Con la sentenza 1419/23, la Corte di appello di Milano, riprendendo una sentenza della Cassazione (Sezione 2, n. 41082 del 10/09/2019), ha stabilito che “in tema di responsabilità da reato degli enti, l’estinzione fisiologica e non fraudolenta dell’ente determina l’estinzione dell’illecito previsto dal dlgs. 8 giugno 2001, n. 231, ricorrendo un caso assimilabile alla morte dell’imputato” La Corte precisa che la pena non sarebbe eseguibile e non avrebbe, comunque, alcun senso sanzionare un soggetto che non esiste più, in quanto il processo verrebbe celebrato inutilmente, con un antieconomico dispendio di tempo e di energie.