Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione, richiamando un proprio precedente datato orientamento, ha ribadito come la violazione amministrativa inerente all’esercizio o mantenimento di uno scarico di acque reflue domestiche o di reti fognarie in assenza di autorizzazione ovvero a seguito di autorizzazione sospesa o revocata non costituisca un reato proprio, potendo, pertanto, essere contestato non solo in capo al titolare dell’impianto ma anche a colui che gestisca quest’ultimo o, comunque, detenga di fatto una condotta di scarico non autorizzato.
Cass. Civ., Sez. II, Ord. del 22 Settembre 2022 – Ud. del 10 Dicembre 2019 – n. 27851 Pres. A. Giusti Rel. C. Besso Marcheis.