto di interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 91577 del 14 Maggio 2025, la Provincia di Campobasso ha richiesto al Ministero di chiarire se sia possibile «rilasciare autorizzazioni alla mescolatura dei rifiuti da impiegare per la produzione di aggregato recuperato secondo le procedure previste dal DM 127/24 evidenziando l’esigenza dei produttori ad effettuare tale mescolatura nella fase di messa in riserva R13, con specifico riferimento sia titolo III-bis della parte II o del Titolo I, Capo IV della parte IV del D.Lgs. 152/06». Nello specifico, lo scrivente ha rappresentato il seguente dubbio interpretativo; premesso che il D.M. 127/2024 detta, in via esclusiva, la tipologia di rifiuti utilizzabili per la produzione di aggregato recuperato e evidenziato ulteriormente come, per le procedure autorizzative di cui al Titolo IIIbis della Parte Seconda o di cui al Titolo I, Capo IV, Parte IV D.lgs. 152/2006, la miscelazione a tal fine di rifiuti con altri aventi CER differente in fase di messa in riserva richieda necessariamente la previa autorizzazione dell’impianto all’operazione di recupero R12, con conseguente produzione di rifiuti appartenenti al capitolo 19, la Provincia di Campobasso ha ritenuto che tale situazione determini l’impraticabilità della miscelatura dei rifiuti e, per l’effetto, l’impossibilità di assoggettamento alle operazioni di recupero R12 per i rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione in quanto nel relativo elenco non è previsto alcun rifiuto con tale codice EER.

«Alla luce di quanto innanzi evidenziato, sembrerebbe che, nella produzione di aggregato recuperato non possono essere autorizzate operazioni di mescolatura di rifiuti (R12) provenienti dalle attività di costruzione e demolizione pertanto ognuno di tale rifiuto deve essere tenuto obbligatoriamente in messa in riserva (R13) in area esclusivamente dedicata. Altresì si evidenzia che al momento dell’effettuazione delle successive operazioni di recupero (R5) per l’ottenimento dell’aggregato recuperato necessita comunque mescolare i rifiuti impiegati».

Di converso, simile inconveniente non verrebbe a realizzarsi nelle ipotesi di attività di produzione di aggregato recuperato autorizzate con procedura semplificata ai sensi dell’art. 216 D.lgs. 152/2006; in tali casi, infatti, trovano applicazione le norme tecniche di cui all’Allegato 5 del D.M. 05.02.1998 ove si prevede espressamente che «la messa in riserva deve essere organizzata in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dallo stesso DM. Pertanto in tali attività rimane consentita la mescolatura dei rifiuti secondo dette tipologie di rifiuti ( fermo restando l’eliminazione dei CER esclusi dal DM 127/24) individuate dallo stesso DM 5.2.98».

Con nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 190633 del 15 Ottobre 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche ha avversato le considerazioni dell’interpellante ritenendo che la normativa vigente ammetta che «l’operazione di recupero finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024 possa pertanto includere la miscelazione dei rifiuti ammessi, nei termini sopra esposti, senza che ciò comporti la necessità di una specifica autorizzazione all’operazione R12 né di una nuova classificazione del rifiuto».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota Prot. Mase in uscita n. 190633 del 15 Ottobre 2025 avente ad oggetto “Interpello ambientale ex art. 3-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006 in ordine all’operazione di miscelazione dei rifiuti nell’ambito del regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di rifiuti di origine minerale di cui al decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127”