Tra le modifiche introdotte rispetto al Testo Unico Ambientale meritano di essere segnalate:
– l’aggiunta del comma 19ter dell’art. 212 D.lgs. 152/2006 il quale, pertanto, alla data odierna, prevede che le imprese che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, senza previa e regolare iscrizione all’Albo e e che commettano, nell’ambito dell’attività di trasporto, una delle violazioni di cui al Titolo VI della Parte IV del Testo Unico Ambientale (quali a titolo esemplificativo abbandono di rifiuti, gestione non autorizzata di rifiuti, combustione illecita di rifiuti, bonifica dei siti, violazioni degli obblighi di comunicazione dei registri obbligatori e dei formulari, spedizione illecita di rifiuti, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) siano punite, oltre che con le sanzioni dettate per il reato di cui all’art. 256, anche con quelle stabilite per la specifica violazione commessa e con la sanzione accessoria della sospensione dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla
legge 6 giugno 1974, n. 298 da quindici giorni a due mesi;
– la modifica dell’art. 255 D.lgs. 152/2006 – che, alla data odierna, disciplina esclusivamente le ipotesi di abbandono di rifiuti non pericolosi – e l’aggiunta delle nuove previsioni di cui agli artt. 255bis e 255ter D.lgs. 152/2006 inerenti rispettivamente alle ipotesi di abbandono di rifiuti in casi particolari e alle ipotesi di abbandono di rifiuti pericolosi;
– la modifica dell’art. 256 D.lgs. 152/2006. In particolare: sono state inasprite le pene della contravvenzione di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi mentre, qualora la condotta venga posta in essere in relazione a rifiuti pericolosi, essa diviene un delitto (comma 1); il reato di abbandono, deposito incontrollato e immissione di rifiuti in acque superficiali e sotterranee da parte del soggetto “professionale” è stato abrogato ma la relativa previsione è oggi contenuta nell’art. 255 comma 1.1. e 255ter comma 1 (comma 2); il reato di discarica abusiva è divenuto un delitto e sono stati previsti degli aggravamenti di pena e sanzioni accessorie (comma 3, 3bis, 3ter); sono state rimodulate le sanzioni previste per le fattispecie contravvenzionali (rimaste tali) di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni e miscelazione illecita di rifiuti (comma 4 e 5);
– la modifica dell’art. 258 D.lgs. 152/2006 in materia di violazione degli obblighi di comunicazione e tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. Nel dettaglio: è stata aggravata l’entità della sanzione amministrativa per il caso di tenuta del registro incompleta con riguardo ai rifiuti non pericolosi e sono state previste sanzioni accessorie (comma 2 e 2bis); inoltre, è stata aggravata la pena per il caso di trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario e sono state previste sanzioni accessorie (comma 4 e 4bis);
– la modifica della rubrica dell’art. 259 che, alla data odierna, disciplina l’ipotesi delittuosa – e non più contravvenzionale – di spedizione illegale di rifiuti;
– l’aggiunta degli artt. 259bis e 259ter che prevedono rispettivamente l’aggravante dell’esercizio dell’attività di impresa e l’attenuante in caso di comportamento colposo.
Ulteriori modificazioni hanno riguardato:
- il Codice Penale – con l’esclusione dell’operatività del 131bis (speciale tenuità del fatto) qualora si proceda «per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» nonché con la previsone di un’aggravante ad effetto speciale per i reati di cui agli artt. 452sexies e 452quaterdecies e di pene accessorie per le ipotesi di condanna per i cd. ecoreati;
- il Codice di Procedura Penale che, pertanto, ad oggi ammette la possibilità di arresto in flagranza differito anche nei casi in cui si stia procedendo per i reati di cui agli artt. «452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale e nei casi di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
- la L. 146/2006 che, ad oggi, ammette la possibilità di operazioni sotto copertura anche nei casi in cui sia necessario «acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli [..] 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-quaterdecies, [..] nonché in ordine ai delitti previsti dagli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, [..]»;
- al D.lgs. 159/2011 in materia di misure di prevenzione;
- al D.lgs. 231/2001 inerente alla responsabilità amministrativa da reato degli enti. In particolare: a) Sono state inasprite le pene in caso di commissione dei seguenti reati presupposto: 452bis (inquinamento ambientale), 452quater (disastro ambientale), 452sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), 452octies (Reati aggravati dall’associazione a delinquere), 452quaterdecies (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) c.p. e 256 comma 1° e 3° (Gestione non autorizzata di rifiuti commessa dal soggetto non professionale e discarica abusiva) e 259 (Spedizione illegale di rifiuti) D.lgs. 152/2006; b) E’ stato esteso il catalogo dei reati presupposto, ricomprendendo le nuove fattispecie di reato: 452septies (impedimento del controllo), 452terdecies (omessa bonifica) c.p. e 255bis (Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari), 255ter (Abbandono di rifiuti pericolosi), 256 commi 1bis, 3bis, 5 e 6 (Gestione non autorizzata di rifiuti commessa dal soggetto non professionale in casi particolari, discarica abusiva in casi particolari, violazione del divieto di miscelazione e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione di legge), 256bis (combustione illecita di rifiuti) e 259ter (Delitti colposi di abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari, abbandono di rifiuti pericolosi, gestione non autorizzata di rifiuti e spedizione illegale) D.lgs. 152/2006.
Legge n. 147 del 03 Ottobre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale al n. 233 del 07 Ottobre 2025, avente ad oggetto «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 166, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi».