Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione è giunta a pronunciare il seguente principio di diritto: «il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231 del 2001 e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell’ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento, posto che – pur non applicandosi il principio costituzionale dettato dall’art. 112 Cost. – l’obbligatorietà del perseguimento degli illeciti da reato degli enti discende ex se dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità».
Come chiarito dalla Corte, non osta a tale assunto giuridico la circostanza per cui, a differenza di quanto avviene nell’ordinario procedimento penale, il Pubblico Ministero possa procedere direttamente all’archiviazione dell’illecito amministrativo da reato, senza intervento del Giudice per le Indagini Preliminari. La disposizione di cui all’art. 58 D.lgs. 231/2001, infatti, introduce solo una semplificazione nell’iter di archiviazione ma non giustifica, in alcun modo, una discrezionalità del Pubblico Ministero circa l’iscrizione o meno dell’ente dell’apposito registro degli indagati qualora egli sia in possesso di elementi investigativi atti a configurare gli elementi costitutivi dell’illecito.
Cass. Pen., Sez. VI, 05 Gennaio 2026 – Ud. del 02.12.2025 – n. 142 Pres. A. M. Giordano Rel. P. Geronimo; nei medesimi termini: Cass. Pen., Sez. VI, 05 Gennaio 2026 – Ud. del 02.12.2025 – n. 143 Pres. A. M. Giordano Rel. P. Geronimo.