News Ambiente – La gestione di rifiuti in assenza di FIR o con l’impiego di FIR falsificati integra la “condotta abusiva” prevista come elemento costitutivo del reato di traffico illecito

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte di Cassazione, ha, in prima battuta, ricordato come, per orientamento consolidato, l’abusività della condotta richiesta ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 452quaterdecies c.p. si possa ritenere integrata non solo in ipotesi di attività svolte «in assenza di autorizzazioni, ma anche in caso di attività espletate in contrasto con le prescrizioni imposte nel titolo autorizzativo, in esito a una valutazione unitaria della condotta che consideri l’aspetto temporale, quantitativo e qualitativo».

Tale requisito, infatti, «deve essere interpretato in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d’ingiusto profitto» cosicché «la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall’attività autorizzata, e, dall’altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell’autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico».

In questa prospettiva, la Terza Sezione ha ritenuto «ragionevole concludere che la gestione di rifiuti in assenza di FIR o mediante FIR falsificati è qualificabile come “abusiva” perché effettuata in violazione della specifica disciplina della gestione dei rifiuti e a tutela dell’ambiente»; «la funzione del FIR» infatti «è quella di garantire la c.d. tracciabilità del rifiuto, come si evince, in particolare, dalle disposizioni di cui agli artt. 188-bis, 190 e 193 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152».

Inoltre, come riportato da un recente precedente giurisprudenziale, «ai fini dell’integrazione del delitto di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., è irrilevante la natura, pubblico-certificativa o meramente privatistico-dichiarativa, dei formulari di identificazione dei rifiuti falsificati, assumendo rilievo la sola strumentalità della falsificazione alla gestione abusiva del rifiuto (Sez. 3, n. 35108 del 15/05/2024, Benincaso, Rv. 286899 – 01)».

Cass. Pen., Sez. III, 27 Aprile 2026 – Ud. del 17.02.2026 – n. 15105 Pres. A. Aceto Rel. C. Antonio