Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di merito impugnata ritenendo la stessa in piena coerenza con gli approdi giurisprudenziali già da tempo mutuati in ambito di responsabilità amministrativa da reato degli enti.
In particolare, la Quarta Sezione, richiamando un proprio precedente dello scorso anno, ha ribadito come, al fine di evitare un’indebita estensione dell’ambito di operatività della normativa di settore a qualunque ipotesi di mancata adozione di una misura di prevenzione, l’esiguità dell’interesse o del vantaggio dell’ente, in un contesto di tendenziale rispetto della disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, può valere ad escludere la responsabililtà dell’ente per difetto del requisito della “colpa di organizzazione”, sotto il profilo della non prevedibilità per questo della regola cautelare ex post risultata trascurata. Ciò, però, chiarisce la Corte, esclusivamente allorquando la violazione non concerna un’area di rischio di rilievo poiché, in caso contrario, non può validamente sostenersi l’assenza di colpa rispetto alla mancata adozione di una misura cautelare essenziale per il buon funzionamento del sistema di sicurezza aziendale.
Così nel caso di specie ove, pur a fronte di un risparmio di spesa (derivato dalla mancata adozione del presidio di sicurezza che aveva consentito il verificarsi del sinistro) pari ad € 1.860,00, fuor di dubbio esiguo rispetto all’ammontare degli investimenti operati dall’azienda in ambito antifortunistico, è stata, comunque, dichiarata la responsabilità dell’ente alla luce della rilevanza – rispetto all’attività aziendale – del settore ove si era verificata la violazione nonché del ritenuto accertato agire dell’ente nel preminente interesse della produzione in luogo di quello afferente alla sicurezza dei lavoratori. Ciò, in particolare, era stato dedotto da una serie di elementi ulteriori al mero risparmio derivante dalla mancata adozione del presidio di sicurezza quali la politica antinfortunistica carente, la riduzione dei costi di consulenza per l’aggiornamento del modello nonché di formazione e addestramento dei lavoratori.
Cass. Pen., Sez. IV, 15 Settembre 2022 – Ud. del 30.06.2022 – n. 33976 Pres. P. Piccialli Rel. M. Bruno.