La Cassazione ribadisce che ai fini della qualifica di un bene come sottoprodotto, incombe su chi invoca il regime di favore di dimostrare la sussistenza di tutte e quattro le condizioni previste dall’art. 183 d. Igs. n. 152 del 2006, per la qualificazione quali sottoprodotti, segnatamente l’effettività e la certezza del riutilizzo di detti materiali (v., nel senso che, ai fini della qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali incombe sull’interessato l’onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo.
Cassazione Penale Sez. 3, nr. 43944 del 18 ottobre 2016 (ud. 08.09.16)