News Ambiente: per la qualifica di sottoprodotto va provata la certezza del riutilizzo

La Cassazione ribadisce che ai fini della qualifica di un bene come sottoprodotto, incombe su chi invoca il regime di favore di dimostrare la sussistenza di tutte e quattro le condizioni previste dall’art. 183 d. Igs. n. 152 del 2006, per la qualificazione quali sottoprodotti, segnatamente l’effettività e la certezza del riutilizzo di detti materiali (v., nel senso che, ai fini della qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali incombe sull’interessato l’onere di fornire la prova che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo.

Cassazione Penale Sez. 3, nr. 43944 del 18 ottobre 2016 (ud. 08.09.16)