News Ambiente – Regime di responsabilità estesa del produttore e gestione fine vita articoli pirotecnici destinati a impieghi professionali di sicurezza: il Ministero dell’Ambiente risponde ad un interpello della Provincia Autonoma di Bolzano

Con proprio atto di interpello identificato al Prot. Mase in entrata n. 60625 del 19 Marzo 2026, la Provincia Autonoma di Bolzano ha richiesto al Ministero di chiarire se, con riguardo agli articoli pirotecnici destinati ad impieghi professionali di sicurezza, in applicazione della disciplina in materia di responsabilità estesa del produttore – in forza delle quale è fatto obbligo al fabbricante o all’importatore «di assicurare e finanziare la gestione del fine vita dei prodotti immessi sul mercato, secondo modalità conformi alla disciplina vigente e ai sistemi formalmente riconosciuti dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica» –:  a) questi soggetti possano immettere tali prodotti sul mercato senza essere associati ad alcun sistema di gestione riconosciuto dal Ministero; b) se il Consorzio CogePIR, allo stato, sia l’unico sistema collettivo di responsabilità estesa del produttore espressamente riconosciuto dal Ministero; c) se ci sono «altri sistemi EPR alternativi, collettivi o individuali, formalmente riconosciuti, ovvero che abbiano trasmesso istanza di riconoscimento al Ministero per la gestione del fine vita degli articoli pirotecnici, o se risultino casi di singoli produttori che abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale di un sistema EPR individuale ai sensi dell’art. 221-bis del D.Lgs. 152/2006».

Con propria nota identificata al Prot. Mase in uscita n. 84982 del 21 Aprile 2026, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiarito, nell’ordine, come l’applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore con riguardo alla gestione del fine vita dei rifiuti derivanti da articoli pirotecnici si desuma dall’art. 185 comma 4ter D.lgs. 152/2006 il quale, contestualmente, prevede che «i produttori e gli importatori di articoli pirotecnici provvedano alla gestione dei rifiuti dei prodotti medesimi secondo i criteri direttivi di cui all’articolo 237 del D.lgs. n. 152/2006».

Suddetta previsione, poi, stabilisce che i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva già istituiti, riconosciuti o in corso di riconoscimento «curano per conto dei produttori la gestione dei rifiuti provenienti dai prodotti che immettono sul mercato nazionale e dai prodotti importati in condizioni non discriminatorie, in modo da evitare ostacoli al commercio, adempiono ai propri obblighi senza limitare le operazioni di raccolta e di gestione alle aree più proficue».

Dal combinato disposto di quanto sopra riportato, afferma il Ministero, discende: «che gli obblighi di gestione dei rifiuti da articoli pirotecnici devono essere adempiuti mediante sistemi di gestione operanti in forma individuale o collettiva, secondo quanto previsto dall’articolo 237 del D.lgs. n. 152/2006».

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Nota di riscontro Prot. Mase in uscita n. 84982 del 21 Aprile 2026 avente ad oggetto: “Interpello ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. n. 152/2006. Applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) alla gestione del fine vita di articoli pirotecnici destinati a impieghi professionali di sicurezza”.