Dopo aver sinteticamente rammentato la normativa e la giurisprudenza vigente in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità di fatto, la Suprema Corte di Cassazione ha, nel caso di specie, chiarito come, seppur non sussistano, dal punto di vista legislativo e interpretativo, ostacoli all’applicazione dell’art. 131bis c.p. alle ipotesi contravvenzionali di cui al Testo Unico Sicurezza, anche nei casi in cui sia stata attivata la procedura estintiva di cui agli artt. 20 e ss. D.lgs. 748/1994, sotto il profilo pratico, tale soluzione potrebbe importare un’evidente stortura del sistema: il soggetto, infatti, che, ammesso all’adempimento delle prescrizioni, ometta di pagare la somma pecuniaria dovuta, potrebbe comunque ottenere una sentenza di assoluzione per non punibilità.
La Terza Sezione ha, pertanto, concluso affermando come: «in materia di contravvenzioni punite dal d. lgs. 81/2008, la causa di non punibilità di cui all’articolo 131-bis cod. pen. può trovare applicazione in casi assolutamente limitati in cui la procedura estintiva stabilita dagli articoli 20 e seguenti del d. lgs. n. 758/1994 sarebbe teoricamente applicabile ma non è stata attivata per cause non riconducibili all’imputato, ovvero ai casi in cui, anche alla luce della «condotta susseguente al fatto», sulla base di un esame ex post, l’«offesa» risulti di speciale tenuità.
Al di fuori di tali angusti confini si colloca sicuramente il caso, previsto nel presente procedimento, di mancato pagamento della sanzione pecuniaria dopo l’ottemperanza alle prescrizioni, dovendo tale omissione essere valutata negativamente come condotta susseguente al reato»
Cass. Pen., Sez. III, 23 Luglio 2015 – Ud. del 10.06.2025 – n. 26974 Pres. G. Sarno Rel. A. Galanti.