Le funzioni del coordinatore non si limitano a compiti organizzativi e di raccordo o di collegamento tra le eventuali varie imprese che collaborano nella realizzazione dell’opera, ma, in conformità al dettato normativo sopra citato, si estendono anche al compito di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese o della singola impresa delle prescrizioni del piano di sicurezza e ciò a maggior garanzia dell’incolumità dei lavoratori. E’ questo il concetto fondamentale espresso dalla sentenza in esame circa i compiti del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Cassazione Penale, Sez. 3, udienza 5 novembre 2015, n. 2609