Con Nota identificata al Prot. n. 6261 del 16 Luglio 2025, l’Ispettorato del Lavoro – Direzione Generale Vigilanza e sicurezza sul lavoro ha pubblicato la Circolare congiunta, adottata di concerto con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, recante chiarimenti in ordine all’individuazione dei soggetti che possono essere incaricati del ruolo di preposto in ambito ferroviario.
In particolare, essendo pervenuti alcuni requisiti circa la «legittimità della scelta organizzativa di imprese operanti in ambito ferroviario, di individuare la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) e/o tra lavoratori in apprendistato», a seguito del confronto tecnico avvenuto con il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro si è concluso che, in assenza di specifici requisiti o incompatibilità dettate dalla normativa di settore, «non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l’inidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista [..]. Al contrario, l’idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi secondo la previsione dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008».
Al pari, «In riferimento alla possibile interferenza tra gli aspetti contrattuali del personale con rapporto di lavoro di apprendistato “già qualificato” e il ruolo di preposto affidato allo stesso, si rappresenta che nella normativa di riferimento non si rilevano impedimenti allo svolgimento del ruolo di preposto per il lavoratore con contratto di apprendistato, emergendo piuttosto la questione della titolarità di fatto dei relativi poteri e il possesso della dovuta esperienza ai fini della corretta individuazione dell’apprendista come preposto». In questi termini, infatti, si è espressa anche la giurisprudenza nelle pronunce, a titolo esemplificativo, nn. 6790 del 15.02.2025 e 12251 del 24.03.2015.
Da quanto premesso, l’Ispettorato deduce che, in sede di attività ispettiva, gli Organi di Vigilanza dovranno verificare, in concreto, caso per casso, «il possesso, non solo formale ma l’effettività delle competenze e dei requisiti necessari per adempiere agli obblighi previsti dall’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008 per la funzione di preposto, con particolare riguardo alle situazioni in cui siano coinvolti lavoratori con contratto di apprendistato, già qualificati per la mansione, ma che non abbiano terminato il percorso professionalizzante triennale, tenendo anche conto del contesto nel quale il soggetto è chiamato ad operare»
In altri termini: «Il controllo viene effettuato anche per accertare che la formazione del preposto non si sia limitata al mero adempimento burocratico e formale, ma lo stesso possegga, in concreto, le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie a svolgere il ruolo in relazione alla specifica attività lavorativa, ad esempio, acquisendo sommarie informazioni testimoniali dallo stesso soggetto formalmente incaricato come preposto, dai lavoratori e dai loro rappresentanti».
Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione Generale Vigilanza e sicurezza sul lavoro, Nota n. 6261 del 16 Luglio 2025 avente ad oggetto «Trasmissione circolare congiunta INL-Conferenza delle Regioni e delle province autonome».
Circolare congiunta avente ad oggetto «Possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto».