Entrerà in vigore il prossimo 02 Giugno 2026, il Decreto Legislativo n. 81 del 21 Aprile 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 113 del 18 Maggio 2026 e recante «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE».
Innumerevoli le novità e modifiche introdotte; tra le tante:
- Modiche al codice penale:
– E’ stato modificato l’art. 452bis c.p. in materia di inquinamento ambientale con l’introduzione del concetto di habitat e la previsione di un’ulteriore aggravante per il caso in cui «l’inquinamento di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione»;
– Sono stati introdotti l’art. 452bis.1, in relazione al reato di commercio di prodotti inquinanti, l’art. 452quinquiesdecies, rubricato “Nozione di abusività”, e l’art. 452sexiesdecies, disciplinante specifiche ipotesi aggravanti;
- Introduzione di nuovi reati:
– agli artt. 4 e 5 del D.lgs. 81/2026 sono stati dettate due nuove ipotesi delittuose rispettivamente concernenti la “Produzione e commercio di sostanze ozono lesive” e la “Produzione e commercio di gas ad effetto serra”;
– al successivo art. 6 D.lgs. in parola, è stata prevista l’applicazione, rispetto a questi reati, delle disposizioni di cui agli artt. 452decies, 452undecies e 452duodecies c.p. rispettivamente inerenti alla disciplina del ravvedimento operoso, della confisca e del ripristini dello stato dei luoghi;
– per questi reati e per quelli di cui al Titolo VI-bis c.p. è stata imposta la pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell’art. 36 c.p..;
- Modifiche al D.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa da reato:
– il testo di legge è stato adeguato all’introduzione del nuovo art. 452bis.1 e vi è stato un inasprimento di pene;
- Modiche al D.lgs. 152/2006, cd. Testo Unico Ambientale:
– è stato così sostituito il comma 4° dell’art. 256: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena dell’arresto da due a sei mesi o dell’ammenda da duemila a diciottomila euro nei confronti di colui che, pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, non osservi le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b). Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni».
D.lgs. 81 del 21 Aprile 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 113 del 18 Maggio 2026 e recante «Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE».