News Ambiente – La violazione di cui all’art. 133 comma 2° D.lgs. 152/2006 può essere contestata tanto al titolare dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto quanto al suo gestore

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione, richiamando un proprio precedente datato orientamento, ha ribadito come la violazione amministrativa inerente all’esercizio o mantenimento di uno scarico di acque reflue domestiche o di reti fognarie in assenza di autorizzazione ovvero a seguito di autorizzazione sospesa o revocata non costituisca un reato proprio, potendo, pertanto, essere contestato non solo in capo al titolare dell’impianto ma anche a colui che gestisca quest’ultimo o, comunque, detenga di fatto una condotta di scarico non autorizzato.

Cass. Civ., Sez. II, Ord. del 22 Settembre 2022 – Ud. del 10 Dicembre 2019 – n. 27851 Pres. A. Giusti Rel. C. Besso Marcheis.