News Ambiente – In materia di illeciti amministrativi permanenti, la permenanza si intende cessata alla data di accertamento della violazione

Con autonomo motivo di ricorso per Cassazione, il ricorrente lamentava – fra le altre – come l’impugnata ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi degli artt. 124 e 133 comma 2° D.lgs. 152/2006 (per esercizio di un impianto di trattamento acque reflue in assenza del prescritto titolo autorizzativo) costituisse un’indebita duplicazione sanzionatoria di condotte già oggetto di un autonomo procedimento amministrativo la cui relativa ordinanza era stata notificata al trasgressore solo qualche giorno prima del provvedimento impugnato.

A parere della difesa, infatti, il perseverare nella condotta illecita da parte dell’autore della violazione non potrebbe portare ad un secondo giudizio sanzionatorio nei suoi confronti almeno sino a quando il primo procedimento non si sia concluso con la notificazione dell’ordinanza irrogativa di sanzione.

Per quanto qui di interesse, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito nella pronuncia in commento come – sebbene gli assunti della difesa trovino riscontro in orientamenti giurisprudenziali datati – è oggigiorno pacifico che, in materia di illeciti amministrativi a carattere permanente, la permanenza debba dirsi cessata alla data di accertamento della violazione da parte delle autorità preposte e non a quella di notifica del provvedimento sanzionatorio.

Cass. Pen., Sez. II, 23 Settembre 2022 – Ud. del 09 Marzo 2022 – n. 27975 Pres. P. D’Ascola Rel. A. Cosentino.