Facendo seguito a propria precedente Nota identificata al Prot. n. 811 del 29 Gennaio 2025, l’Ispettorato del Lavoro ha emanato una nuova comunicazione atta a fornire ulteriori precisazioni e indicazioni operative con riguardo al regime dei controlli in tal materia.
In particolare, dopo aver chiarito che la definizione di locale interrato e/o seminterrato deve essere mutuata dai regolamenti edilizi vigenti su un dato territorio, l’Ente ha precisato come la comunicazione in deroga debba essere indirizzata primariamente all’Ufficio “Processo Servizi all’Utenza” il quale è chiamato ad un controllo meramente formale circa la presentazione della domanda. In caso di incompletezza, quest’ultimo potrà, entro trenta giorni, avanzare richiesta di integrazione documentale, imponendo le tempistiche di trasmissione e, contemporaneamente, interdicendo l’utilizzo dei locali.
Indipendentemente dall’avvenuto riscontro o meno da parte del datore di lavoro a suddetta richiesta di integrazione, la totalità delle domande dovrà essere, poi, trasmessa dall’Ufficio “Processo Servizi all’Utenza” a quello “Processo Vigilanza tecnica.
Infine, nella predetta nota, l’INL detta le conseguenze penali derivanti dall’avvenuto riscontro di precise violazioni qual la non veridicità delle dichiarazioni e/o delle asseverazioni tecniche, il mancato rispetto di taluni specifici requisiti imposti dal D.lgs. 81/2008 e l’utilizzo di locali interrati o seminterrati prima dei trenta giorni dalla trasmissione della domanda o dalla richiesta di informazioni.
Ispettorato Nazionale del Lavoro – Direzione Generale Vigilanza e sicurezza sul lavoro, Nota n. 5945 del 08 Luglio 2025 avente ad oggetto «Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, co 1, lett. e, legge n. 203/2024. Controlli».